IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
  Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528 sull'ordinamento del gioco del
lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n.
303,  con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed
esecuzione  delle leggi sopra citate, come modificato con decreto del
Ministero  delle  finanze  23 marzo  1994,  n.  239, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 1994;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996,
n.  560,  con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la
disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;
  Visto l'art. 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che
prevede  l'allargamento  della  rete  di raccolta del gioco del lotto
affinche'  entro  tre  anni  dalla data di entrata in vigore di detta
norma sia raggiunto il numero di 15.000 punti di raccolta;
  Visto il decreto ministeriale del 7 novembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del 7 dicembre 1995 - supplemento n. 286, con il
quale sono stati istituiti n. 9.450 nuovi punti di raccolta del gioco
del lotto;
  Visto il decreto direttoriale del 26 novembre 1998, con il quale in
attuazione  dell'art.  3, comma 226, della legge 28 dicembre 1995, n.
549,  sono  stati  istituiti  n.  904 punti di raccolta del gioco del
lotto  presso  rivendite  speciali  permanenti di generi di monopolio
site  in  stazioni  ferroviarie,  marittime,  automobilistiche, delle
aviolinee ed in stazioni di servizio autostradali;
  Visto l'art. 19, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che
prevede  l'estensione  della  rete  di  raccolta  a  tutti i tabaccai
richiedenti che ne facciano richiesta entro il 1o marzo di ogni anno,
purche'  sia  garantito  un incasso medio annuo da stabilire d'intesa
con  le  organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente
rappresentative  sul  piano  nazionale,  salvaguardando l'esigenza di
garantirne la presenza nelle zone periferiche del paese;
  Visto  il  decreto  dirigenziale del 22 novembre 1999, con il quale
sono  stati istituiti n. 1.500 nuovi punti di raccolta alle rivendite
ordinarie  di  generi  di  monopolio  site  nei  comuni sprovvisti di
ricevitorie;
  Viste  le direttive del Ministro delle finanze del 22 ottobre e del
17 dicembre 1999;
  Viste  le  domande  presentate  alla  data del 1o marzo 1998 e alla
successiva data del 1o marzo 1999 dai titolari di rivendita ordinaria
di generi di monopolio;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali dei rivenditori di generi di
monopolio  e  dei  raccoglitori  ex dipendenti del lotto maggiormente
rappresentative  sul  piano  nazionale, in merito alla determinazione
del citato incasso medio annuo;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  fini dell'estensione della rete di raccolta del gioco del lotto
prevista dall'art. 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
cosi'  come  modificato dall'art. 19 della legge 27 dicembre 1997, n.
449,  sono  attribuite  le  relative  concessioni  a tutti i soggetti
titolari  di  una rivendita ordinaria di generi di monopolio, i quali
ne  abbiano  fatto  richiesta alla data del 1o marzo 1998 e alla data
del 1o marzo 1999.
  L'attribuzione  delle  concessioni  di cui al comma 1 e' effettuata
entro  due  anni,  sulla  base di un piano predisposto dalla Societa'
concessionaria e approvato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli
di  Stato,  istituendo prioritariamente i punti di raccolta del gioco
del lotto nei comuni che ne sono sprovvisti, dando la precedenza alle
domande  pervenute  entro  il  1o marzo  1998. La realizzazione della
restante  parte  dell'estensione  e' effettuata garantendo l'omogeneo
incremento  della  rete di raccolta sul territorio nazionale, nonche'
il maggior  vantaggio  economico  per  l'Erario, dando la precedenza,
nell'ambito  di  ciascun  comune, al soggetto che risulti titolare di
una  rivendita  ordinaria  di  generi di monopolio da tempo anteriore
rispetto  ad  altri  aspiranti,  tenendo conto, a tal fine, anche del
periodo di coadiuzione.
  L'incasso   medio   annuo  di  cui  all'art.  33  della  legge  del
23 dicembre   1994,   n.   724,   e'   stabilito,   d'intesa  con  le
organizzazioni  sindacali di settore maggiormente rappresentative, in
L. 500.000.000, tenuto conto dell'attuale ammontare delle giocate del
lotto   e   del   numero  complessivo  delle  ricevitorie  risultante
dall'estensione della rete di raccolta di cui all'art. 1.