L' AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 24 febbraio 2000;
  Premesso che:
    l'art.  5,  comma  5.4,  della  deliberazione  dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas  (di seguito: l'Autorita') 26 giugno
1997,  n.  70/97  recante  "Razionalizzazione  ed  inglobamento nella
tariffa  elettrica  dei  sovrapprezzi  destinati  alle  entrate dello
Stato", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150
del  30 giugno  1997, come successivamente modificata e integrata (di
seguito: deliberazione n. 70/97) prevede che le imprese distributrici
siano tenute a versare alla cassa conguaglio per il settore elettrico
(di  seguito:  cassa  conguaglio),  per  ogni  bimestre  e secondo le
modalita'  previste  dal provvedimento del Comitato interministeriale
dei  prezzi  (di  seguito:  CIP)  29 aprile 1992, n. 6/92, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 109 del 12 maggio
1992,   (di  seguito:  provvedimento  CIP  n.  6/92),  la  componente
tariffaria A3 in relazione all'energia elettrica venduta nello stesso
bimestre;
    l'art. 6, comma 6.11, della deliberazione n. 70/97 prevede che la
cassa      conguaglio      riconosca      a      ciascuna     impresa
produttrice-distributrice  o  importatrice un contributo bimestrale a
fronte   dell'energia  elettrica  prodotta  o  importata  in  ciascun
bimestre  posto  a  carico  del "conto costi energia", finanziato dal
gettito  dalla  parte  B  della tariffa, che le imprese distributrici
versano  alla  cassa  conguaglio entro sessanta giorni dal termine di
ciascun bimestre;
    il  riconoscimento  alle  imprese  produttrici-distributrici  dei
contributi  di  cui  al precedente alinea verra' meno a seguito della
attivazione delle maggiorazioni sul corrispettivo di accesso e di uso
della   rete   di   trasmissione  nazionale  al  fine  di  compensare
la maggiore   valorizzazione,   derivante   dalla   attuazione  della
direttiva   europea  96/92/CE,  dell'energia  elettrica  prodotta  da
impianti   idroelettrici  e  geotermoelettrici  che,  alla  data  del
19 febbraio  1997,  erano  di proprieta' o nella disponibilita' delle
imprese  produttrici-distributrici  ai  sensi  dell'art.  2, comma 1,
lettera  b), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000
(di seguito: decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000);
    il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo  n. 79/1999) prevede, all'art. 9, comma 7, che i soggetti
proprietari  degli  impianti  di distribuzione che alimentano piu' di
300.000   clienti  finali  costituiscano,  entro  centottanta  giorni
dall'entrata  in vigore del decreto medesimo, una o piu' societa' per
azioni,  alle  quali,  entro  i  successivi sei mesi, sono trasferiti
esclusivamente  i  beni  e  i rapporti, le attivita' e le passivita',
relativi  alla  distribuzione  di energia elettrica e alla vendita ai
clienti  vincolati,  ivi  compresa  una  quota  parte  dei debiti del
patrimonio  conferito  e,  all'art.  13,  comma  2, che l'Enel S.p.a.
