IL COMMISSARIO LIQUIDATORE Visto il regolamento CEE n. 154/75 del Consiglio, istitutivo di uno schedario oleicolo negli Stati membri produttori di olio di oliva, al fine di garantire un migliore funzionamento del regime comunitario degli aiuti di tale prodotto, mediante la determinazione dei dati necessari alla conoscenza del potenziale produttivo oleicolo; Visto il regolamento CEE n. 586/88 della Commissione, che fissa i criteri di raffronto tra i dati indicati in denuncia di coltivazione con quelli risultanti dall'applicazione dei metodi previsti dagli articoli 2 e 4 del regolamento CEE n. 2276/79 per la determinazione dei dati di base dello schedario; Considerato che ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione e' determinante la conoscenza del numero di piante e del loro potenziale produttivo; Considerato che e' necessario attivare una procedura uniforme per consentire l'eventuale riesamina dei dati aggiornati dallo schedario su richiesta dell'olivicoltore; Delibera: Art. 1. I dati relativi alla superficie olivicola e al numero di olivi di ciascuna particella olivetata, risultanti dall'applicazione dei metodi previsti agli articoli 2 e 4 del regolamento CEE n. 2276/79, sono confrontati con i dati dichiarati dall'olivicoltore in denuncia di coltivazione.