IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29  dicembre  1999  che  delega  le  funzioni del coordinamento della
protezione  civile  di  cui  alla  legge 24 febbraio 1992, n. 225, al
Ministro dell'interno;
  Vista,  da  ultimo,  l'ordinanza  n.  2975  in  data 15 aprile 1999
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1999;
  Considerato che il piano strutturale degli interventi elaborato dal
commissario  delegato  ed  approvato  con  ordinanza commissariale n.
F/703 in data 2 agosto 1999 prevede il completamento degli interventi
di emergenza entro il 31 dicembre 2001;
  Ritenuto  necessario  prorogare  i  poteri commissariali al fine di
superare  la situazione di emergenza ambientale in atto e predisporre
ogni  utile  iniziativa  rivolta  a  ricondurre  nell'ambito  di  una
competenza ordinaria gli enti territoriali preposti alla gestione dei
sistemi eco-ambientali della laguna di Orbetello;
  Acquisita  l'intesa del Ministro dell'ambiente con nota n. 1937 del
2 febbraio 2000 e l'intesa della regione Toscana con nota n. 237/2000
dell'8 febbraio 2000;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  commissario  delegato,  presidente  della  regione Toscana,
entro,  e non oltre, il 31 dicembre 2001, provvede ai sensi dell'art.
1 dell'ordinanza n. 2975 del 15 aprile 1999:
    a) al  completamento  degli  interventi  attinenti  al sistema di
collettamento  e  depurazione  nel  comprensorio  di  Orbetello-Monte
Argentario;
    b) al  superamento  della  situazione  di  crisi ambientale nella
laguna di Orbetello.
  2.   Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  d'intesa  con  il
Dipartimento  della  protezione  civile e il Presidente della regione
Toscana, e' istituito un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti
delle  amministrazioni  pubbliche  interessate,  con  il  compito  di
provvedere  a  stabilire  le  modalita'  per il passaggio delle opere
realizzate  ai  sensi  dell'art. 1 alla gestione ordinaria degli enti
competenti, che dovra' comunque attuarsi dal 1o gennaio 2002.