IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
               IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E
                   DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                                  e
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 dicembre 1999, n. 496,
il   quale,  al  fine  di  compensare  le  variazioni  dell'incidenza
dell'imposta  sul valore aggiunto derivante dall'andamento dei prezzi
internazionali  del  petrolio,  ha  rideterminato,  a  decorrere  dal
1o novembre 1999 e fino al 31 dicembre 1999, le aliquote delle accise
su alcuni oli minerali;
  Visto  l'art.  1,  comma  2,  del medesimo decreto-legge n. 383 del
1999, il quale prevede che, con decreto delMinistro delle finanze, di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  e  con  il  Ministro  dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato,  le  aliquote  di accisa indicate nel
comma  1  dello  stesso  decreto-legge  sono  variate in aumento o in
diminuzione,  tenuto  conto  dell'andamento dei prezzi internazionali
del  petrolio greggio, in modo da compensare la conseguente incidenza
dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  il  decreto  ministeriale  29  dicembre 1999 con il quale le
aliquote  di accisa sugli oli minerali indicati nell'art. 1, comma 1,
del  decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, sono state prorogate fino
al  3  gennaio  2000  nonche' ulteriormente ridotte a decorrere dal 4
gennaio 2000 e fino al 29 febbraio 2000;
  Considerato che il maggior gettito dell'imposta sul valore aggiunto
derivante  dall'andamento  dei prezzi internazionali del petrolio del
1999,  e  previsto  per  il  primo quadrimestre del 2000, consente di
ridurre ulteriormente le aliquote delle accise su alcuni oli minerali
fino al 30 aprile 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  aliquote delle accise sugli oli minerali indicati nell'art.
1,  comma  1,  del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito,
con  modificazioni, nella legge 28 dicembre 1999, n. 496, a decorrere
dal  1o marzo e fino al 30 aprile 2000, sono stabilite nelle seguenti
misure:
    benzina: L. 1.086.295 per mille litri;
    benzina senza piombo: L. 1.015.819 per mille litri;
    olio da gas o gasolio:
      usato come carburante: L. 747.397 per mille litri;
      usato come combustibile per riscaldamento: L. 747.397 per mille
litri;
    gas di petrolio liquefatti (G.P.L.):
      usati come carburante: L. 518.062 per mille chilogrammi;
      usati come combustibile per riscaldamento: L. 333.694 per mille
chilogrammi;
    gas metano:
      per autotrazione: L. 9,89 per metro cubo;
      per combustione per usi civili:
        a) per  usi  domestici  di cottura cibi e produzione di acqua
calda  di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento C.I.P. n. 37
del 26 giugno 1986: L. 75,47 per metro cubo;
        b) per  uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250
metri cubi annui: L. 141,57 per metro cubo;
        c) per altri usi civili: L. 324,46 per metro cubo;
      per  i  consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico
delle  leggi  sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le
seguenti aliquote:
        a) per  gli  usi  di  cui alle precedenti lettere a) e b): L.
63,73 per metro cubo;
        b) per altri usi civili: L. 229,41 per metro cubo.
  2. Alle  minori  entrate  derivanti  dalle  disposizioni  di cui al
presente  articolo,  valutate  in  lire 504 miliardi circa per l'anno
2000,  si  provvede con quota parte del maggior gettito conseguito in
relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.