IL RETTORE Visti gli articoli 2, 4 e 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352; Vista la delibera del Consiglio accademico del 9 marzo 1999 con la quale e' stato approvato il Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il parere positivo espresso anche dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 10 marzo 1999; Decreta di emanare il seguente regolamento: Art. 1. Nomenclatura 1. Agli effetti del presente regolamento, l'Ateneo va inteso come universita' nel suo complesso: le "Unita' amministrative" sono le strutture didattiche, di ricerca e di servizi comunque denominate. Fra queste e' da ricomprendersi anche l'unita' amministrativa centrale intesa come struttura di servizi con funzioni di supporto generale.