IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI in qualita' di Autorita' di regolamentazione del settore postale Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, che ha approvato il regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi; Vista la legge 28 luglio 1993, n. 300, riguardante l'istituzione dello Spazio economico europeo (SEE); Visto il decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'art. 2, comma 17; Visto l'art. 2, comma 22, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Vista la direttiva 14 novembre 1997 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "linee guida per il miglioramento dell'efficienza del servizio postale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 1997; Visti il manuale della convenzione dell'Unione postale universale ed il suo regolamento di esecuzione; Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari ed il miglioramento della qualita' del servizio; Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di attuazione della direttiva 97/67/CE, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che ha individuato nel Ministero delle comunicazioni l'Autorita' di regolamentazione del settore postale, nonche' l'art. 13, concernente la determinazione delle tariffe mediante provvedimenti dell'Autorita' di regolamentazione; Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1999, di istituzione del servizio di corriere prioritario e conseguente rimodulazione delle tariffe del corriere ordinario per l'area nazionale e, conseguentemente, per i Paesi dello Spazio economico europeo (S.E.E.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 1999; Ritenuto necessario di procedere alla armoniz-zazione dei prodotti e dei livelli dell'offerta dei servizi postali mediante l'estensione del servizio di corriere prioritario al traffico postale con i Paesi diversi da quelli appartenenti allo S.E.E. ed alla contemporanea rimodulazione degli scaglioni tariffari degli invii di corrispondenza ordinari nonche' alla riduzione delle zone geografiche di destinazione da 5 a 3; Visto il parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolamentazione dei servizi di pubblica utilita' (N.A.R.S.) reso nella seduta del 3 novembre 1999; Ritenuta opportuna l'adozione delle proposte contenute nel citato parere del N.A.R.S. circa la determinazione della nuova struttura tariffaria per i servizi postali riservati prevista dal combinato disposto dell'art. 2, comma 22, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'art. 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261; Decreta: Art. 1. Istituzione del servizio di corriere prioritario per il traffico internazionale 1. Il servizio di corriere prioritario internazionale, da intendersi quale servizio di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali fino a 2 kg della categoria normalizzata piu' rapida, e' esteso al traffico postale con i Paesi diversi da quelli appartenenti allo S.E.E. con obiettivi medi di recapito specificati per aree geografiche nell'allegato 1. 2. Gli indicatori di qualita' contenuti nell'allegato 1 sono da intendersi quale risultante della ponderazione dei diversi flussi di traffico con destinazioni internazionali e sono, da parte della societa' Poste Italiane, oggetto di mera garanzia di tipo statistico. 3. Poste Italiane S.p.a. e' tenuta a rendere noti i risultati di qualita' del traffico internazionale prioritario ove disponibili e certificati da enti o societa' internazionali impegnandosi, per la parte di servizio svolto in via diretta, al rispetto degli standard di qualita' fissati per le spedizioni nazionali di invii di corrispondenza prioritaria ed ordinaria. 4. Poste Italiane S.p.a. e' tenuta a relazionare periodicamente al Ministero delle comunicazioni circa il conseguimento degli obiettivi di qualita' ed a tenere a disposizione del medesimo Ministero i dati relativi alla contabilita' analitica del prodotto. 5. Il Ministero delle comunicazioni ha facolta' di avviare autonome verifiche circa il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente decreto.