Alle province
                                  Ai comuni
                                      e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri - Segretariato generale
                                  Al    Ministero    dell'interno   -
                                  Direzione centrale finanza locale
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
Premessa.
  Com'e'  noto, l'art. 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge
finanziaria   2000),   nello  spirito  di  far  concorrere  gli  enti
territoriali  alla politica di risanamento della finanza pubblica, ha
profondamente  innovato le disposizioni contenute nell'art. 28, comma
1,  della  legge  n. 448 del 1998 concernente il "patto di stabilita'
interno".
  In  attesa  dell'emanazione  (entro  il 30 aprile 2000) del decreto
interministeriale  Tesoro-Interno  di  determinazione delle modalita'
tecniche  di  computo  del disavanzo, si ritiene opportuno emanare la
seguente  circolare  al  fine  di  porre  in grado gli enti locali di
predisporre i documenti di bilancio 2000 in linea con le disposizioni
dell'art.  30 della citata legge n. 488, restando inteso che potranno
essere  fornite  indicazioni  correttive all'atto dell'emanazione del
predetto  decreto  che,  tra  l'altro,  richiede il preventivo parere
della  conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
  Per  il  momento, vengono qui precisati alcuni contenuti innovativi
rispetto a quelli a suo tempo definiti con la precedente circolare n.
11  del  12 marzo  1999  di questo ufficio (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.  64  del 18 marzo 1999) e ai cui contenuti si fa rinvio
per  tutto  cio'  che  in  questa  sede  non  e'  stato  diversamente
disciplinato.
  Le principali innovazioni legislative si possono cosi' riassumere:
    una  ulteriore  riduzione del disavanzo per il 2000 di almeno 0,1
punti   percentuali   del   P.I.L.  previsto  nel  D.P.E.F.  rispetto
all'obiettivo gia' indicato per lo stesso anno dall'art. 28, comma 2,
della legge n. 448 del 1998;
    il  recupero  nel  2000  della  quota  di disavanzo programmatico
eventualmente non realizzato nel corso del 1999;
    la   costanza  per  i  tre  anni  successivi  dell'importo  della
riduzione realizzata per l'anno 2000;
    una diversa formulazione della definizione di disavanzo;
    la  facolta'  da  parte degli enti di calcolare il disavanzo 1999
con i criteri previsti dalla normativa 2000 o di cumulare i dati 1999
e  2000  per  perseguire  una  riduzione  complessiva  di  0,2  punti
percentuali del P.I.L.;
    l'individuazione  di  nuove  azioni  correttive  per  ottenere il
miglioramento del disavanzo.
  Gli  effetti  finanziari  che  si intendono conseguire con la nuova
versione  del  "patto di stabilita' interno" possono valutarsi, cosi'
come per il 1999, in 820 miliardi a carico degli enti locali, pari ad
almeno l'1,1% della spesa corrente rilevante ai fini del saldo oppure
ad almeno il 3% del saldo finanziario.
  Al  fine  di  conseguire  tale  risparmio di 820 miliardi a livello
aggregato,  ciascun  ente  concorre  al  risanamento  migliorando  il
proprio  saldo  tendenziale  nel  2000,  riducendolo  se e' negativo,
aumentandolo  se  e' positivo. La riduzione del disavanzo complessivo
coinvolge  quindi  tutti  gli  enti  locali  e  deve  intendersi come
correzione  del disavanzo tendenziale (il disavanzo che si avrebbe in
assenza di interventi correttivi).
  Sulla base di valutazioni macroeconomiche di previsione delle spese
correnti  e  delle entrate proprie degli enti locali, la crescita del
disavanzo  tendenziale  per l'anno 2000 e' stata stimata pari a circa
il  3%  (pari  all'80%  del  tasso  di  crescita del P.I.L. al valore
nominale  indicato  nella  misura  del 3,8% dal D.P.E.F. per gli anni
2000-2003).
1.  Nuova  definizione  del  disavanzo di cui al comma 1 dell'art. 28
                    della legge n. 448 del 1998.
  Di  particolare  rilievo,  ai fini del calcolo del saldo di ciascun
ente,  e'  il  comma  2  dell'art. 30 della legge n. 488 del 1999 che
prevede  una  diversa definizione di saldo rispetto a quella adottata
nel "patto di stabilita' interno" per l'anno 1999.
  Il  saldo  viene  calcolato quale differenza tra le riscossioni per
entrate  finali  e  i  pagamenti  correnti  al  netto degli interessi
passivi  (come  in  passato)  e di ulteriori voci da detrarre sia per
l'entrata che per la spesa.
