IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio 1996 - registrato
dalla  Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 -
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di  cui  al  comma  4,  dell'art.  6, del decreto-legge 1o
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma
stesso;
  Vista l'istanza della societa' S.r.l. I.C.P. che dal 6 ottobre 1994
ha  cambiato  la denominazione sociale in Confezioni lombarde S.r.l.,
inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima
occupazione,  come  da  protocollo  dello  stesso, in data 17 gennaio
1994,  che  unitamente  al contratto di solidarieta' per riduzione di
orario   di   lavoro,   costituisce  parte  integrante  del  presente
provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  3  gennaio 1994
stabilisce  decorrente  dal  10  gennaio  1994,  la riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali - come previsto dal
Contratto  collettivo  nazionale  del settore industria abbigliamento
applicato  -  a  25  ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 39 unita', su un organico complessivo di
66 unita';
  Considerato  che  in  data  22  novembre 1994 la citata societa' ha
cessato   l'attivita'   produttiva,  come  riferito  dalla  Direzione
provinciai'e  del lavoro - Servizio ispezione del lavoro di Pavia con
nota n. 18185 del 25 novembre 1999;
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata, limitatamente al periodo dal 10 gennaio 1994 al 21
novembre  1994,  la  corresponsione  del  trattamento di integrazione
salariale  di  cui  all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n.
863,  nella misura prevista dall'art 6, comma 3, del decreto-legge 1o
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre  1996,  n.  608,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.r.l. I.C.P. dal 6 ottobre 1994 Confezioni lombarde S.r.l., con sede
in Santa Maria della Versa (Pavia), unita' di Santa Maria della Versa
(Pavia),  per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali  a  25  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 39 unita', su un organico complessivo di
66 unita'.
  Il  presente  decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
16 febbraio 1995, n. 16723.