IL COMITATO ISTITUZIONALE Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226; Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 17; Premesso che il comma 1-bis dell'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, cosi' come modificato da decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, prevede che le Autorita' di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, in deroga alle procedure della legge 18 maggio 1989, n. 183, approvano piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a rischio piu' alto, redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali. I piani straordinari contengono in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. Per dette aree sono adottate le misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6-bis, dell'art. 17 della legge n. 183/1989, oltre che con i contenuti di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo art. 17; Premesso che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180" contiene indirizzi e criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico per le quali prevedere misure di salvaguardia; Esaminato il "Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato" che recepisce le indicazioni della regione del Veneto, della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia autonoma di Trento in merito all'identificazione delle zone esposte a pericolo ed alla valutazione del livello di rischio; tale piano e' costituito dai seguenti elaborati: relazione contenente tra l'altro le proposte economiche per la mitigazione del rischio e le norme di attuazione e misure di salvaguardia; allegato "Atlante di aree a rischio R4 individuate dalla regione del Veneto, dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla provincia autonoma di Trento; appendice articolata in: progetto di perimetrazione di aree ad alta pericolosita' idrogelogica (relazione, schede e cartografie); progetto di perimetrazione di aree ad alta pericolosita' idraulica (relazione e cartografie); Preso atto che l'ambito territoriale di riferimento del Piano straordinario e' costituito dai cinque bacini idrografici di competenza dell'Autorita' di bacino; Considerata la necessita' di realizzare un quadro omologato di conoscenza tra i diversi livelli istituzionali a cui compete il controllo del rischio idraulico e idrogeologico; Considerato che in relazione a quanto previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998 le indicazioni del Piano in esame vanno intese come suscettibili di revisione e perfezionamento non solo dal punto di vista della metodologia di individuazione e perimetrazione ma anche, conseguentemente, nella scelta delle aree collocate nella categoria di prioritaria urgenza; Visto il parere favorevole espresso dal comitato tecnico nella seduta del 4 novembre 1999, sui contenuti del piano straordinario che recepisce le proposte della regione del Veneto e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in merito alla identificazione dei fenomeni ad alta pericolosita', e alla perimetrazione delle aree a rischio molto elevato, cosi' come dedotto dalle conoscenze disponibili; Considerato che il comitato tecnico, prendendo atto del carattere emergenziale del piano straordinario non ha ritenuto di esprimere un giudizio sulle singole tipologie di intervento proposte dalla regione del Veneto e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, dando comunque il proprio assenso circa le iniziative contenute nel piano anche sotto il profilo economico; Considerato che l'identificazione dei fenomeni, la conterminazione delle aree di rischio e il programma di interventi riguardanti la provincia autonoma di Trento dovranno essere sottoposti al parere del Comitato tecnico, al fine di verificarne la conformita' alle direttive della legge n. 267/1998, e che solo in caso di parere contrario del comitato tecnico il piano straordinario dovra' essere modificato e riportato per l'approvazione in comitato istituzionale; Considerato che il piano straordinario oggetto della presente deliberazione e' direttamente approvato dal comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, BrentaBacchiglione in deroga alle procedure stabilite dalla legge 18 maggio 1989, n. 183; Delibera: Art. 1. In conformita' con quanto prescritto dall'"Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180" e' approvato il "Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio idrogeologico molto elevato" nei bacini di rilievo nazionale dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, allegato alla presente deliberazione come parte integrante.