L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 27 gennaio 2000;
  Premesso che:
    in  data  29 dicembre 1999, l'Autorita' per l'energia elettrica e
il  gas  (di  seguito:  Autorita')  ha  adottato  la deliberazione n.
204/99,  recante  norme  per  la  regolazione della tariffa base, dei
parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione
delle  tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia
elettrica  ai  clienti  del  mercato  vincolato ai sensi dell'art. 2,
comma 12,   lettera e),   della   legge  14 novembre  1995,  n.  481,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 306 del
31 dicembre   1999,   supplemento   ordinario  n.  235  (di  seguito:
deliberazione n. 204/99);
    nell'adottare   la  deliberazione  n.  204/99  l'Autorita'  aveva
ritenuto   che,   anche   a  motivo  del  significativo  impatto  che
l'introduzione  del nuovo ordinamento tariffario avrebbe potuto avere
sui  livelli  tariffari delle diverse classi tariffarie, e al fine di
tener  conto  del  quadro  delle  esigenze di sviluppo dei servizi di
pubblica  utilita',  che  corrispondono  agli  interessi generali del
Paese,  indicato  dal  Governo  nel  Dpef  per gli anni 2000-2003 con
riferimento   al  settore  dell'energia  elettrica,  fosse  opportuno
prevedere  una  gradualita'  nella  transizione  al nuovo ordinamento
tariffario,   assicurando   che,   per   nessuna   classe  tariffaria
considerata  nel  suo  complesso,  il  passaggio al nuovo ordinamento
tariffario  comportasse,  per  l'anno  2000,  aumenti  tariffari  non
riconducibili  alla  dinamica  dei corsi dei combustibili nei mercati
internazionali;
  Visti:
    i   provvedimenti   del  Comitato  interministeriale  dei  prezzi
14 dicembre  1993,  n.  15 (di seguito: provvedimento Cip n. 15/93) e
29 dicembre  1993,  n.  17, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie generale - n. 301 del 24 dicembre 1993 e Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993;
    la deliberazione n. 204/99;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 dicembre  1999,  n. 206/99,
recante  l'aggiornamento della parte B della tariffa elettrica per il
bimestre   gennaio-febbraio   2000,   ai  sensi  della  deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas 26 giugno 1997, n.
70/97,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306
del  31 dicembre  1999,  supplemento  ordinario  n.  235 (di seguito:
deliberazione n. 206/99);
  Considerato che:
    l'ordinamento  tariffario  vigente  al 31 dicembre 1999 prevedeva
tariffe  biorarie  per gli utenti con forniture per usi domestici con
potenza  uguale  o  superiore  a  6 kW e che l'offerta da parte degli
esercenti di opzioni tariffarie con struttura analoga non e' prevista
dalla deliberazione dell'Autorita' n. 204/99 fino all'approvazione da
parte  dell'Autorita'  del  codice  di  condotta  commerciale  di cui
all'art. 4, comma 4.1, delle stessa deliberazione n. 204/99;
    la  gradualita' nella transizione al nuovo ordinamento tariffario
e'  attuata,  negli anni 2000 e 2001, attraverso l'applicazione delle
componenti   tariffarie  GR  di  cui  all'art.  3,  comma 3.2,  della
deliberazione dell'Autorita' n. 204/99;
  Ritenuto che:
    fino  a quando non trovino completa attuazione le disposizioni di
cui   all'art.  13  della  deliberazione  dell'Autorita'  n.  204/99,
relative all'offerta di opzioni tariffarie per l'utenza con forniture
per usi domestici con potenza uguale o superiore a 6 kW, debba essere
previsto  che  i soggetti esercenti continuino ad offrire una tariffa
bioraria;
    sia  opportuno  che  l'applicazione  delle  componenti tariffarie
GR(e),   di   cui   all'art.   3,   comma 3.2,   della  deliberazione
dell'Autorita'  n.  204/99, avvenga in modo non discriminatorio tra i
clienti  con forniture in essere al 31 dicembre 1999 ed i clienti con
forniture attivate successivamente a tale data;
    per  gli  utenti  forniti  in  media  o alta tensione, al fine di
evitare  scostamenti  tra  i  livelli  tariffari  nel  primo semestre
dell'anno  2000  e  i  livelli medi per l'anno 2000 che si potrebbero
determinare  per  effetto  delle disposizioni di cui agli articoli 3,
comma  3.2,  e 9 della deliberazione dell'Autorita' n. 204/99 e della
deliberazione  n.  206/99,  sia opportuno prevedere una riduzione dei
livelli tariffari relativi al primo semestre dell'anno 2000;
                              Delibera:
                               Art. 1.
Applicazione delle componenti tariffarie GR(n) e GR(e) alle forniture
                  attivate dopo il 31 dicembre 1999
  Con  riferimento  all'art. 3 della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas  29 dicembre 1999, n. 204/99, per le
forniture  attivate in data successiva al 31 dicembre 1999, la classe
tariffaria   di   riferimento  per  l'applicazione  delle  componenti
tariffarie  GR  e'  la  classe tariffaria corrispondente alla tariffa
che,  tra  quelle  in  vigore  e  applicabili al 31 dicembre 1999 per
ciascun   tipo   di  uso  della  fornitura  e  con  riferimento  alle
caratteristiche della fornitura stessa nel primo anno successivo alla
sua  attivazione, avrebbe comportato l'esborso minore, al netto delle
componenti inglobate nella parte A, della parte B della tariffa e dei
corrispettivi per energia reattiva, ma includendo i corrispettivi per
prelievi eccedenti la potenza contrattualmente impegnata.