  Relativamente ai dati da prendere in considerazione, si precisa che
per entrate effettivamente riscosse e uscite effettivamente pagate si
intendono,  rispettivamente,  gli  incassi  e  i  pagamenti (in conto
competenza e in conto residui) registrati dal tesoriere dell'ente.
  Qualora  nel  corso  dell'esercizio  il  tesoriere registri incassi
senza   reversale  o  pagamenti  senza  mandato(carte  contabili)  e'
necessario   in   ogni   caso  che  l'ente  provveda  ad  una  rapida
regolarizzazione  dei sospesi di tesoreria o quanto meno, ai fini del
monitoraggio,  operi le necessarie stime per una corretta allocazione
di detti sospesi.
  1.1. Definizioni delle voci.
  Alla luce dei numerosi quesiti pervenuti allo scrivente ufficio, si
ritiene opportuno fornire precisazioni sulle singole voci:
    1.1.1. Per le entrate.
      Per  entrate  finali  si intendono le entrate relative ai primi
quattro   titoli   di  bilancio  dell'entrata  (cosi'  come  definiti
dall'art.  2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.
194 del 1996).
      Per  trasferimenti  correnti dallo Stato, dall'Unione europea e
dagli  enti  che  partecipano  al  "patto  di  stabilita' interno" si
intendono gli incassi registrati:
        per lo Stato, al titolo 2o, categoria 1a;
        per l'Unione europea, al titolo 2o, categoria 4a;
        per   gli  enti  che  partecipano  al  "patto  di  stabilita'
interno",  al  titolo  2o,  categoria 2a e 3a (regioni), categoria 5a
solo per la parte riguardante gli altri enti del settore pubblico che
partecipano al patto (comuni, province).
      Per proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari
si intendono le riscossioni registrate al titolo 4o, categoria 1a.
      Per  trasferimenti  in  conto capitale dallo Stato, dall'Unione
europea e dagli enti che partecipano al "patto di stabilita' interno"
si intendono gli incassi registrati:
        per lo Stato, al titolo 4o, categoria 2a;
        per l'Unione europea, a titolo 4o, categoria 4a (o 5a qualora
ivi  registrati)  solo  per  la parte riguardante le entrate di parte
capitale dall'Unione europea;
        per gli enti che partecipano a "patto di stabilita' interno",
al  titolo 4o, categoria 3a (regioni), categoria 4a solo per la parte
riguardante  gli  altri  enti del settore pubblico che partecipano al
patto (comuni, province).
                          1.1.2. Per le spese.
      Per  spese  correnti  si  intendono le spese afferenti il primo
titolo  di  bilancio  della  spesa  (cosi' come definito dall'art. 2,
comma  6,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 194 del
1996).
      Per   interessi   passivi   si  intendono  le  spese  afferenti
l'intervento 6o del titolo 1o.
      Per  spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di
destinazione  dallo  Stato,  dall'Unione  europea  e  dagli  enti che
partecipano al "patto di stabilita' interno" si intendono i pagamenti
afferenti  a quegli interventi di spesa corrente in cui le risorse di
copertura abbiano la stessa specifica destinazione.
  1.2.   Per   entrate   e   spese   che   rivestono   il   carattere
dell'eccezionalita'  non  si  rinviene,  nell'attuale  normativa, una
definizione  puntuale per tale tipologia, per cui l'individuazione di
tali  entrate  e spese deve essere vista nel contesto della finalita'
del   "patto   di  stabilita'  interno":  nell'ambito,  cioe',  della
programmazione  finanziaria  che deve essere adottata per raggiungere
l'obiettivo programmatico del "patto".
  L'ente  potra'  far rientrare nel carattere dell'eccezionalita' gli
eventi  straordinari (ad esempio: quelli calamitosi, quelli a seguito
di  sentenze  esecutive, ecc.) ma non dovra' fare riferimento a tutte
quelle  risorse e a quegli interventi che siano prevedibili, anche se
non in via continuativa.
  1.3. Riscossione di crediti.
  Cosi'   come  avvenuto  per  il  precedente  "patto  di  stabilita'
interno",  anche  questa  volta  non  si  dovranno conteggiare tra le
entrate  le  riscossioni  di  crediti,  (titolo  4o, categoria 6a) in
quanto,  trattandosi  di  partite finanziarie, dette voci non vengono
prese  in considerazione ai fini del calcolo dell'indebitamento netto
delle  pubbliche  amministrazioni:  parametro questo preso a base per
verificare   il   rispetto  del  "patto  di  stabilita'  e  crescita"
sottoscritto  dall'Italia  con l'Unione europea e a cui si correla il
"patto di stabilita' interno".
