IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi   2,   3  e  4,  relativi  alla  disciplina  dei  contratti  di
solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio   di  cui  al  comma  4,  dell'art.  6,  del  decreto-legge
1o ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre  1996,  n.  608, a fronte dei limiti finanziari posti dal
comma stesso;
  Vista  l'istanza  della societa' S.r.l. Fra-Pro inoltrata presso il
competente  ufficio  regionale del lavoro e massima occupazione, come
da protocollo dello stesso, in data 5 ottobre 1999, che unitamente al
contratto   di  solidarieta'  per  riduzione  di  orario  di  lavoro,
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  26 agosto  1999
stabilisce  per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 30 agosto 1999,
la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali,
come   previsto   dal  contratto  collettivo  nazionale  del  settore
industria  tessile applicato a 20 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero  massimo di lavoratori paria n. 50 unita', di cui n. 4
unita' lavorative in part-time; una unita' lavorativa da 30 ore medie
settimanali  a  15  ore medie settimanali e 3 unita' lavorative da 20
ore  medie  settimanali  a  10  ore medie settimanali, su un organico
complessivo di n. 50 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 30 agosto 1999 al 29 agosto
2000,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui   all'art.   1,   del  decreto-legge  30 ottobre  1984,  n.  726,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nella   misura  prevista  dall'art  6,  comma  3,  del  decreto-legge
1o ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre  1996,  n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.r.l.  Fra-Pro,  con sede in Gallarate (Varese), unita' di Gallarate
(Varese)  (NID  9903VA0026),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n.  50 unita', di cui n. 4 unita' lavorative in part-time: una unita'
lavorativa da 30 ore medie settimanali a 15 ore medie settimanali e 3
unita'  lavorative  da  20  ore  medie  settimanali  a  10  ore medie
settimanali, su un organico complessivo di n. 50 unita'.