IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista  la  legge  n.  349/1986  recante: "Istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";
  Visto  l'art.  17  del  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
recante:   "Attuazione   delle   direttive  91/156/CEE  sui  rifiuti,
91/689/CEE  sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui
rifiuti d'imballaggio" e successive integrazioni e modificazioni;
  Vista  la  legge  9 dicembre  1998,  n.  426,  concernente:  "Nuovi
interventi in campo ambientale";
  Visto  in  particolare  l'art.  1,  comma 4, della citata legge che
individua  tra  gli  altri  il  sito  di Balangero come intervento di
bonifica d'interesse nazionale;
  Considerato  che  l'area  adibita  a  discarica si estende anche al
comune di Corio;
  Considerato   che   ai   sensi   del  citato  art.  1  il  Ministro
dell'ambiente  deve  perimetrare l'ambito territoriale entro il quale
procedere  alla  caratterizzazione  ed  alla successiva progettazione
degli  interventi  di  messa  in  sicurezza,  bonifica  e  ripristino
ambientale,  con  riserva  di individuare le eventuali ulteriori aree
per  le quali, alla luce dei primi accertamenti, emerga una possibile
situazione  d'inquinamento  tale da rendere necessario l'allargamento
del perimetro;
  Considerato  che  si  e' individuata un'area nella quale, accanto a
zone  sicuramente utilizzate per attivita' potenzialmente inquinanti,
sono  state  individuate  anche  zone  che,  in  quanto  confinanti o
interconnesse possono essere state esposte a fattori inquinanti;
  Considerato   che,  in  mancanza  di  informazioni  complete  sulle
condizioni   d'inquinamento,  la  cui  acquisizione  rientra  fra  le
attivita'  da svolgere nella successiva fase di caratterizzazione, si
e'  ritenuto  di  dover  fare  riferimento  alle  aree occupate dagli
insediamenti   industriali  (ex  Societa'  amiantifera  di  Balangero
S.p.a.),  alle  zone  di  discarica  e  all'area  dell'ex  miniera di
amianto;
  Considerato che sulla base delle considerazioni che precedono si e'
pervenuti  all'individuazione  delle aree comprese nel perimetro come
di seguito specificato;
  Viste  le  note del Ministero dell'ambiente n. 19234/ ARS/DI/R e n.
19227/ARS/DI/R  del  27 ottobre 1999 con le quali e' stato chiesto il
parere  in  merito  alla perimetrazione predisposta dal Ministero, da
esprimersi entro dieci giorni;
  Considerato  che  e'  trascorso  ampiamente il termine indicato dal
Ministero dell'ambiente per l'espressione del parere;
  Considerata  la  necessita'  di  attivare  il procedimento previsto
dalla legge;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione e, in caso
di  inquinamento,  ad  attivita'  di  messa  in  sicurezza, bonifica,
ripristino ambientale e monitoraggio sono individuate all'interno del
perimetro provvisorio indicato nella cartografia 1:20.000 allegata al
presente decreto. La cartografia ufficiale e' depositata in originale
presso  il  Ministero  dell'ambiente  ed  in copia conforme presso la
regione Piemonte.
  Il  perimetro  puo'  essere  modificato,  con  decreto del Ministro
dell'ambiente,  nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una
possibile   situazione   d'inquinamento  tale  da  rendere  necessari
ulteriori accertamenti analitici e interventi di bonifica.
  Durante  la  fase di realizzazione degli interventi il monitoraggio
della  qualita'  dell'aria  sara'  esteso  al centri abitati prossimi
all'area perimetrata.