IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           di concerto con
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
                                 ed
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  11,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  14 gennaio  1997,  n. 54, che prevede che con decreto del
Ministro  della  sanita', di concerto con i Ministri per le politiche
agricole  e  del  tesoro,  sentita  la  conferenza  permanente  per i
rapporti  tra  lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome, siano
stabiliti  importi  e  modalita'  delle  spese, a carico del privato,
relative  alla  registrazione delle aziende di produzione di latte da
parte delle unita' sanitarie locali;
  Visto l'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407;
  Ritenuto  necessario  determinare  la  misura  delle tariffe avendo
riguardo  al  costo  reale  dei  servizi  resi dalle unita' sanitarie
locali;
  Sentito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                    Determinazione delle tariffe
  1.  Le  tariffe  di  cui al presente decreto sono stabilite in modo
tale da coprire i costi effettivi sostenuti dall'autorita' competente
per:
    a) gli   oneri  salariali  e  sociali  relativi  al  servizio  di
ispezione;
    b) le   spese  necessarie  all'esecuzione  delle  ispezioni,  ivi
incluse  le  spese  necessarie ad una eventuale formazione permanente
degli ispettori;
    c) le   spese   connesse   alle   procedure   amministrative   di
registrazione.
  2.   A   fronte  delle  prestazioni  concernenti  le  procedure  di
registrazione delle aziende di produzione di latte di cui all'art. 11
del  decreto  del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54,
le  tariffe  a  carico  del  privato  sono articolate in funzione del
numero  dei  capi di bestiame della specie ovicaprina, quali pecore e
capre,  e  della  specie  bovina  e  bufalina, quali vacche e bufale,
allevati  presso  le  aziende  medesime,  secondo lo schema riportato
nell'allegato A, che e' parte integrante del presente decreto.
  3. Le aziende di produzione registrate anteriormente all'entrata in
vigore  del  presente  decreto sono obbligate, ai sensi dell'art. 11,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997,
n.  54, al pagamento delle tariffe di cui all'allegato A del presente
decreto  o,  eventualmente,  al  conguaglio  di  quelle gia' versate,
previa  formale  richiesta  dell'Unita'  sanitaria locale competente.
Qualora  quest'ultima  abbia  richiesto, prima dell'entrata in vigore
del   presente   decreto,   importi   superiori   a  quelli  indicati
nell'allegato A, e' tenuta alla restituzione della parte eccedente.