IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
  Nella  seduta del 10 febbraio 2000, con la partecipazione del prof.
Stefano  Rodota',  presidente,  del  prof. Giuseppe Santaniello, vice
presidente,  del  prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli,
componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  in  materia  di  tutela  delle  persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
  Visto, in particolare, l'art. 31, comma 1, lettera h), della citata
legge  n.  675/1996,  il  quale  attribuisce al Garante il compito di
promuovere  nell'ambito  delle categorie interessate, nell'osservanza
del  principio  di rappresentativita', la sottoscrizione di codici di
deontologia  e di buona condotta per determinati settori, verificarne
la  conformita'  alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame
di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la
diffusione e il rispetto;
  Considerato  che  la  legge  n.  675/1996  prevede  che  il Garante
promuova   un   codice   di   deontologia  in  materia  di  attivita'
giornalistica (adottato il 29 luglio 1998 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998), nonche' un codice di deontologia
e  di buona condotta in materia di investigazioni difensive e di dati
utilizzati  per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria
(art. 22, comma 4, legge n. 675/1996);
  Considerato  che  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in
materia  di  trattamento  dei  dati personali per finalita' storiche,
statistiche  e  di  ricerca  scientifica,  e in particolare l'art. 6,
comma  1,  prevede che entro sei mesi dalla data del 1o ottobre 1999,
il  Garante  promuova  la  sottoscrizione  di  uno  o  piu' codici di
deontologia  e  di  buona condotta per i soggetti pubblici e privati,
ivi   comprese   le   societa'   scientifiche   e   le   associazioni
professionali,  interessati  al trattamento dei dati per le finalita'
sopra  indicate, tenendo conto della specificita' dei trattamenti nei
diversi ambiti;
  Visti  gli articoli 7, comma 5, e 10, comma 6, del medesimo decreto
legislativo;
  Considerato  che  l'art.  17,  comma  3,  del  decreto  legislativo
11 maggio  1999,  n.  135,  quale  modificato dall'art. 3 del decreto
legislativo  30 luglio  1999,  n.  282,  prevede  che  per quanto non
previsto  dal decreto di cui all'art. 23, comma 1-bis, della legge n.
675/1996,  il  trattamento  dei  dati  idonei  a rivelare lo stato di
salute  e  la  vita  sessuale  da  parte  di  organismi sanitari e di
esercenti  le  professioni  sanitarie  e'  fatto  oggetto di appositi
codici di deontologia e di buona condotta adottati ai sensi dell'art.
31, comma 1, lettera h), della medesima legge;
  Considerata  la  necessita' di adempiere alle predette disposizioni
di  legge  e di promuovere altresi' un ulteriore codice relativo alle
attivita'  bancarie  e  finanziarie  in  ragione  dei diversi profili
applicativi  emersi  e del loro rilievo rispetto alla generalita' dei
cittadini;
  Considerata   la   necessita'   di   osservare   il   principio  di
rappresentativita'   nell'ambito   delle  categorie  coinvolte  e  di
acquisire maggiori  elementi  di  valutazione  dai  diversi  soggetti
potenzialmente   interessati   alla   sottoscrizione   di  codici  di
deontologia e di buona condotta per determinati settori;
  Ritenuta   l'opportunita'   di  conferire  la  massima  pubblicita'
all'iniziativa  del  Garante  e al procedimento per la sottoscrizione
dei  predetti  codici  di  deontologia  e  di  buona  condotta  anche
attraverso la pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale;
  Visto  l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo
e  del  Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e
la  Commissione  incoraggiano  l'elaborazione  di  codici di condotta
destinati  a  contribuire, in funzione delle specificita' settoriali,
alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione
della direttiva, adottate dagli Stati membri;
  Considerata  la  necessita'  che  i  codici su base nazionale siano
adottati tenendo conto degli eventuali progetti di codici di condotta
comunitari;
  Riservata   l'iniziativa   di   promuovere   ulteriori   codici  di
deontologia  e  di  buona  condotta  in  altri  settori  di rilevante
interesse generale;
  Visti  gli  atti  d'ufficio  e  le richieste di soggetti pubblici e
privati sinora pervenute;
  Viste   le   osservazioni  dell'Ufficio  formulate  dal  segretario
generale  ai  sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;
  Relatore il prof. Ugo De Siervo;
                   Tutto cio' premesso il Garante:
    1) promuove la sottoscrizione di uno o piu' codici di deontologia
e di buona condotta nei settori di seguito indicati:
      a)  trattamenti  di dati personali per scopi storici effettuati
da archivisti e utenti;
      b)  trattamenti  di  dati  personali  per scopi statistici e di
ricerca scientifica;
      c)  trattamenti  di  dati  personali  ai fini dello svolgimento
delle  investigazioni  difensive o per far valere o difendere in sede
giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato;
      d)  trattamenti  di  dati  personali  effettuati da istituzioni
bancarie e finanziarie;
      e)  trattamenti  di  dati  personali  effettuati  da  organismi
sanitari ed esercenti le professioni sanitarie;
    2)  invita  tutti  i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le
societa'  scientifiche e le associazioni professionali, aventi titolo
a  partecipare  all'adozione dei medesimi codici in base al principio
di  rappresentativita' di cui all'art. 31, comma 1, lettera h), della
legge  n. 675/1996, a darne comunicazione a questa Autorita' entro il
31 marzo  2000  al  seguente indirizzo: Garante per la protezione dei
dati  personali,  Largo  del  Teatro  Valle,  6  -  00186  Roma - fax
06/6818649 - e-mail: codicigaranteprivacy.it
    3)  riserva  ad altri provvedimenti la verifica della conformita'
alle  leggi  e  ai  regolamenti  dei  progetti  di codici, l'esame di
eventuali osservazioni, nonche' le iniziative necessarie ai sensi del
citato  art.  31, comma 1, lettera h), per garantirne la diffusione e
il rispetto.
      Roma, 10 febbraio 2000
                                               Il Presidente: Rodota'