Il  decreto  legislativo  26 maggio 1997, n. 15, recante attuazione
della  direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito
al controllo ufficiale dei prodotti alimentari individua all'art. 3 i
requisiti  minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a
detto  controllo:  tra  essi  e'  prevista  la conformita' ai criteri
generali  stabiliti  dalla  norma  europea  EN 45001 e alle procedure
standard  previste  nei  punti  3  e  8  dell'allegato  II al decreto
lesislativo 27 gennaio 1992, n. 128.
  L'art.  5  del predetto decreto legislativo n. 156/1997 prevede che
le   amministrazioni   dello   Stato,  nell'ambito  della  rispettiva
competenza,  designano gli organismi responsabili della valutazione e
del  riconoscimento  dei  laboratori preposti al controllo ufficiale:
gli  organismi  predetti  e le procedure di valutazione devono essere
conformi  ai  criteri  generali stabiliti rispettivamente dalle norme
europee EN 45003 e EN 45002.
  Conseguentemente,  nelle  more  della  designazione  dell'organismo
responsabile  della  valutazione  e del riconoscimento dei laboratori
preposti  al  controllo  ufficiale  dei  prodotti  a denominazione di
origine   e   ad   indicazione   geografica,   registrati  in  ambito
comunitario,  di  spettanza  dei Ministero delle politiche agricole e
forestali,  e  al  fine  di  dare  corretta  applicazione  al dettato
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 123/1993, secondo il
quale  "il controllo ha la finalita' di assicurare la conformita' dei
prodotti  alle  disposizioni  dirette  a  preservare  i rischi per la
pubblica  salute,  a proteggere gli interessi dei consumatori,tra cui
quelli  inerenti la corretta informazione, e ad assicurare la lealta'
delle  transazioni  commerciali"  e ai sensi della disciplina fissata
dal decreto legislativo n. 156/1997 sopra richiamata, si ricodificano
le  disposizioni  e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni
all'effettuazione delle analisi chimico-fisiche al cui esito positivo
e'  condizionata  la rivendicazione di una denominazione di origine o
di una indicazione geografica, registrata in ambito comunitario:
    a) i  laboratori  che  intendano  effettuare  analisi ai fini del
controllo  ufficiale  dei  prodotti  agroalimentari  per  i  quali e'
possibile  rivendicare una denominazione di origine o una indicazione
geografica,  registrata  in  ambito comunitario, devono presentare, a
cura  dei  rispettivi  responsabili, apposita domanda corredata da un
certificato  di accreditamento, per le singole prove analitiche o per
gruppo di prove oggetto della richiesta di autorizzazione, rilasciato
da un organismo riconosciuto per la valutazione dei laboratori (norma
europea EN 45003).
  I   laboratori   privati  dovranno  altresi'  documentare  la  loro
struttura societaria e indicarne il responsabile legale.
    b) il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, acquisita
la  documentazione  di  cui  al punto a), provvede all'emanazione del
decreto di autorizzazione;
    c) i    laboratori    gia'    riconosciuti    con   provvedimento
amministrativo  del  Ministero  delle  politiche agricole e forestali
devono,  entro  novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione della
presente   circolare,   dimostrare,  ai  fini  del  mantenimento  del
riconoscimento,    di    avere    ottenuto    l'accreditamento    per
l'effettuazione  di  singole  prove  o  gruppi  di prove da organismi
conformi alla norma europea EN 45003 o di averlo richiesto nei trenta
giorni successivi alla predetta data di pubblicazione.
  In  assenza,  si  provvedera' alla revoca delle autorizzazioni gia'
rilasciate;
    d) il   Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  puo'
procedere  a  verifiche  dei  laboratori gia' autorizzati e di quelli
richiedenti l'autorizzazione;
    e) la   domanda   di   nuovo  riconoscimento  ministeriale  o  di
mantenimento  di quello gia' ottenuto, con la relativa documentazione
probatoria,  va  presentata, a cura del responsabile del laboratorio,
al  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  -  Direzione
generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Div.
ex   IV   Ufficio   tutela  delle  denominazioni  di  origine,  delle
indicazioni  geografiche ed attestazioni di specificita' dei prodotti
agroalimentari  e della politica della qualita' - Via XX Settembre n.
20 - 00187 Roma. La domanda deve essere presentata nel rispetto della
disciplina  fissata  dal  decreto  deI  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre   1972,  n.  642  (Disciplina  dell'imposta  di  bollo)  e
successive modifiche.
                                               Il Ministro: De Castro
Registrata alla Corte dei conti il 20 febbraio 2000
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 49