L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 24 febbraio 2000;
  Premesso che:
    rispetto  al  valore  preso  a  riferimento  nella  deliberazione
dell'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:
l'Autorita')  29 dicembre  1999, n. 206/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento
ordinario   n.   235   (di  seguito:  deliberazione  n.  206/99),  di
aggiornamento  della tariffa elettrica il costo unitario riconosciuto
dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio  e  della programmazione economica, 26 gennaio 2000, recante
individuazione  degli  oneri generali afferenti al sistema elettrico,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 27 del
3 febbraio  2000  (di  seguito:  decreto  del Ministro dell'industria
26 gennaio  2000),  all'art.  13,  comma  1,  prevede  che, fino alla
rideterminazione di cui all'art. 9, comma 2, del medesimo decreto, la
copertura  degli  oneri  relativi  allo smantellamento delle centrali
elettronucleari  dismesse,  alla  chiusura del ciclo del combustibile
nucleare  e  alle  attivita'  a  queste  connesse  e  conseguenti sia
assicurata    imponendo    un    onere   all'utenza   non   superiore
all'equivalente di 0,6 lire per kWh consumato dai clienti finali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.
730;
  Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato   19 dicembre   1995,   pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 11 del 15 gennaio 1999;
  Visto il decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000;
  Vista  la  deliberazione  dell'Autorita'  26 giugno 1997, n. 70/97,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 150 del
30 giugno  1997  (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata
ed  integrata  dall'Autorita'  con: deliberazione 21 ottobre 1997, n.
106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255
del  31 ottobre  1997;  deliberazione  23 dicembre  1997,  n. 136/97,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 301 del
29 dicembre  1997; deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 150 del 30 giugno
1998;  deliberazione  27 ottobre  1998,  n.  132/98, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 255 del 31 ottobre 1998;
deliberazione22 dicembre  1998,  n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale   -   serie   generale  -  n.  304  del  31 dicembre  1998;
deliberazione  25 febbraio  1999, n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale   -   serie   generale   -  n.  48  del  27 febbraio  1999;
deliberazione  22 aprile  1999,  n.  54/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1999; deliberazione
24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n. 152 del 1o luglio 1999; deliberazione 25 agosto 1999,
n.  125/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
202  del  28 agosto  1999;  deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 256 del
30 ottobre   1999  e  con  deliberazione  n.  206/99,  richiamata  in
premessa;
  Vista  la  deliberazione 12 giugno 1998, n. 58/98, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 140 del 18 giugno 1998 (di
seguito: deliberazione n. 58/98);
  Vista  la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 204/99,
recante  regolazione  della tariffa base, dei parametri e degli altri
elementi  di  riferimento  per  la  determinazione  delle tariffe dei
servizi  di  distribuzione  e  di  vendita  dell'energia elettrica ai
clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera
e),  della  legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento
ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 204/99);
  Considerato  che  con  riferimento alla componente A2 della tariffa
elettrica,  con  il  gettito del primo bimestre (gennaio-febbraio) si
dovrebbe  completare  il  rimborso  all'Enel  S.p.a.  e  alle imprese
appaltatrici   degli   oneri   connessi   alla   sospensione  e  alla
interruzione  dei  lavori  per  la realizzazione di centrali nucleari
nonche'  alla  loro chiusura, di cui alla deliberazione n. 58/98, per
la  parte  diversa  da  quella  relativa  allo  smantellamento  delle
centrali  elettronucleari  dismesse,  alla  chiusura  del  ciclo  del
combustibile   nucleare   e   alle  attivita'  a  queste  connesse  e
conseguenti;
  Ritenuto che:
    a  partire  dal  secondo bimestre (marzo-aprile) 2000, il gettito
della  componente  tariffaria  A2  possa essere destinato al rimborso
degli    oneri    relativi   allo   smantellamento   delle   centrali
elettronucleari  dismesse,  alla  chiusura del ciclo del combustibile
nucleare e alle attivita' a queste connesse e conseguenti;
    sia   opportuno   rideterminare   le  aliquote  della  componente
tariffaria  A2  in  modo  che  l'aliquota media per kWh consumato dai
clienti  finali  risulti non superiore al livello massimo fissato dal
decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000;
                              Delibera:
                               Art. 1.
   Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili
  1.1.  Il  costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui
all'art.   6,  comma  6.8,  della  deliberazione  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, e successive
modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio
del  paniere  di  combustibili  fossili  sui  mercati internazionali,
definito  come  nell'allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorita'
per  l'energia  elettrica  e  il  gas  25 febbraio  1999, n. 24/99, e
riferito  al  periodo ottobre  1999-gennaio  2000,  e' fissato pari a
30,211 L/Mcal.
  1.2.   Il  costo  unitario  variabile  riconosciuto  per  l'energia
elettrica   prodotta   da   impianti  termoelettrici  che  utilizzano
combustibili    fossili   commerciali   per   il   secondo   bimestre
(marzo-aprile) 2000 risulta pari a 69,183 L/kWh.