IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
                      SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
    Visto  il  decreto  legislativo  8 agosto  1991,  n.  257  e,  in
particolare,   l'art.   2,   comma   2,   che   affida   al  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il compito
di  determinare il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di
specializzazione in medicina e chirurgia, ai sensi degli articoli 2 e
8 del D.Lgs. 257/1991;
    Visto   il   decreto   in   data  31 ottobre  1991  del  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di
concerto  con  il Ministro della sanita' e visti i successivi decreti
con  i  quali  e'  stato  formato  ed  aggiornato  l'elenco  di  tali
specializzazioni;
    Visto il decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'universita' e
della  ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro
della   sanita',   con  il  quale  sono  stati  fissati  i  requisiti
d'idoneita'   delle   strutture   ove   si   svolge   la   formazione
specialistica;
    Visto  il  decreto 22 luglio 1998 del Ministero della sanita', di
concerto   con   il   Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica,  con  il  quale  e' stato determinato il
fabbisogno  annuo  di  medici  specialisti da formare nelle scuole di
specializzazione per il triennio accademico 1997/1998 - 1999/2000;
    Vista  la  nota  in data 17 gennaio 2000 con la quale il Ministro
della  sanita'  ha fissato in 5.619 il numero complessivo delle borse
di  studio  da  assegnare  nell'anno  accademico 1999/2000 e ne ha al
contempo definito la ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di
specializzazione;
    Ritenuto  che  l'offerta  formativa  delle universita' si rivolge
all'intero territorio nazionale;
    Ravvisata  la  opportunita'  di  adottare quale criterio base per
l'assegnazione   delle  borse  di  studio  quello  di  assicurare  la
continuita'  formativa  delle  scuole  e,  quali  criteri sussidiari,
quello   del  numero  dei  laureati,  delle  potenzialita'  formative
determinate  anche  dai posti indicati nello statuto nonche', in modo
graduale,    anche    della    rilevazione   annuale   dell'attivita'
assistenziale,  ivi  compresa  quella  ambulatoriale,  prestata dalle
singole istituzioni formative;
    Considerato  che  il legislatore ha previsto una quota pari al 5%
del fabbisogno annuale programmato per ogni singola specializzazione,
da  riservare  ai  medici  militari  in servizio permanente effettivo
nell'amministrazione  militare,  che  abbiano  superato le prescritte
prove di ammissione;
    Considerato  altresi' che il legislatore ha previsto l'ammissione
in  soprannumero  del  personale medico dipendente dagli enti e dalle
strutture  convenzionate  con  le  universita' a condizione che abbia
superato  le  previste  prove  di  ammissione  e  a condizione che il
Consiglio   della   scuola,   d'intesa   con   l'amministrazione   di
appartenenza degli specializzandi abbia verificato la possibilita' di
espletamento  delle  attivita'  formative  pratiche nell'ambito delle
attivita'  di  servizio  che debbono essere coerenti con il programma
del corso di studio;
    Visto  il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, concernente
l'attuazione  della  direttiva  93/16/CEE  del Consiglio del 5 aprile
1993  ed in particolare l'art. 46, comma 2, come modificato dall'art.
8, comma 3, del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;
    Sentito il Ministero della sanita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
    Per l'anno accademico 1999/2000 il numero di medici da ammettere,
con  assegnazione  delle borse di studio di cui all'art. 6 del D.Lgs.
n.  257/1991, alle scuole di specializzazione individuate nel decreto
ministeriale  31 ottobre 1991 e successive modificazioni citato nelle
premesse,  e' stabilito nell'allegata tabella A che costituisce parte
integrante del presente provvedimento.