IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   l'art.  2  del  decreto-legge  2  dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visti gli articoli 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 7, comma 10-ter, della legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  34, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  del  7  luglio 1998 con il quale la societa' S.p.a.
Siciet   e'   stata   posta   in  amministrazione  straordinaria  con
prosecuzione dell'esercizio di impresa sino al 16 giugno 1999;
  Visto il decreto ministeriale datato 26 luglio 1996 con il quale e'
stato  concesso,  a  decorrere  dal  16  giugno  1994, il trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
sospesi  dal  lavoro  o  lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla
predetta societa';
  Vista  l'istanza  presentata  dal  commissario  straordinario della
citata  societa'  con  la quale viene richiesta la corresponsione del
trattamento di cui trattasi;
  Visto  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente per
territorio;
  Ritenuta  la  necessita'  di  prorogare il predetto trattamento, ai
sensi del citato art. 7, comma 10-ter, legge n. 236/1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicet, con sede in
Ariccia  (Roma),  unita'  di  Ariccia (Roma), (NID 9812000027) per un
massimo  di 109 unita' lavorative; unita' di Cagliari, per un massimo
di   79   unita'  lavorative;  unita'  di  Cassino  (Frosinone)  (NID
9812000027),  per  un  massimo  di  59  unita'  lavorative; unita' di
Frosinone  (NID  9812000027), per un massimo di 17 unita' lavorative;
unita'  di  Latina,  (NID  9812000027),  per  un  massimo di 2 unita'
lavorative;  unita'  di Montecompatri (Roma) (NID 9812000027), per un
massimo  di  20 unita' lavorative; unita' di Oristano, per un massimo
di  33  unita'  lavorative; unita' di Tivoli (Roma) (NID 9812000027),
per un massimo di 3 unita' lavorative; unita' di Velletri (Roma) (NID
9812000027), per un massimo di 28 unita' lavorative,
e'  prorogata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario di
integrazione salariale dal 2 giugno 1998 al 1o dicembre 1998.
  Il  presente  decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
14 gennaio 1999, n. 25533.
  L'  Istituto  nazionale  della  previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in prembolo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 gennaio 2000
               Il direttore generale: Daddi