IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto  il  testo  unico  approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3, ed in particolare gli articoli 60,
61, 62, 63, 64;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed, in particolare, l'art.
1,  comma  60,  come  integrato  e modificato dall'art. 6 della legge
28 maggio  1997,  n.  140,  di conversione del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, ed i successivi commi 124 e 125;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  ed  in
particolare, l'art. 1, comma 2, e gli articoli 3, 4, 14, 24 e 58 come
integrati  e  modificati  dagli articoli 3, 4, 9, 16 e 26 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
  Viste   le  circolari  del  Dipartimento  della  funzione  pubblica
19 febbraio 1997, n. 3, e 18 luglio 1997, n. 6;
  Vista la direttiva del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1997,
n. 10536/21/57 registrata alla Corte dei conti il 27 novembre 1997 al
registro n. 2, foglio n. 326;
  Considerato  il carattere di esclusivita' proprio delle prestazioni
lavorative  dei  pubblici  dipendenti,  nei confronti delle pubbliche
amministrazioni di rispettiva appartenenza;
  Considerato  il  conseguente  divieto  sancito dall'ordinamento nei
confronti  della  prestazione  continuativa  di  attivita'  di natura
professionale,  ovvero  relative  a lavoro subordinato da parte degli
stessi pubblici dipendenti;
  Considerato    che,    conseguentemente,    il    conferimento    o
l'autorizzazione  di incarichi nei confronti dei pubblici dipendenti,
da parte rispettivamente dell'amministrazione di appartenenza, ovvero
di altre pubbliche amministrazioni, ovvero di altri soggetti pubblici
o  privati,  nei  casi previsti dalla legge, costituisce eccezione al
cennato principio dell'esclusivita' della prestazione lavorativa;
  Ritenuta  l'esigenza di individuare, in via generale, alla luce dei
principi   predetti   e   di   quelli   dettati  dalla  direttiva  n.
10536/21/57/97,  citata  in  premessa,  i  tempi  ed  i  modi  per il
conferimento  degli  incarichi  interni  e  per  la concessione delle
autorizzazioni    ad   incarichi   esterni,   dettando   disposizioni
integrative  di  quelle  contenute nella menzionata direttiva, per la
migliore  attuazione  delle  norme di cui all'art. 26 del pure citato
decreto   legislativo   n.  80/1998,  e  nelle  more  dell'attuazione
dell'art.  16 dello stesso decreto legislativo, al fine, tra l'altro,
di  assicurare  l'equa  ripartizione  di essi, non-che' di rapportare
correttamente  gli  stessi  incarichi  alla  specifica qualificazione
professionale   ed   all'attivita'   di   istituto   dei   dipendenti
destinatari,  anche  nell'ottica dell'accrescimento professionale dei
dipendenti stessi;
  Sulla proposta del servizio di controllo interno;
                              E m a n a
                       la seguente direttiva:
                               Art. 1.
  I   dipendenti  del  Ministero  dei  lavori  pubblici,  nelle  more
dell'attuazione  dell'art.  16  del  decreto  legislativo  n. 80/1998
citato  in  premessa,  compatibilmente  con le attivita' di istituto,
possono  svolgere,  di  regola, nuovi incarichi nel limite massimo di
tre  nell'anno solare, purche' tali nuovi incarichi, sommati a quelli
precedentemente   conferiti   e/o  autorizzati  ed  ancora  in  corso
nell'anno considerato, non eccedano il numero complessivo di cinque.
  Nei  limiti  massimi  indicati  e fermo restando il principio della
compatibilita' con le attivita' di istituto, non sono conteggiati gli
eventuali   incarichi   di  componente  di  commissioni  di  concorsi
pubblici,  per  esami,  ne'  quelli  relativi  alla  partecipazione a
commissioni  di  studio,  gruppi di lavoro, commissioni di indagine o
ispettive,  o  ad  altre  attivita'  similari, ancorche' di carattere
individuale.
  Eventuali  deroghe a tale limite massimo possono essere consentite,
in  via  eccezionale, con provvedimento motivato del Ministro che dia
conto  della specialita' del caso in relazione a preminenti interessi
dell'amministrazione.