IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto  l'art.,  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148,  convertito con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio 1996 - registrato
dalla  Corte  dei  conti  il  6  marzo  1996,  reg. 1, foglio n. 24 -
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di  cui  al  comma  4,  dell'art.  6, del decreto legge 1o
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma
stesso;
  Vista  l'istanza  della  societa'  S.r.l. Fotoincisione Serigrafica
inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima
occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 29 luglio 1999,
che  unitamente  al contratto di solidarieta' per riduzione di orario
di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazione  sindacali  dei  lavoratori  in  data  11 giugno 1999,
stabilisce  per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 14 giugno 1999,
la  riduzione  massima  dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali -
come   previsto   dal  contratto  Collettivo  nazionale  del  settore
industria  fotoincisione  applicato  - a 24 ore medie settimanali nei
confronti  di un numero massimo di lavoratori pari a n. 16 unita', su
un organico complessivo di n. 19 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 14 giugno 1999 al 13 giugno
2000,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui   all'art.   1,  del  decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura  prevista  dall'art.  6,  comma  3 del decreto-legge 1o
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre  1996,  n.  608,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.r.l.  Fotoincisione Serigrafica con sede in Grandate (Como), unita'
di  Grandate (Como), (NID 9903000022), per i quali e' stato stipulato
un  contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la
riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali a 24
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori  pari  a n. 16 unita', su un organico complessivo di n. 19
unita'.