IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed in particolare gli articoli 60, 61, 62, 63, 64; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed, in particolare, l'art. 1, comma 60, come integrato e modificato dall'art. 6 della legge 28 maggio 1997, n. 140, di conversione del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, ed i successivi commi 124 e 125; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in particolare, l'art. 1, comma 2, e gli articoli 3, 4, 14, 24 e 58 come integrati e modificati dagli articoli 3, 4, 9, 16 e 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Viste le circolari del Dipartimento della funzione pubblica 19 febbraio 1997, n. 3, e 18 luglio 1997, n. 6; Vista la direttiva del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1997, n. 10536/21/57 registrata alla Corte dei conti il 27 novembre 1997 al registro n. 2, foglio n. 326; Considerato il carattere di esclusivita' proprio delle prestazioni lavorative dei pubblici dipendenti, nei confronti delle pubbliche amministrazioni di rispettiva appartenenza; Considerato il conseguente divieto sancito dall'ordinamento nei confronti della prestazione continuativa di attivita' di natura professionale, ovvero relative a lavoro subordinato da parte degli stessi pubblici dipendenti; Considerato che, conseguentemente, il conferimento o l'autorizzazione di incarichi nei confronti dei pubblici dipendenti, da parte rispettivamente dell'amministrazione di appartenenza, ovvero di altre pubbliche amministrazioni, ovvero di altri soggetti pubblici o privati, nei casi previsti dalla legge, costituisce eccezione al cennato principio dell'esclusivita' della prestazione lavorativa; Ritenuta l'esigenza di individuare, in via generale, alla luce dei principi predetti e di quelli dettati dalla direttiva n. 10536/21/57/97, citata in premessa, i tempi ed i modi per il conferimento degli incarichi interni e per la concessione delle autorizzazioni ad incarichi esterni, dettando disposizioni integrative di quelle contenute nella menzionata direttiva, per la migliore attuazione delle norme di cui all'art. 26 del pure citato decreto legislativo n. 80/1998, e nelle more dell'attuazione dell'art. 16 dello stesso decreto legislativo, al fine, tra l'altro, di assicurare l'equa ripartizione di essi, non-che' di rapportare correttamente gli stessi incarichi alla specifica qualificazione professionale ed all'attivita' di istituto dei dipendenti destinatari, anche nell'ottica dell'accrescimento professionale dei dipendenti stessi; Sulla proposta del servizio di controllo interno; E m a n a la seguente direttiva: Art. 1. I dipendenti del Ministero dei lavori pubblici, nelle more dell'attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 80/1998 citato in premessa, compatibilmente con le attivita' di istituto, possono svolgere, di regola, nuovi incarichi nel limite massimo di tre nell'anno solare, purche' tali nuovi incarichi, sommati a quelli precedentemente conferiti e/o autorizzati ed ancora in corso nell'anno considerato, non eccedano il numero complessivo di cinque. Nei limiti massimi indicati e fermo restando il principio della compatibilita' con le attivita' di istituto, non sono conteggiati gli eventuali incarichi di componente di commissioni di concorsi pubblici, per esami, ne' quelli relativi alla partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro, commissioni di indagine o ispettive, o ad altre attivita' similari, ancorche' di carattere individuale. Eventuali deroghe a tale limite massimo possono essere consentite, in via eccezionale, con provvedimento motivato del Ministro che dia conto della specialita' del caso in relazione a preminenti interessi dell'amministrazione.