IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   1'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio 1996 - registrato
dalla  Corte  dei  conti  il 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24 -
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di  cui  al  comma  4,  dell'art.  6, del decreto-legge 1o
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma
stesso;
  Vista  l'istanza  della  societa'  S.p.a.  Gros  Market Lombardini,
inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima
occupazione,  come da protocollo dello stesso, in data 5 luglio 1999,
che  unitamente  al contratto di solidarieta' per riduzione di orario
di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  28  maggio 1999
stabilisce  per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1o giugno 1999,
la  riduzione  massima  dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali -
come   previsto   dal  Contratto  collettivo  nazionale  del  settore
commercio  generi  alimentari  applicato - a 36 ore medie settimanali
nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 51 unita', di
cui  10  unita'  lavorative  in part-time (9 unita' lavorative 24 ore
medie settimanali a 21 ore medie settimanali e 1 unita' lavorativa da
20  ore  medie settimanali a 18 ore medie settimanali, su un organico
complessivo di 53 unita';
  Considerato che i1 predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale interessato, anche attraverso un suo pi'u'
razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 1o giugno 1999 al 31 maggio
2000,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui   all'art.   1,  del  decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura  prevista  dall'art.  6,  comma 3, del decreto-legge 1o
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre  1996,  n.  608,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Gros Market Lombardini, con sede in Bergamo, unita' di Cologno
Monzese  (Milano) (NID 9903000018), per i quali e' stato stipulato un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 36 ore medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
51  unita',  di  cui  10  unita'  lavorative  in  part-time (9 unita'
lavorative da 24 ore medie settimanali a 21 ore medie settimanali e 1
unita'  lavorativa  da  20  ore  medie  settimanali  a  18  ore medie
settimanali) su un organico complessivo di 53 unita'.