                              *    * *
  Poiche'  la  norma  prevede  la  facolta'  per  gli  enti locali di
adottare  diverse  modalita'  di calcolo del saldo programmatico e di
verifica del proprio obiettivo, si ritiene utile impartire istruzioni
differenziate per gli:
    enti   che   non  si  avvalgono  della  facolta'  di  ricalcolare
l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri;
    enti  che  si avvalgono della facolta' di ricalcolare l'obiettivo
programmatico 1999 con i nuovi criteri;
    enti che si avvalgono della facolta' di calcolare cumulativamente
l'obiettivo  programmatico  per  il  biennio  1999-2000  con  i nuovi
criteri.
  In  ogni caso, ogni ente deve concorrere al risanamento finanziario
migliorando,  cosi'  come  era gia' previsto dal "patto di stabilita'
interno"  versione 1999, il proprio saldo tendenziale per il 2000: se
tale  saldo  e'  negativo,  esso  deve essere ridotto dell'intervento
correttivo,    se   e'   positivo,   esso   deve   essere   aumentato
dell'intervento correttivo.
2.   Enti   che  non  si  avvalgono  della  facolta'  di  ricalcolare
         l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri.
  Per  la  determinazione  del  saldo  programmatico  2000  tali enti
dovranno seguire il seguente procedimento metodologico:
  2.1. Ricalcolo del saldo finanziario 1999.
  Gli  enti  che,  per  l'anno  1999, decidono di valutare la propria
conformita'  al  "patto di stabilita' interno" sulla base dei criteri
fissati  dalla precedente normativa (art. 28, legge n. 448 del 1998),
ferma   restando  la  validita'  del  risultato  per  il  1999  cosi'
conseguito,  devono, ai soli fini del calcolo del saldo programmatico
2000,  ricalcolare  il proprio saldo finanziario 1999 secondo i nuovi
criteri   previsti   dall'art.  30  della  legge  n.  488  del  1999,
utilizzando  i  dati delle riscossioni e dei pagamenti dell'anno 1999
rilevabili  dal  conto  del  tesoriere,  se disponibile, o dai flussi
trimestrali  di  cassa  opportunamente  rettificati (anche attraverso
stime) in presenza di sospesi di tesoreria.
  2.2. Calcolo del saldo tendenziale 2000.
  Tale saldo deve essere pari:
    per  gli  enti  con  saldo  finanziario  1999  positivo, al saldo
finanziario 1999 (di cui a precedente punto 2.1) ridotto del 3% (pari
all'80%  del  tasso  di crescita tra 1999 e 2000 del P.I.L. al valore
nominale);
    per  gli  enti  con  saldo  finanziario  1999  negativo, al saldo
finanziario  1999  (di  cui al precedente punto 2.1) aumentato del 3%
(pari  all'80%  del  tasso  di crescita tra 1999 e 2000 del P.I.L. al
valore nominale).
  2.3. Calcolo dell'intervento correttivo per il 2000.
  Per  l'anno 2000 gli enti devono operare un'ulteriore riduzione del
saldo  tendenziale  (di  cui  al  precedente punto 2.2) di almeno 0,1
punti  percentuali del P.I.L. Gli effetti finanziari che si intendono
conseguire  possono  valutarsi,  per  il  comparto degli enti locali,
cosi'  come per il 1999, in 820 miliardi, pari ad almeno l'1,1% della
spesa corrente rilevante ai fini del saldo oppure ad almeno il 3% del
saldo finanziario.
  L'intervento  correttivo,  pertanto, dovra' essere almeno pari alla
maggiore cifra tra l'1,1% della spesa corrente 1999 rilevante ai fini
del  saldo  e  il  3%  del  saldo  tendenziale 2000 (inteso in valore
assoluto) di cui al precedente punto 2.2.
  2.4. Recupero differenziale non raggiunto nel 1999.
  L'ultimo  periodo  del  comma 1 dell'art. 30 della legge n. 488 del
1999  prevede  il  recupero  nell'anno  2000 della quota di obiettivo
programmatico eventualmente non realizzato nel corso del 1999.
  2.5. Calcolo del saldo programmatico per il 2000.
  Il saldo programmatico per l'anno 2000 e' pari alla somma algebrica
tra  il  saldo  tendenziale  (di  cui  al  punto  2.2),  l'intervento
correttivo   (di  cui  al  punto  2.3)  e  l'eventuale  recupero  del
differenziale (di cui al punto 2.4).
