IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto l'art. 23, comma 1, della legge n. 155/1981;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Vista la circolare ministeriale n. 33 del 14 marzo 1994;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di  cui  al  comma  4,  dell'art.  6, del decreto-legge 1o
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma
stesso;
  Vista  l'istanza della societa' S.p.a. G.M. Italia, unita' di Mensa
c/o  le  aziende del raggruppamento di imprese costituite in comitato
interimprese, operanti c/o la centrale ENEL di Montalto di Castro, il
cui   capofila  e'  rappresentato  dalla  F.  Fochi,  successivamente
sostituita  dalla  F.M.  Construction  S.p.a.,  che  ha usufruito del
trattamento  di Cassa integrazione straordinaria per il periodo dal 3
ottobre  1995 al 17 febbraio 1997, ai sensi dell'art. 7, comma 10-ter
della  legge  n.  236/1993,  essendo  stata ammessa alla procedura di
amministrazione  straordinaria  e per il periodo dal 18 febbraio 1997
al  17  febbraio  1998, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991,
essendo   stata   disposta  la  cessazione  dell'autorizzazione  alla
continuazione   dell'esercizio   d'impresa,   inoltrata   presso   il
competente  ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione,
come  da  protocollo  dello  stesso,  in  data  10  marzo  1997,  che
unitamente  al  contratto  di solidarieta' per riduzione di orario di
lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei lavoratori in data 24 giugno 1996 e 19
febbraio 1997 stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 1o
luglio  1996,  la  riduzione  massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali  -  come  previsto dal contratto collettivo nazionale del
settore  pubblici esercizi applicato - a 31 ore medie settimanali nei
confronti  di  un numero massimo di lavoratori pari a n. 32 unita' su
un organico complessivo di n. 32 unita';
  Vista  la  nota  del 27 novembre 1997 della direzione regionale del
lavoro del Lazio con la quale e' stato espresso parere negativo sulla
richiesta  in  questione  in quanto la societa' in esame presenta una
situazione   economica  nel  suo  complesso  positiva,  tale  da  non
giustificare il ricorso all'istituto della solidarieta';
  Considerato,  invece,  che il predetto contratto e' stato stipulato
al   fine  di  evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione  o  la
dichiarazione   di   esuberanza   del  personale  interessato,  anche
attraverso  un  suo  piu'  razionale  impiego,  in quanto la societa'
committente   ha   fatto   venir   meno   il   regolare   svolgimento
dell'attivita' di mensa della G.M. Italia, a seguito del ricorso allo
strumento   dell'integrazione   salariale   effettuato  nel  medesimo
periodo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per  il periodo dal 1o luglio 1996 al 31 dicembre
1996,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui   all'art.   1,  del  decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura  prevista  dall'art  6,  comma  3  del decreto-legge 1o
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre   1996,   n.   608,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti
interessati  addetti  alla  unita'  di mensa aziendale sottoindicata,
limitatamente  alle  giornate  in  cui vi e' stato l'intervento della
Cassa  integrazione  guadagni  ordinaria  o  straordinaria  presso la
societa' appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. G.M. Italia
unita'  Mensa c/o le aziende del raggruppamento di imprese costituite
in  comitato  interimprese, operanti c/o la centrale Enel di Montalto
di   Castro,  il  cui  capofila  e'  rappresentato  dalla  F.  Fochi,
successivamente  sostituito  dalla F.M. Construction S.p.a., con sede
in  Napoli,  unita'  di  Montalto di Castro (Viterbo), per i quali e'
stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24
mesi,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a  31  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo  di  lavoratori  pari a 32 unita', su un organico complessivo
di 32 unita'.