IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
                      delegato al coordinamento
                       della protezione civile
  Vista  la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del
Servizio nazionale di protezione civile;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data 22
dicembre  1999 con il quale il prof. Franco Barberi e' stato nominato
Sottosegretario di Stato;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29  dicembre  1999 recante la delega delle funzioni del coordinamento
della  protezione  civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225,
al Ministro dell'interno;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 30 dicembre 1999
con  il  quale  al  prof. Franco Barberi viene attribuito l'esercizio
delle  funzioni  di cui alla predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225,
nonche'  quella di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996,
n.  576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996,
n.  677,  limitatamente  alle assegnazioni disposte con ordinanze del
Ministro  per  il  coordinamento  della  protezione  civile,  in data
antecedente  all'entrata  in  vigore della legge 24 febbraio 1992, n.
225;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.  576,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677,
che  prevede  la  revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi
non  utilizzate  in  tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n.  6,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.
61,  che  prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese
da  parte  degli  enti,  al fine di verificare lo stato di attuazione
degli  interventi  finanziati  con decreti e/o ordinanze del Ministro
per il coordinamento della protezione civile;
  Vista   l'ordinanza   del   Ministro  per  il  coordinamento  della
protezione  civile  n.  1887/FPC  del 29 marzo 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile 1990,
con  la  quale  sono  state,  tra  l'altro,  assegnate delle somme ai
sottoelencati comuni della regione Emilia-Romagna:
    L. 2.035.000.000 a favore del comune di Carpi (Modena);
    L. 160.000.000 a favore del comune di Scandiano (Reggio Emilia);
    L.  1.890.000.000  a  favore  del  comune  di  Correggio  (Reggio
Emilia);
    L. 190.000.000 a favore del comune di Luzzara (Reggio Emilia);
    L. 10.000.000 a favore del comune di Camposanto (Modena),
ed  inoltre  e' stata assegnata alla curia vescovile di Reggio Emilia
la   somma   di   L.  6.175.000.000,  per  interventi  sugli  edifici
danneggiati  dal  sisma  dell'aprile-maggio  1987  nelle  province di
Modena e Reggio Emilia;
  Viste  le  note  con  cui i seguenti comuni e la citata curia hanno
dichiarato  le  sottoriportate  economie  di  bilancio a valere sulle
predette rispettive assegnazioni:
    comune  di  Carpi  con  nota  del  24  gennaio  2000, economia L.
15.437.030;
    comune  di  Scandiano  con  nota  n.  1744  del  18 gennaio 2000,
economia L. 160.000.000;
    comune  di  Correggio  con  nota del 26 gennaio 2000, economia L.
117.626.450;
    comune  di  Luzzara con nota n. 595 del 17 gennaio 2000, economia
di L. 3.015.910;
    comune  di  Camposanto  con  nota  n.  104  del  12 gennaio 2000,
economia di L. 10.000.000;
    curia  vescovile  di  Reggio Emilia con nota del 17 gennaio 2000,
economia di L. 88.091.140;
  Considerato che le suddette somme risultano tuttora disponibili sul
capitolo  9341  del  centro  di  responsabilita' n. 20 dello stato di
previsione   del   Ministero   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
                              Dispone:
  1.  Per  le  motivazioni  indicate  in  premessa  sono  revocate le
seguenti somme:
    L. 15.437.030 assegnate al comune di Carpi (Modena);
    L. 160.000.000 assegnate al comune di Scandiano (Reggio Emilia);
    L. 117.626.450 assegnate al comune di Correggio (Reggio Emilia);
    L. 3.015.910 assegnate al comune di Luzzara (Reggio Emilia);
    L. 10.000.000 assegnate al comune di Camposanto (Modena);
    L. 88.091.140 assegnate alla curia vescovile di Reggio Emilia,
con  l'ordinanza  del  Ministro per il coordinamento della protezione
civile n. 1887/FPC del 29 marzo 1990.
  2.  Le somme di cui al comma precedente saranno utilizzate ai sensi
dell'art.  8  del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 9 febbraio 2000
                                 Il Sottosegretario di Stato: Barberi