  Per la soluzione di alcuni casi concreti si vedano gli esempi (n. 1
e n. 2) riportati alla fine della presente circolare.
3.  Enti  che  si avvalgono della facolta' di ricalcolare l'obiettivo
               programmatico 1999 con i nuovi criteri.
  Per  la  determinazione  del  saldo  programmatico  2000  tali enti
dovranno seguire il seguente procedimento metodologico:
  3.1. Ricalcolo del saldo programmatico 1999.
  Gli  enti  che  si  avvalgono  della  facolta' concessa dalla legge
finanziaria  2000  di  ricalcolare  il saldo programmatico per l'anno
1999  sulla base dei criteri indicati dall'art. 30 della legge n. 488
del  1999, devono provvedere a ricalcolare il saldo finanziario 1998,
con  i nuovi criteri previsti dal suddetto art. 30 (e meglio definiti
nel  punto  1  e  seguenti)  e  applicare  la  procedura metodologica
espressa nella citata circolare n. 11 del 1999 (punto 4).
  3.2. Calcolo del saldo tendenziale 2000.
  Tale saldo deve essere pari:
    per  gli  enti  con  saldo  programmatico 1999 positivo, al saldo
programmatico  1999  (di  cui al precedente punto 3.1) ridotto del 3%
(pari  all'80%  del  tasso  di  crescita  tra  1999 e 2000 del P.I.L.
monetario);
    per  gli  enti  con  saldo  programmatico 1999 negativo, al saldo
programmatico 1999 (di cui al precedente punto 3.1.) aumentato del 3%
(pari  all'80%  del  tasso  di  crescita  tra  1999 e 2000 del P.I.L.
monetario).
  3.3. Calcolo dell'intervento correttivo per il 2000.
  Per  l'anno 2000 gli enti devono operare un'ulteriore riduzione del
saldo  tendenziale  (di  cui  al  precedente punto 3.2) di almeno 0,1
punti  percentuali del P.I.L. Gli effetti finanziari che si intendono
conseguire  possono  valutarsi,  per  il  comparto degli enti locali,
cosi'  come per il 1999, in 820 miliardi, pari ad almeno l'1,1% della
spesa corrente rilevante ai fini del saldo oppure ad almeno il 3% del
saldo finanziario.
  L'intervento  correttivo,  pertanto, dovra' essere pari almeno alla
maggiore  cifra tra l'1,1% della spesa corrente 1999 rilevante ai fin
del  saldo  e  il  3%  del  saldo  tendenziale 2000 (inteso in valore
assoluto) di cui al precedente punto 3.2.
  3.4. Recupero differenziale non raggiunto nel 1999.
  Si dovra' seguire la procedura illustrata al precedente punto 2.4.
  3.5. Calcolo del saldo programmatico per il 2000.
  Il saldo programmatico per l'anno 2000 e' pari alla somma algebrica
tra  il  saldo  tendenziale  (di  cui  al  punto  3.2),  l'intervento
correttivo  (di  cui  al  punto  3.3.)  e  l'eventuale  recupero  del
differenziale (di cui al punto 3.4).
  3.6. Disposizioni specifiche per le province.
  Com'e'  noto,  gli  articoli 56, 60 e 61 del decreto legislativo n.
446/1997 hanno previsto, a decorrere dal 1999:
    l'istituzione   dell'imposta   provinciale  sulle  formalita'  di
trascrizione  al  P.R.A.  in  sostituzione  dell'imposta  erariale di
trascrizione al P.R.A.;
    l'attribuzione   del  gettito  dell'imposta  sulle  assicurazioni
contro la responsabilita' civile;
    una   riduzione  dei  trasferimenti  erariali  corrispondente  al
gettito riscosso nel 1998 per l'imposta sulle assicurazioni.
  Al  fine  di  operare  un  raffronto omogeneo che tenga conto delle
predette innovazioni, si ritiene necessario che, nella determinazione
del  saldo  finanziario  per  gli  anni  1999 e 2000, le province non
considerino,  per il momento, le entrate derivanti dai nuovi tributi,
cosi' come previsto dalla circolare n. 11 del 1999 (punto 2).
  Per  la  soluzione  di  alcuni  casi  concreti si vedano gli esempi
(numeri 3, 4, 5, 6 e 7) riportati alla fine della presente circolare.
4.  Enti che si avvalgono della facolta' di calcolare cumulativamente
l'obiettivo  programmatico  per  il  biennio  1999-2000  con  i nuovi
                              criteri.
