IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministridella Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 93 dello stesso codice della strada che al comma 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di procedure e di documentazione occorrente per l'immatricolazione dei veicoli nonche' degli elementi da indicare nella carta di circolazione; Visto l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992 che conferma l'applicabilita' del sopracitato art. 229 del codice al recepimento delle direttive comunitarie disciplinanti materia del regolamento; Vista la direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee serie L138 del 1o giugno 1999; Decreta: Art. 1. 1. Il presente decreto si applica ai documenti di cui all'art. 93 del nuovo codice della strada rilasciati all'atto dell'immatricolazione dei veicoli. Esso non pregiudica il diritto di utilizzare per l'immatricolazione temporanea dei veicoli documenti eventualmente non interamente conformi ai requisiti del decreto.