IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto l'art. 23, comma 1, della legge n. 155/1981;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito. con modificazioni. nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Vista la circolare ministeriale n. 33 del 14 marzo 1994;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  all'individuazione  dei  criteri  per  la  concessione  del
beneficio  di  cui  al  comma  4,  dell'art.  6, del decreto-legge 1o
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma
stesso;
  Vista  l'istanza della societa' S.p.a. G.M. Italia, unita' di mensa
c/o  le  aziende del raggruppamento di imprese costituite in comitato
interimprese, operanti c/o la centrale ENEL di Montalto di Castro, il
cui  capofila  era  rappresentato  dalla  F.  Fochi,  successivamente
sostituito  dalla  F.M.  Construction  S.p.a.,  che  ha usufruito del
trattamento  di Cassa integrazione straordinaria per il periodo dal 3
ottobre 1995 al 17 febbraio 1997, ai sensi dell'art. 7, comma 10-ter,
della  legge  n.  236/1993,  essendo  stata ammessa alla procedura di
amministrazione  straordinaria  e per il periodo dal 18 febbraio 1997
al  17  febbraio  1998, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991,
essendo   stata   disposta  la  cessazione  dell'autorizzazione  alla
continuazione   dell'esercizio   d'impresa,   inoltrata   presso   il
competente  ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione,
come  da  protocollo  dello  stesso,  in  data  10  marzo  1997,  che
unitamente  al  contratto  di solidarieta' per riduzione di orario di
lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei lavoratori in data 24 giugno 1996 e 19
febbraio 1997 stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 1o
gennaio  1997,  la  riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali,  come  previsto  dal  Contratto collettivo nazionale del
settore  pubblici  esercizi  applicato a 31 ore medie settimanali nei
confronti  di  un numero massimo di lavoratori pari a n. 32 unita' su
un organico complessivo di n. 33 unita';
  Considerato  che  le  parti,  sulla  base  di quanto concordato con
verbale  d'accordo  del  3 luglio 1997, hanno deciso che dal 7 luglio
1997  il  predetto  contratto di solidarieta' veniva sostituito dalla
CIGS a zero ore per 16 unita';
  Ritenuto  di  concedere  il  trattamento  di integrazione salariale
limitatamente al periodo dal 1o gennaio 1997 al 6 luglio 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 1o gennaio 1997 al 6 luglio
1997,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,   in   favore  dei  lavoratori  dipendenti  interessati  addetti
all'unita'  di  mensa  aziendale  sottoindicata,  limitatamente  alle
giornate  in  cui  vi  e' stato l'intervento della Cassa integrazione
guadagni  ordinaria  o  straordinaria  presso  la societa' appaltante
anch'essa  di seguito indicata: dalla S.p.a. G.M. Italia unita' mensa
c/o  le  aziende del raggruppamento di imprese costituite in comitato
interimprese, operanti c/o la centrale Enel di Montalto di Castro, il
cui  capofila  era  rappresentato  dalla  F.  Fochi,  successivamente
sostituita dalla F.M. Construction S.p.a., con sede in Napoli, unita'
di  Montalto  di  Castro (Viterbo), per i quali e' stato stipulato un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
32 unita', su un organico complessivo di 33 unita'.