  Gli Enti possono, altresi', avvalersi della facolta' di valutare la
propria  conformita'  al "patto di stabilita' interno" sulla base del
saldo  calcolato  con  le nuove regole cumulativamente per il biennio
1999-2000:   in  tale  caso  il  miglioramento  del  saldo  aggregato
programmatico dovra' produrre cumulativamente una riduzione del saldo
aggregato pari allo 0,2 per cento del P.I.L. per il 1999.
  La  verifica  del raggiungimento di tale obiettivo sara' effettuata
attraverso  il  raffronto tra la somma algebrica dei saldi finanziari
realizzatisi  nel 1999 e nel 2000 (calcolati secondo i nuovi criteri)
e  la  somma  algebrica tra il saldo programmatico 1999 e quello 2000
(punti 3.1 e 3.5).
 5. Calcolo dei saldi programmatici per gli anni 2001, 2002 e 2003.
  Poiche'  la  norma  prevede  che  la riduzione dovra' avere effetto
anche nei tre anni successivi, si rende necessario mantenere costante
l'intervento correttivo applicato nel 2000 ai saldi tendenziali 2001,
2002 e 2003 determinati con i nuovi criteri.
  Pertanto,  per  calcolare  il  saldo tendenziale 2001 (e degli anni
successivi)  sara'  sufficiente  far  crescere il disavanzo o ridurre
l'avanzo  finanziario, di cui ai punti 2.5 o 3.5, relativo al 2000 (e
degli  anni  successivi),  dell'80%  del tasso di crescita del P.I.L.
nominale  programmato  (vedi  D.P.E.F. 2000-2003) e le cui variazioni
percentuali sono qui riportate:
    80% della variazione tra P.I.L. 2000-2001: 3,3%;
    80% della variazione tra P.I.L. 2001-2002: 3,6%;
    80% della variazione tra P.I.L. 2002-2003: 3,6%.
  Per  calcolare  il saldo programmatico, una volta determinato (come
sopra  precisato) il saldo tendenziale, si applichera' a quest'ultimo
lo  stesso  ammontare  dell'intervento correttivo applicato nell'anno
2000 (punti 2.3 o 3.3).
          6. Relazione illustrativa sulle misure adottate.
  La  relazione  illustrativa  (prevista dall'art. 30, comma 3, della
legge  n. 488/1999) sulle misure adottate o che si intendano adottare
per  conseguire  l'obiettivo  di  riduzione del saldo tendenziale per
l'anno  2000  o,  nel  caso  di mancato raggiungimento dell'obiettivo
fissato  per  il 1999, del recupero del differenziale nell'anno 2000,
e'  necessario  che  fornisca anche indicazioni sulle partite escluse
dal calcolo del saldo, posto che le stesse sono comunque rilevanti ai
fini   dell'indebitamento   netto   e   del  debito  delle  pubbliche
amministrazioni.
  La   relazione  dovra'  essere  inviata  al  Ministero  del  tesoro
esclusivamente  dalle  province  con  popolazione superiore a 400.000
abitanti  e  dai  comuni  con popolazione superiore a 60.000 abitanti
mentre  tale  obbligo di trasmissione non sussiste per gli altri enti
locali con una popolazione inferiore.
                          7. Monitoraggio.
  7.1. Chiarimenti.
  A seguito dei numerosi quesiti pervenuti in ordine al monitoraggio,
si precisa che:
    per  la  determinazione  della  popolazione  di  riferimento,  da
considerare  ai  fini  dei vari adempimenti connessi con il "patto di
stabilita'  interno",  si applica il criterio previsto dall'art. 110,
comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  77  del  1995  e successive
modificazioni  e  integrazioni  (popolazione residente calcolata alla
fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT);
    i   prospetti   da   trasmettere  al  Ministero  del  tesoro  non
necessitano  di sottoscrizioni congiunte del responsabile dell'ente e
del  suo  tesoriere  e  cio' perche', cosi' come gia' precisato nella
citata  circolare  n.  11  del  1999,  il patto di stabilita' interno
impone   oneri   e   non   obblighi,   con  un  coinvolgimento  delle
responsabilita'  del  sistema  delle autonomie locali solo in caso di
mancato  raggiungimento  dei  risultati  desiderati:  le  indicazioni
contenute  nel  "patto  di  stabilita'  interno",  infatti, non hanno
valenza   di   legittimita'   dei   documenti  di  bilancio  e  delle
deliberazioni  delle  amministrazioni  interessate (si veda punto 8.1
della presente circolare);
    l'invio  dei  prospetti  ai  competenti  uffici  della Ragioneria
generale  dello  Stato  potra'  avvenire,  cosi'  come indicato dalla
circolare n. 11 del 1999, anche per il tramite del proprio tesoriere.
