IL COMITATO ISTITUZIONALE
  Visto  il  decreto-legge  11 giugno  1998,  n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal
decreto-legge  13 maggio  1999,  n.  132,  coordinato con la legge di
conversione 13 luglio 1999, n. 226;
  Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 17;
  Premesso che il comma 1-bis dell'art. 1 del decreto-legge 11 giugno
1998,  n.  180,  convertito,  con  modificazioni dalla legge 3 agosto
1998,  n. 267, cosi' come modificato da decreto-legge 13 maggio 1999,
n.  132,  coordinato  con  la legge di conversione 13 luglio 1999, n.
226,  prevede  che  le  Autorita'  di  bacino  di rilievo nazionale e
interregionale  e  le  regioni  per i restanti bacini, in deroga alle
procedure  della  legge  18 maggio  1989,  n.  183,  approvano  piani
straordinari  diretti  a rimuovere le situazioni a rischio piu' alto,
redatti  anche  sulla  base delle proposte delle regioni e degli enti
locali.    I    piani    straordinari   contengono   in   particolare
l'individuazione   e   la   perimetrazione   delle   aree  a  rischio
idrogeologico  molto elevato per l'incolumita' delle persone e per la
sicurezza   delle   infrastrutture  e  del  patrimonio  ambientale  e
culturale. Per dette aree sono adottate le misure di salvaguardia con
il  contenuto  di  cui  al  comma  6-bis, dell'art. 17 della legge n.
183/1989,  oltre che con i contenuti di cui alla lettera d) del comma
3 del medesimo art. 17;
  Premesso  che  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 settembre   1998   "Atto   di   indirizzo   e   coordinamento  per
l'individuazione   dei  criteri  relativi  agli  adempimenti  di  cui
all'art.  1,  commi  1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180"
contiene indirizzi e criteri per l'individuazione e la perimetrazione
delle  aree  a rischio idrogeologico per le quali prevedere misure di
salvaguardia;
  Esaminato il "Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni
a  rischio  molto elevato" che recepisce le indicazioni della regione
del  Veneto,  della  regione  Friuli-Venezia Giulia e della provincia
autonoma di Trento in merito all'identificazione delle zone esposte a
pericolo  ed  alla  valutazione del livello di rischio; tale piano e'
costituito dai seguenti elaborati:
    relazione  contenente  tra  l'altro le proposte economiche per la
mitigazione  del  rischio  e  le  norme  di  attuazione  e  misure di
salvaguardia;
    allegato  "Atlante di aree a rischio R4 individuate dalla regione
del  Veneto,  dalla  regione  autonoma  Friuli-Venezia Giulia e dalla
provincia autonoma di Trento;
    appendice articolata in:
      progetto  di  perimetrazione  di  aree  ad  alta  pericolosita'
idrogelogica (relazione, schede e cartografie);
      progetto  di  perimetrazione  di  aree  ad  alta  pericolosita'
idraulica (relazione e cartografie);
  Preso  atto  che  l'ambito  territoriale  di  riferimento del Piano
straordinario   e'   costituito  dai  cinque  bacini  idrografici  di
competenza dell'Autorita' di bacino;
  Considerata  la  necessita'  di  realizzare  un quadro omologato di
conoscenza  tra  i  diversi  livelli  istituzionali  a cui compete il
controllo del rischio idraulico e idrogeologico;
  Considerato  che  in  relazione  a  quanto  previsto  dall'atto  di
indirizzo  e  coordinamento  di  cui  al  decreto  del Presidente del
Consiglio  dei Ministri 29 settembre 1998 le indicazioni del Piano in
esame  vanno  intese come suscettibili di revisione e perfezionamento
non  solo  dal  punto  di vista della metodologia di individuazione e
perimetrazione  ma  anche,  conseguentemente, nella scelta delle aree
collocate nella categoria di prioritaria urgenza;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal comitato tecnico nella
seduta del 4 novembre 1999, sui contenuti del piano straordinario che
recepisce  le  proposte  della  regione  del  Veneto  e dalla regione
Friuli-Venezia Giulia, in merito alla identificazione dei fenomeni ad
alta  pericolosita', e alla perimetrazione delle aree a rischio molto
elevato, cosi' come dedotto dalle conoscenze disponibili;
  Considerato  che  il comitato tecnico, prendendo atto del carattere
emergenziale  del piano straordinario non ha ritenuto di esprimere un
giudizio sulle singole tipologie di intervento proposte dalla regione
del  Veneto  e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, dando comunque il
proprio  assenso  circa le iniziative contenute nel piano anche sotto
il profilo economico;
  Considerato  che l'identificazione dei fenomeni, la conterminazione
delle  aree  di  rischio  e il programma di interventi riguardanti la
provincia autonoma di Trento dovranno essere sottoposti al parere del
Comitato   tecnico,  al  fine  di  verificarne  la  conformita'  alle
direttive  della  legge  n.  267/1998,  e  che solo in caso di parere
contrario  del  comitato tecnico il piano straordinario dovra' essere
modificato e riportato per l'approvazione in comitato istituzionale;
  Considerato  che  il  piano  straordinario  oggetto  della presente
deliberazione  e'  direttamente  approvato dal comitato istituzionale
dell'Autorita'  di  bacino  dei  fiumi  Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave,  BrentaBacchiglione  in  deroga alle procedure stabilite dalla
legge 18 maggio 1989, n. 183;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  In  conformita'  con  quanto  prescritto  dall'"Atto di indirizzo e
coordinamento   per   l'individuazione   dei  criteri  relativi  agli
adempimenti  di  cui  all'art.  1,  commi  1  e  2, del decreto-legge
11 giugno  1998, n. 180" e' approvato il "Piano straordinario diretto
a  rimuovere le situazioni a rischio idrogeologico molto elevato" nei
bacini  di  rilievo nazionale dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione, allegato alla presente deliberazione come
parte integrante.