IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n. 236, ed in particolare
l'art. 5, commi 1 e 10 nonche' l'art. 7, comma 7;
  Visto l'art. 2, comma 22 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  Visto  l'art.  4,  commi  15, 35 e 36, del decreto-legge 1o ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato
dalla  Corte  dei  conti  il  6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di  cui  al  comma  4,  dell'art.  6,  del  decreto  legge
1o ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
22 novembre  1996,  n.  608, a fronte dei limiti finanziari posti dal
comma stesso;
  Visto  il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale  e del Ministro del tesoro del 4 luglio 1996, con
il quale sono stati definiti i criteri di priorita' del citato art. 2
comma 22 della legge n. 549/1995, registrato dalla Corte dei conti il
29 luglio  1996,  registro  1,  lavoro, foglio 249 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 1996, n. 191;
  Visto l'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale e del Ministro del tesoro del 10 giugno 1998, con
il  quale  sono stati definiti i criteri di priorita' del citato art.
59,  comma  59,  della  legge n. 449/1997, registrato dalla Corte dei
conti il 12 giugno 1998, registrato n. 1, foglio 211;
  Visto  l'art. 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 che
ha  disposto,  fino  al  31 dicembre 1999, la proroga del trattamento
straordinario  di integrazione salariale e l'indennita' di mobilita',
gia'  prevista  dal  sopracitato  art.  59,  comma 59, della legge n.
449/1997;
  Visto  il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale e del Ministro del tesoro del 27 luglio 1999, con
il  quale  sono stati definiti i criteri di priorita' del citato art.
81,  comma  3,  della  legge  n. 448/1998, registrato dalla Corte dei
conti il 18 agosto 1999, registro n. 1, foglio 363;
  Vista  l'istanza  della societa' Ditta Istituto prov. vigilanza "La
Ronda" di Pier Giulio Petrone, inoltrata presso il competente Ufficio
regionale del lavoro e M.O., come da protocollo dello stesso, in data
14 agosto  1998,  che  unitamente  al  contratto  di solidarieta' per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata,  e  le competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data 18 maggio 1998 e
10 agosto  1998 stabilisce per un periodo di sei mesi, decorrente dal
1o luglio  1998,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da
quaranta  ore  settimanali,  come  previsto  dal Contratto collettivo
nazionale   del   settore  terziario  -  istituti  vigilanza  privata
applicato,  a  16  ore  medie  settimanali nei confronti di un numero
massimo   di  lavoratori  pari  a  n.  340  unita',  su  un  organico
complessivo di n. 355 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
  Vista  la  circolare  ministeriale  n. 33/94, nella parte in cui si
prevede che "il contratto di solidarieta' non puo' riguardare periodi
antecedenti la sua stipula";
  Visto  il decreto ministeriale n. 25433 del 9 dicembre 1998, con il
quale  e'  stato  concesso  il  trattamento di integrazione salariale
dalla data di stipula del verbale di accordo 10 agosto 1998, anziche'
dalla decorrenza del contratto di solidarieta' prevista nella istanza
aziendale;
  Vista   la   successiva   documentazione   inviata  dalla  societa'
contenente  un  verbale, datato 18 maggio 1998, dal quale risulta che
le  parti  avevano  concordato,  fin  da  quella  data, il ricorso al
contratto di solidarieta' a decorrere dal 1o luglio 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per  il periodo dal 1o luglio 1998 al 31 dicembre
1998,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui   all'art.   1,   del  decreto-legge  30 ottobre  1984,  n.  726,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura  prevista  dall'art.  6,  comma 3, del decreto-legge 1o
ottobre 1996,  n.  510,  convertito,  con  modificazioni, nella legge
28 novembre  1996,  n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla
Ditta Istituto prov. vigilanza "La Ronda" di Pier Giulio Petrone, con
sede  in  Potenza,  unita' di Baragiano (Potenza), (NID 9817PZ0004) -
Lagonegro  (Potenza),  (NID 9817PZ0004) - Matera - Tricarico (Matera)
(NID  9817PZ0004) - Potenza (NID 9817PZ0004) - Senise (Potenza), (NID
9817PZ0004),   per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  sei  mesi,  la riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  quaranta  ore settimanali a 16 ore medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 340 unita', su un organico complessivo di n. 355 unita'.
  Il  presente  decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
9 dicembre 1998 n. 25433.