IL RETTORE

  Visti  gli  articoli  2,  4 e 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto  l'art.  10  del  decreto  del Presidente della Repubblica 27
giugno 1992, n. 352;
  Vista  la delibera del Consiglio accademico del 9 marzo 1999 con la
quale  e'  stato approvato il Regolamento di attuazione della legge 7
agosto  1990,  n.  241;   Visto il parere positivo espresso anche dal
Consiglio di amministrazione nella seduta del 10 marzo 1999;

                               Decreta
                 di emanare il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                            Nomenclatura

  1.  Agli  effetti del presente regolamento, l'Ateneo va inteso come
universita'  nel  suo  complesso:  le "Unita' amministrative" sono le
strutture  didattiche,  di  ricerca e di servizi comunque denominate.
Fra   queste  e'  da  ricomprendersi  anche  l'unita'  amministrativa
centrale  intesa  come  struttura di servizi con funzioni di supporto
generale.