IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.   5,  del  decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 9, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Vista  l'istanza  presentata  dalla societa' La Rinascente S.p.a. -
Magazzini  Upim;  inoltrata  presso la competente direzione regionale
del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in
data 22 ottobre 1993, che unitamente al contratto di solidarieta' per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 25 ottobre 1994 relativo alla
individuazione  dei criteri per la concessione dei benefici di cui ai
commi  2  e  4,  a  fronte  dei  limiti posti dal successivo comma 13
dell'art.  5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con
modificazioni  nella  legge  19 luglio 1993, n. 236, registrato dalla
Corte dei conti il 23 novembre 1994, registro 1, foglio n. 237;
    Vista la dichiarazione dell'azienda del 20 aprile 1995, anch'essa
posta  in allegato al presente decreto, con la quale si evidenzia che
non  esiste cumulo tra il contratto di solidarieta' ed il trattamento
straordinario    di   integrazione   salariale   in   quanto   "prima
dell'attivazione  del contratto in questione nei singoli magazzini e'
stata azzerata la Cigs";
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in data 7 settembre 1993,
successivamente  integrato con accordo esplicativo del 13 marzo 1995,
stabilisce per un periodo di 24 mesi decorrente dal 13 settembre 1993
e 20 settembre 1993, una riduzione dell'orario di lavoro previsto dal
contratto nazionale del settore commercio;
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente
per territorio:
                              Decreta:
      A)  e'  autorizzata,  per  il  periodo dal 13 settembre 1994 al
12 settembre  1995  la corresponsione del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre  1984  n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984,  n.  863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori,  occupati  a  tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a.,  Magazzino Upim, con sede in Milano, unita' di Mantova, per i
quali  e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad  un  massimo  di  294  ore  di  lavoro, corrispondenti a 45 giorni
lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione
e  su  singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 13
lavoratori su un organico di 26 unita';
    B)  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  13 settembre 1994 al
12 settembre  1995  la corresponsione del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre  1984,  n.  726, convertito con modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984,  n.  863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente
S.p.a.  - Magazzino Upim con sede in Milano, unita' di Mantova, per i
quali  e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad  un  massimo  di  176  ore,  articolate  su  settimane  intere  di
sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base
all'effettiva  articolazione  dell'orario  di lavoro individuale, nei
confronti  di  un  massimo  di  12  lavoratori,  su un organico di 26
unita'.
  L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto disposto dal presente decreto, a
corrispondere  in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della
La  Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, i particolari benefici previsti
dai  commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5
del   decreto-legge   20 maggio   1993,   n.   148,   convertito  con
modificazioni  nella  legge  19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri   di  priorita'  individuati  nel  decreto  ministeriale  del
25 ottobre  1994,  in  premessa  indicato, registrato dalla Corte dei
conti in data 23 novembre 1994, registro 1, foglio n. 237.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e annulla e sostituisce il decreto n. 24172 del
24 febbraio 1998 limitatamente alla lettera A dell'art. 6.
    Roma, 12 novembre 1999
                                         Il direttore generale: Daddi