IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista  la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme
in materia di mobilita';
  Visto,  in  particolare,  l'art.  7,  commi  1  e  2,  della  sopra
richiamata legge n. 223/1991;
  Visto  l'art.  81,  comma 7, primo periodo, della legge 23 dicembre
1998,  n. 448, successivamente abrogato dall'art. 45, comma 17, primo
periodo, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
  Visto  l'art.  45, comma 17, lettera c), primo periodo, della legge
17 maggio  1999,  n.  144,  che  prevede la concessione della proroga
dell'indennita'  di  mobilita',  per  un periodo massimo di 12 mesi e
comunque  entro  il  limite  massimo di spesa di lire 12 miliardi, in
favore  dei  lavoratori  titolari  di  indennita'  di  mobilita'  con
scadenza  entro il 28 febbraio 1999, licenziati da aziende ubicate in
zone interessate agli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n.
219, per le quali siano state avviate le procedure per la stipula dei
contratti  d'area  di  cui  all'art.  2, comma 203, lettera f), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Vista  la  nota  datata 15 febbraio 1999, con la quale il Ministero
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, gestione separata
terremoto,  ha  individuato  nelle  province  di  Avellino, Salerno e
Potenza  le zone interessate agli interventi di cui alla citata legge
n.  219/1981,  nelle  quali  sono  state  avviate le procedure per la
stipula  dei  contratti,  d'area  nonche' l'elenco delle aziende, ivi
ubicate, che hanno operato licenziamenti di manodopera;
  Vista  la  nota  del  26 ottobre  1999,  con  la  quale  l'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale, sulla base del predetto elenco
fornito    dal    Ministero    dell'industria,    del   commercio   e
dell'artigianato,  e  a seguito di indagini effettuate presso le sedi
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Avellino, Salerno
e  Potenza, ha comunicato che il numero dei destinatari della proroga
in  questione  e' di 336 unita' di cui 61 lavoratori per la provincia
di  Avellino,  275  lavoratori  per  la provincia di Potenza e nessun
lavoratore  per  la  provincia  di  Salerno e che l'onere complessivo
ammonta a circa lire 8 miliardi e mezzo;
  Ritenuto  di  prorogare  l'indennita'  di  mobilita'  in favore dei
lavoratori   sopra  citati,  come  individuati  dalla  predetta  nota
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
                              Decreta:
  Ai  sensi  dell'art. 45, comma 17, lettera c), primo periodo, della
legge  17 maggio 1999, n. 144, e' prorogata l'indennita' di mobilita'
per  un periodo massimo di 12 mesi, in favore dei lavoratori titolari
di  indennita'  di  mobilita' con scadenza entro il 28 febbraio 1999,
licenziati  da aziende ubicate in zone interessate agli interventi di
cui  alla  legge  14  maggio  1981,  n. 219, per le quali siano state
avviate  le  procedure  per  la  stipula  dei contratti d'area di cui
all'art.  2,  comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  individuati  dall'Istituto  nazione della previdenza sociale in
numero massimo di 336 unita', cosi' distinte:
    61 lavoratori nella provincia di Avellino;
    275 lavoratori nella provincia di Potenza.
  L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  tenuto  a
controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione della
prestazione  di  cui  al presente decreto, ai fini del rispetto della
disponibilita'  finanziaria  all'uopo  preordinata  dalla  norma, nel
limite di 12 miliardi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 5 novembre 1999
                                         Il direttore generale: Daddi