IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio   di  cui  al  comma  4,  dell'art.  6,  del  decreto-legge
1o ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre  1996,  n.  608, a fronte dei limiti finanziari posti dal
comma stesso;
  Vista  l'istanza  della  societa' S.r.l. Manifatture F.D. inoltrata
presso  il  competente  ufficio  regionale del lavoro e della massima
occupazione,  come da protocollo dello stesso, in data 16 marzo 1998,
che  unitamente  al contratto di solidarieta' per riduzione di orario
di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Visto  il provvedimento di reiezione n. 100837 del 9 febbraio 1999,
con il quale e' stata respinta la sopracitata istanza aziendale;
  Vista  l'istanza  di  riesame  del suddetto provvedimento reiettivo
prodotta  dalla  medesima  azienda  in  data 29 marzo 1999, presso la
competente direzione regionale del lavoro;
  Esaminati  gli  atti  istruttori,  corredati  della nota del locale
servizio  ispettivo  in  data  16 novembre  1999,  dai quali emergono
elementi   utili   alla  revisione  del  precedente  parere  negativo
espresso;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori in data 22 dicembre 1997 e
22 settembre  1998,  stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente
dal 12 gennaio 1998, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40
ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del
settore industria pelli e cuoio applicato, a 20 ore medie settimanali
nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 10 unita', su
un organico complessivo di 99 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le  motivazioni in premessa esplicitate, e' autorizzata per il
periodo  dal  12 gennaio  1998 all'11 gennaio 1999, la corresponsione
del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui all'art. 1, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6,  comma  3,  del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore
dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifatture F.D., con sede in
Tortoreto   Lido   (Teramo),   unita'   di  Corropoli  (Teramo)  (NID
9813000008),   per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
10 unita', su un organico complessivo di 99 unita'.