Tuttavia,  si  precisa  che  tale  adempimento  deve  scaturire da un
rapporto di collaborazione tra l'ente e il proprio tesoriere e non da
un  obbligo  formale  a carico dello stesso: pertanto, qualora non si
dovessero  verificare  le  condizioni  per  tale  collaborazione,  il
prospetto relativo al monitoraggio dovra' essere inviato direttamente
dall'ente,  purche'  vengano  rispettati i riferimenti agli effettivi
dati di cassa (come sopra precisato) e i tempi per la trasmissione;
    dal  monitoraggio  sui  dati  del  1999  e' emerso che molti enti
locali  trasmettono erroneamente i loro dati in lire o in migliaia di
lire.  Si  ribadisce la direttiva impartita nella citata circolare n.
11  del  1999  che gli allegati devono essere compilati in milioni di
lire;
    fatta  salva  la  facolta'  di  rideterminare  i saldi finanziari
secondo  quanto  disposto  dall'art. 30 della legge finanziaria 2000,
gli  enti  sono  in  ogni  caso  tenuti,  qualora  non  abbiano  gia'
provveduto,  all'invio  degli allegati 3, 4 e 5, cosi' come risultano
definiti  (senza  alcuna  variazione) dalla circolare n. 11 del 1999,
contenenti  le  riscossioni e i pagamenti al 31 dicembre 1998 e 1999.
Si   coglie   l'occasione   per  ribadire  che  l'invio  deve  essere
effettuato:
      allegato  3  all'indirizzo  di  cui al punto 7.3 della presente
circolare;
      allegati   4  e  5  alle  Ragionerie  provinciali  dello  Stato
competenti per territorio.
  Nel  caso  in  cui  l'invio  sia stato gia' effettuato ad indirizzi
diversi  da  quelli sopra indicati, si pregano gli enti di provvedere
ad un nuovo invio dei prospetti.
  7.2. Adempimenti.
  Le profonde innovazioni introdotte dalla legge Finanziaria 2000, in
ordine  al "patto di stabilita' interno", comportano la necessita' di
una  revisione  totale degli allegati necessari per la determinazione
dei   saldi   programmatici   e  per  la  verifica  in  corso  d'anno
dell'allineamento agli stessi.
  Gli  allegati,  infatti,  sono  stati  ridisegnati  nei contenuti e
ridenominati anche per tenere conto della facolta' di ricalcolare gli
obiettivi programmatici 1999, come previsto dalla citata normativa.
  Pertanto, a corredo della presente circolare (di cui ne fanno parte
integrante), si trovano i seguenti prospetti da utilizzare:
    allegato A1 (gestione di cassa) per gli enti che non si avvalgono
della  facolta'  di  ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i
nuovi  criteri,  da  allegare  al bilancio di previsione 2000, se non
ancora  deliberato,  o  al primo utile provvedimento di variazione di
bilancio;
    allegato  A2  (gestione  di  cassa) per gli enti che si avvalgono
della  facolta'  di  ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i
nuovi  criteri  e  per  gli  enti che decidono di valutare la propria
conformita'  al  "patto" sulla base del saldo aggregato 1999-2000, da
allegare  al bilancio di previsione 2000, se non ancora deliberato, o
al primo utile provvedimento di variazione di bilancio;
    allegato  B1  (gestione  di  competenza)  per gli enti che non si
avvalgono  della  facolta'  di  ricalcolare l'obiettivo programmatico
1999 con i nuovi criteri, da allegare al bilancio di previsione 2000,
se   non  ancora  deliberato,  o  al  primo  utile  provvedimento  di
variazione di bilancio;
    allegato  B2  (gestione  di  competenza)  per  gli  enti  che  si
avvalgono  della  facolta'  di  ricalcolare l'obiettivo programmatico
1999  con  i nuovi criteri e per gli enti che decidono di valutare la
propria  conformita'  al  "patto"  sulla  base  del  saldo  aggregato
1999-2000,  da allegare al bilancio di previsione 2000, se non ancora
deliberato, o al primo utile provvedimento di variazione di bilancio;
    allegato C (monitoraggio della gestione di cassa) per le province
con  popolazione  superiore  a  400.000  abitanti  e per i comuni con
popolazione  superiore  a 60.000 abitanti, da inviare entro il 20 del
mese  successivo  a  quello  di  scadenza  del  trimestre  secondo le
indicazioni di cui al successivo punto 7.2.1;
    allegato D (monitoraggio della gestione di cassa) per le province
con   popolazione  fino  a  400.000  abitanti  e  per  i  comuni  con
popolazione  compresa  tra  i  15.000 e i 60.000 abitanti, da inviare
entro  il  mese  successivo a quello di scadenza del trimestre (e per
quello  di fine anno entro il 20 gennaio 2001) secondo le indicazioni
di cui al successivo punto 7.2.2;
    allegato  E  (monitoraggio  della gestione di cassa) per i comuni
con   popolazione  fino  a  15.000  abitanti,  da  inviare  entro  il
20 gennaio  2001,  secondo  le indicazioni di cui al successivo punto
7.2.3.
