L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 27 gennaio 2000; Premesso che: in data 29 dicembre 1999, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita') ha adottato la deliberazione n. 204/99, recante norme per la regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 204/99); nell'adottare la deliberazione n. 204/99 l'Autorita' aveva ritenuto che, anche a motivo del significativo impatto che l'introduzione del nuovo ordinamento tariffario avrebbe potuto avere sui livelli tariffari delle diverse classi tariffarie, e al fine di tener conto del quadro delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilita', che corrispondono agli interessi generali del Paese, indicato dal Governo nel Dpef per gli anni 2000-2003 con riferimento al settore dell'energia elettrica, fosse opportuno prevedere una gradualita' nella transizione al nuovo ordinamento tariffario, assicurando che, per nessuna classe tariffaria considerata nel suo complesso, il passaggio al nuovo ordinamento tariffario comportasse, per l'anno 2000, aumenti tariffari non riconducibili alla dinamica dei corsi dei combustibili nei mercati internazionali; Visti: i provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 14 dicembre 1993, n. 15 (di seguito: provvedimento Cip n. 15/93) e 29 dicembre 1993, n. 17, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 24 dicembre 1993 e Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993; la deliberazione n. 204/99; la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 206/99, recante l'aggiornamento della parte B della tariffa elettrica per il bimestre gennaio-febbraio 2000, ai sensi della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 206/99); Considerato che: l'ordinamento tariffario vigente al 31 dicembre 1999 prevedeva tariffe biorarie per gli utenti con forniture per usi domestici con potenza uguale o superiore a 6 kW e che l'offerta da parte degli esercenti di opzioni tariffarie con struttura analoga non e' prevista dalla deliberazione dell'Autorita' n. 204/99 fino all'approvazione da parte dell'Autorita' del codice di condotta commerciale di cui all'art. 4, comma 4.1, delle stessa deliberazione n. 204/99; la gradualita' nella transizione al nuovo ordinamento tariffario e' attuata, negli anni 2000 e 2001, attraverso l'applicazione delle componenti tariffarie GR di cui all'art. 3, comma 3.2, della deliberazione dell'Autorita' n. 204/99; Ritenuto che: fino a quando non trovino completa attuazione le disposizioni di cui all'art. 13 della deliberazione dell'Autorita' n. 204/99, relative all'offerta di opzioni tariffarie per l'utenza con forniture per usi domestici con potenza uguale o superiore a 6 kW, debba essere previsto che i soggetti esercenti continuino ad offrire una tariffa bioraria; sia opportuno che l'applicazione delle componenti tariffarie GR(e), di cui all'art. 3, comma 3.2, della deliberazione dell'Autorita' n. 204/99, avvenga in modo non discriminatorio tra i clienti con forniture in essere al 31 dicembre 1999 ed i clienti con forniture attivate successivamente a tale data; per gli utenti forniti in media o alta tensione, al fine di evitare scostamenti tra i livelli tariffari nel primo semestre dell'anno 2000 e i livelli medi per l'anno 2000 che si potrebbero determinare per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3.2, e 9 della deliberazione dell'Autorita' n. 204/99 e della deliberazione n. 206/99, sia opportuno prevedere una riduzione dei livelli tariffari relativi al primo semestre dell'anno 2000; Delibera: Art. 1. Applicazione delle componenti tariffarie GR(n) e GR(e) alle forniture attivate dopo il 31 dicembre 1999 Con riferimento all'art. 3 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, per le forniture attivate in data successiva al 31 dicembre 1999, la classe tariffaria di riferimento per l'applicazione delle componenti tariffarie GR e' la classe tariffaria corrispondente alla tariffa che, tra quelle in vigore e applicabili al 31 dicembre 1999 per ciascun tipo di uso della fornitura e con riferimento alle caratteristiche della fornitura stessa nel primo anno successivo alla sua attivazione, avrebbe comportato l'esborso minore, al netto delle componenti inglobate nella parte A, della parte B della tariffa e dei corrispettivi per energia reattiva, ma includendo i corrispettivi per prelievi eccedenti la potenza contrattualmente impegnata.