IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  il proprio decreto 14 dicembre 1993 recante: "Norme tecniche
e  procedurali  per  la  classificazione  di  resistenza  al fuoco ed
omologazione di porte ed altri elementi di chiusura";
  Visto  il  proprio  decreto  19 agosto  1996 recante: "Approvazione
della  regola  tecnica  di  prevenzione incendi per la progettazione,
costruzione  ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico
spettacolo";
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n.  37, recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
incendi a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
  Visto  il  proprio  decreto  27 gennaio 1999 recante "Resistenza al
fuoco di porte ed altri elementi di chiusura";
  Visto  il  proprio decreto 17 maggio 1999 recante "Utilizzazione di
porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni";
  Considerato  che, fino a quando non sara' emanata una norma europea
per  le  porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni oppure fino a
quando  non  saranno  attivate  le  procedure  tecnico-amministrative
previste  dall'art.  3  del  decreto ministeriale 27 gennaio 1999, si
rende  indispensabile - garantendo i necessari requisiti di sicurezza
- tutelare gli interessi privati consentendo la commercializzazione e
l'installazione delle porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni;
  Ritenuti  congrui, a tale scopo, i termini del 31 dicembre 2001 per
le  porte per le quali il produttore deve ottenere il "benestare alla
singola  installazione",  con  esclusione dei sipari di sicurezza dei
teatri,  e  del  31 dicembre  2002  per  le  porte  per  le  quali il
produttore deve ottenere il "benestare di tipo";
                              Decreta:
                               Art. 1.
   Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni
  L'installazione  di  porte  resistenti  al fuoco, aventi dimensioni
comprese  nei  limiti  di  cui  all'art.  3  del decreto ministeriale
27 gennaio  1999,  alle condizioni riportate nel seguente articolo 2,
e' consentita:
    1) fino  al  31 dicembre  2001  per  le  porte  per  le  quali il
produttore  deve  ottenere  il "benestare alla singola installazione"
con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri;
    2) fino  al  31 dicembre  2002  per  le  porte  per  le  quali il
produttore deve ottenere il "benestare di tipo".