IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  33, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, che
prevede  contributi a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi
per  la  realizzazione  di  programmi  di  sviluppo  organizzativo  e
gestionale;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  n.  576  del  20 settembre  1993, con il quale sono
state  definite  le  modalita'  e  le procedure per la concessione ed
erogazione dei benefici previsti dal citato art. 33, comma 2;
  Visto l'art. 5 del citato decreto ministeriale, che fissa i termini
per  la  presentazione  delle domande al 30 aprile e al 30 ottobre di
ciascun anno;
  Visto  l'art.  18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di decentramento di funzioni amministrative;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
6 agosto  1999,  emanato  ai  sensi  del  comma  1,  lettera  o), del
richiamato  art. 18 del decreto legislativo n. 112/1998, con il quale
sono  state  individuate  le  funzioni  amministrative  in materia di
incentivazioni alle imprese riservate allo Stato;
  Considerato  che  l'intervento  a  favore  dei consorzi di garanzia
collettiva  fidi  di  cui all'art. 33, comma 2, della citata legge n.
317/1991  rientra  tra quelli per cui le funzioni amministrative sono
delegate alle regioni;
  Ravvisata   la   necessita'   di   sospendere   i  termini  per  la
presentazione  di  nuove  domande  a  valere  su  detto intervento, a
decorrere  dalla  data  di  pubblicazione del presente decreto, nelle
more del perfezionamento degli atti di conferimento;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  A  decorrere  dalla  data di pubblicazione del presente decreto, e'
sospesa  la  presentazione  delle  domande  per  la  concessione  dei
contributi  previsti  dall'art.  33,  comma  2, della legge 5 ottobre
1991, n. 317.
  Le  domande  presentate  successivamente  al predetto termine, sono
restituite ai soggetti richiedenti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 5 febbraio 2000
                                                   Il Ministro: Letta