IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  il  decreto-legge  16 maggio  1994,  n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-quinquies  del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che
prevede,   in   favore   dei  lavoratori  delle  aziende  industriali
appaltatrici   di   lavori  di  installazione  di  reti  telefoniche,
interessate   da   una  contrazione  degli  appalti  con  conseguenti
eccedenze  strutturali,  la possibilita' per il Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale, di concedere il trattamento straordinario
di  integrazione  salariale,  in  deroga  alla  vigente  normativa in
materia,  per  un  periodo  non  superiore a dodici mesi e nel limite
massimo di 43 miliardi per l'anno 1998;
  Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla
Corte  dei  conti  in  data  20 gennaio 1999, con il quale sono stati
predeterminati  obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i
requisiti  di  ammissibilita'  al  trattamento  di cui al sopracitato
articolo 1-quinquies della legge n. 176 del 1998;
  Visto  il  verbale,  siglato  in  data  10 giugno  1999  presso  il
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, tra la societa'
Alcatel Italia S.p.a. Divisione Siette e le competenti organizzazioni
sindacali  di  categoria,  con  il  quale  e' stato concordato che il
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale, ai sensi del
sopra  richiamato  art. 1-quinquies della legge n. 176/1998, riguarda
un numero massimo di lavoratori pari a 233 unita';
  Vista  l'istanza  presentata dalla predetta societa' Alcatel Italia
S.p.a.  Divisione Siette, codice Istat 32.20.2, intesa ad ottenere la
concessione  del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti
sospesi  dal  lavoro  o  lavoranti  ad orario ridotto, per il periodo
decorrente dal 22 giugno 1999 al 21 dicembre 1999;
  Ritenuto  che  ricorrono i presupposti normativi per la concessione
del suddetto trattamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n.  78,  convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n.
176,   e'  concesso  il  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  in favore di 233 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti
ad  orario  ridotto, dipendenti dalla Alcatel Italia S.p.a. Divisione
Siette,  sede legale in Sesto Fiorentino (Firenze) Unita' di Bergamo,
per  un  numero  massimo  di  38 unita' lavorative; Catanzaro, per un
numero  massimo  di  20  unita'  lavorative;  Cosenza,  per un numero
massimo di 25 unita' lavorative; Firenze, per un numero massimo di 80
unita'   lavorative;  Roma,  per  un  numero  massimo  di  40  unita'
lavorative; Venezia, per un numero massimo di 30 unita' lavorative;
  Codice  Istat:  32.20.2,  per  il  periodo dal 22 giugno 1999 al 21
dicembre 1999.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto, al fine di
consentire  la  rilevazione  dell'utilizzo  delle  somme  allo  scopo
stanziate,  a  controllare  l'andamento  dei flussi di spesa relativi
all'avvenuta erogazione della prestazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 gennaio 2000
               Il direttore generale: Daddi