  7.2.1.  Province  con  popolazione  superiore  a 400.000 abitanti -
Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti.
  Come sopra accennato, la possibilita' di ricalcolare i saldi con le
nuove  regole  determina  di  fatto  una  serie  di difficolta' nella
compilazione   e   nella  acquisizione  dei  prospetti  destinati  al
monitoraggio, anche per la presenza di procedure informatiche ormai a
regime sia da parte degli enti locali che del Ministero del tesoro.
  E'  di  tutta  evidenza, pertanto, come sia opportuno modificare la
cadenza  temporale  per  la  verifica dell'andamento dei conti, anche
alla  luce  della  disposizione introdotta dal comma 5, dell'art. 30,
della citata legge n. 488/1999, dove e' previsto che il Ministero del
tesoro  riferisca  trimestralmente  alla  conferenza  Stato-citta' ed
autonomie locali e successivamente al Parlamento.
  Per  quanto  sopra  esposto,  si  comunica che gli enti previsti in
questo  paragrafo  7.2.1.  non  sono  piu'  soggetti  al monitoraggio
mensile  ma  ad  un  monitoraggio  trimestrale  (allegato C) entro il
giorno  20  del mese successivo a quello di scadenza del trimestre (i
dati  relativi  al  periodo  1o gennaio-31 marzo  1999  e 2000 devono
essere inviati entro il 20 aprile 2000).
  Si  sta  sempre  piu'  affermando,  inoltre,  la  necessita' che il
monitoraggio  della finanza locale consenta di acquisire informazioni
in  termini  di  conto  economico delle pubbliche amministrazioni con
cadenza trimestrale. Le attuali informazioni trimestrali che gli enti
locali  producono  (flussi  trimestrali di cassa, monitoraggio per il
"patto  di stabilita' interno", ecc.) non sempre sono sufficienti per
la costruzione di conti in termini di contabilita' nazionale, per cui
si  invitano  le  province e i comuni appartenenti a questa classe di
popolazione  a  compilare trimestralmente l'allegato C1 alla presente
circolare  con  cui  dovranno essere comunicati i dati (riscossioni e
pagamenti) relativi alle voci ivi indicate.
  A rettifica di quanto stabilito nella circolare n. 11 del 1999, gli
enti  locali  appartenenti  a  tale  classe di popolazione, una volta
compilati  gli  allegati  annuali  della  gestione di competenza (gli
attuali  allegati  B1  o  B2)  non  sono piu' tenuti al loro invio al
Ministero del tesoro.
  Pertanto,  tali  enti  dovranno  inviare  al  Ministero  del tesoro
esclusivamente via e-mail o via fax (si veda punto 7.3):
    gli allegati A1 o A2 non appena disponibili;
    gli allegati C e C1 con cadenza trimestrale;
    la relazione illustrativa di cui al precedente punto 6 (per posta
elettronica o ordinaria), non appena disponibile.
  7.2.2.  Province  con  popolazione sino a 400.000 abitanti - Comuni
con popolazione compresa tra i 15.000 e i 60.000 abitanti.
  Detti   enti   dovranno   inviare  il  prospetto  del  monitoraggio
trimestrale  (allegato D alla presente circolare) esclusivamente alle
Ragionerie  provinciali  dello  Stato  competenti per territorio alle
medesime  scadenze  previste  per  l'invio  dei flussi trimestrali di
cassa  di  cui  all'art.  30  della  legge n. 468/1978 (entro il mese
successivo  alla scadenza del trimestre e per quello di dicembre 2000
entro  il 20 gennaio 2001), potendosi avvalere, per la compilazione e
per la trasmissione, anche della collaborazione del proprio tesoriere
che  alla  stessa  scadenza  deve trasmettere il prospetto dei flussi
trimestrali di cassa.
