IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il proprio decreto 14 dicembre 1993 recante: "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura"; Visto il proprio decreto 19 agosto 1996 recante: "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il proprio decreto 27 gennaio 1999 recante "Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura"; Visto il proprio decreto 17 maggio 1999 recante "Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni"; Considerato che, fino a quando non sara' emanata una norma europea per le porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni oppure fino a quando non saranno attivate le procedure tecnico-amministrative previste dall'art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, si rende indispensabile - garantendo i necessari requisiti di sicurezza - tutelare gli interessi privati consentendo la commercializzazione e l'installazione delle porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni; Ritenuti congrui, a tale scopo, i termini del 31 dicembre 2001 per le porte per le quali il produttore deve ottenere il "benestare alla singola installazione", con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri, e del 31 dicembre 2002 per le porte per le quali il produttore deve ottenere il "benestare di tipo"; Decreta: Art. 1. Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni L'installazione di porte resistenti al fuoco, aventi dimensioni comprese nei limiti di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, alle condizioni riportate nel seguente articolo 2, e' consentita: 1) fino al 31 dicembre 2001 per le porte per le quali il produttore deve ottenere il "benestare alla singola installazione" con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri; 2) fino al 31 dicembre 2002 per le porte per le quali il produttore deve ottenere il "benestare di tipo".