  Mentre,  a  rettifica di quanto stabilito nella circolare n. 11 del
1999,  gli enti locali appartenenti a tale classe di popolazione, una
volta  compilati  gli  allegati  annuali della gestione di cassa e di
competenza  (gli  attuali  allegati  A1 o A2 e B1 o B2) non sono piu'
tenuti al loro invio a nessun ufficio del Ministero del tesoro.
  7.2.3. Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.
  Detti  enti  dovranno inviare il prospetto del monitoraggio annuale
(allegato  E  alla presente circolare) esclusivamente alle Ragionerie
provinciali dello Stato competenti per territorio entro il 20 gennaio
2001  potendosi  avvalere, per la compilazione e per la trasmissione,
anche  della  collaborazione  del  proprio tesoriere che, alla stessa
scadenza,  deve  trasmettere  il  prospetto dei flussi trimestrali di
cassa.
  Si  ribadisce  (cosi'  come  era previsto dalla circolare n. 11 del
1999  per  gli allegati 1 e 2) che gli attuali allegati annuali della
gestione  di  cassa  e di competenza (allegati A1 o A2 e B1 o B2) una
volta  compilati  non  devono  essere  trasmessi a nessun ufficio del
Ministero del tesoro.
  7.3. Indirizzi di riferimento.
  I  recapiti  a  cui fare riferimento per l'invio degli allegati (da
parte  degli  enti  di cui al precedente punto 7.2.1) sono: Ministero
del  tesoro  -  Dipartimento  della Ragioneria generale dello Stato -
I.Ge.P.A.  -  Divisione  VI - Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma - fax
06/47613522 - 06/4814027 - E-mail: pattostab tesoro.it
  Gli enti locali di cui al punto 7.2.1 che intendano avvalersi della
posta elettronica potranno acquisire il "file" contenente i prospetti
degli  allegati  A1  o  A2,  C  e  C1  predisposti da questo ufficio,
prelevandolo dal seguente sito Internet: www.tesoro.it
                      8. Ulteriori chiarimenti.
  8.1. Valenza giuridica del "patto di stabilita' interno".
  Anche  per  l'anno 2000 si riconfermano i contenuti della direttiva
emanata  il 18 febbraio 1999 con la circolare congiunta del Ministero
dell'interno  e  lo  scrivente,  circa  la mancata rilevanza sotto il
profilo  della legittimita' delle norme del "patto" sull'approvazione
delle deliberazioni di bilancio degli enti.
  8.2. Enti in situazione di dissesto finanziario.
  Qualora  un  ente  locale  si  trovi  in una situazione di dissesto
finanziario  (art.  77  del  decreto  legislativo  n.  77  del 1995 e
successive    integrazioni    e   modificazioni),   ai   fini   della
determinazione  del  saldo  finanziario,  potra'  dedurre dalle spese
correnti  i  pagamenti  effettuati a favore dell'Organo straordinario
della  liquidazione,  in  quanto  per  questa tipologia di spese puo'
ravvisarsi il carattere dell'eccezionalita' (si veda punto 1.2).
  8.3.  Riduzione  dei  tassi di interesse dei mutui contratti con la
Cassa depositi e prestiti.
  Il  comma  6  dell'art. 30 della legge n. 488/1999 ha previsto, per
gli  enti  che  raggiungono  l'obiettivo,  una riduzione sui tassi di
interesse applicati sui mutui della Cassa depositi e prestiti gia' in
ammortamento. Per l'applicazione delle modalita' tecniche e operative
di   questa   disposizione,   cosi'   come  per  le  direttive  sulla
certificazione  di  cui al comma 7 dello stesso art. 30, si fa rinvio
ai  decreti  ministeriali  citati  nella stessa normativa da emanarsi
entro il 30 aprile 2000.
  8.4.  Riferimenti  per  eventuali  chiarimenti  sui contenuti della
presente circolare.
  Le   numerose  innovazioni  introdotte  nel  "patto  di  stabilita'
interno"  per  l'anno  2000  potrebbero  generare da parte degli enti
locali  una  serie  di  richieste  di  chiarimenti  che, per esigenze
organizzative  e  di  razionalita'  del  lavoro di questo ufficio, e'
necessario  pervengano esclusivamente via e-mail o via fax (e non via
telefono) agli indirizzi di riferimento di cui al punto 7.3.
  A  dette  richieste  verra'  risposto  sollecitamente con lo stesso
mezzo di comunicazione usato.
                                                   Il Ministro: Amato