costituisca  societa'  separate  per lo svolgimento dell'attivita' di
produzione di energia elettrica e delle attivita' di distribuzione di
energia elettrica e di vendita ai clienti vincolati;
  Visti:
    la   legge  14 novembre  1995,  n.  481,  recante  norme  per  la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita';
    il  decreto  legislativo  n. 79/1999 e, in particolare, l'art. 3,
comma  12,  in  cui  si  prevede che "Il Ministro dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato, con proprio provvedimento ai sensi del
comma  3  dell'art.  1,  determina  la  cessione  dei diritti e delle
obbligazioni  relative  all'acquisto  di  energia elettrica, comunque
prodotta  da  altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. al
gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale" e inoltre che "Con
apposite    convenzioni,    previa    autorizzazione   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita'
per  l'energia elettrica e il gas, sono altresi ceduti al gestore, da
parte delle imprese produttrici-distributrici, l'energia elettrica ed
i relativi diritti di cui al titolo IV, lettera B), del provvedimento
CIP  n. 6/92; la durata di tali convenzioni e' fissata in otto anni a
partire  dalla data di messa in esercizio degli impianti ed il prezzo
corrisposto include anche il costo evitato";
  Visti:
    il  provvedimento  del  CIP  27 gennaio 1988, n. 3/88, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 26 del 2 febbraio
1988;
    il provvedimento del CIP n. 6/92;
  Vista la deliberazione n. 70/97;
  Considerato che:
    la  deliberazione  n.  70/97  prevede,  all'art.  5,  comma  5.2,
l'istituzione  del  "conto  per nuovi impianti da fonti rinnovabili e
assimilate"  e, all'art. 6, comma 6.1, l'istituzione del "conto costi
energia";
    a  seguito  dell'adempimento  dell'obbligo  previsto  dalle norme
contenute  negli  articoli  9,  comma  7,  e 13, comma 2, del decreto
legislativo  n.  79/1999  si  e'  determinata  per  alcune imprese la
separazione societaria tra l'attivita' di produzione e l'attivita' di
distribuzione  di  energia  elettrica,  facendo  venire  meno,  per i
soggetti   tenuti   a  tale  adempimento,  la  qualifica  di  impresa
produttrice-distributrice;
    come  risulta  dalla  nota  della cassa conguaglio del 5 novembre
1999 (prot. n. 1376), inviata all'Autorita' (prot. Autorita' n. 13142
del  9 novembre  1999), la cassa conguaglio "... ha ritenuto che, per
il  bimestre  settembre-ottobre  1999, sia piu' rispondente al quadro
complessivo  delle  norme  che  regolano  il  sistema  continuare  ad
applicare  le  disposizioni della deliberazione n. 70/97 come operato
finora   ...",  con  cio'  consentendo  alle  societa'  che  svolgono
l'attivita'  di  distribuzione  di  energia  elettrica, costituite ai
sensi  dell'art.  9,  comma  7,  e dell'art. 13, comma 2, del decreto
legislativo  n.  79/1999,  di  trattenere una parte del gettito della
componente  A3  e  della  parte B della tariffa elettrica al fine del
pagamento  dell'acconto  sui  contributi a carico del conto per nuovi
impianti  da  fonti  rinnovabili  ed  assimilate  e  del  conto costi
energia;
  Ritenuto che:
    nel caso delle societa' costituite ai sensi dell'art. 9, comma 7,
e  dell'art.  13,  comma  2,  del  decreto  legislativo n. 79/1999, i
contributi  alla  produzione  previsti dall'art. 6, comma 6.11, della
deliberazione  n. 70/97 debbano essere riconosciuti alle societa' che
svolgono l'attivita' di produzione di energia elettrica, a condizione
che  sussista  un  rapporto  di  controllo  o  collegamento  ai sensi
dell'art.   2359  del  codice  civile  con  la  societa'  che  svolge
l'attivita'  di  distribuzione  di energia elettrica risultante dalla
medesima  scissione societaria, ovvero le societa' risultanti da tale
scissione siano controllate dalla medesima societa' controllante;
    rientri tra le facolta' della cassa conguaglio, nell'ambito delle
competenze  in materia di riscossione del gettito della componente A3
e della parte B della tariffa elettrica e di pagamento dei contributi
a  carico  del  conto  per  nuovi  impianti  da  fonti rinnovabili ed
assimilate  e  del  conto  costi  energia,  consentire delegazioni di
pagamento  alle societa' che svolgono l'attivita' di distribuzione di
energia  elettrica,  costituite  ai  sensi  dell'art.  9,  comma 7, e
dell'art.  13,  comma  2,  del decreto legislativo n. 79/1999, per il
pagamento degli acconti sui contributi di cui sopra;
    la  modalita'  di  cui  al  precedente  alinea  sia  quella  piu'
adeguata,  a condizione che la societa' delegata e la societa' avente
diritto ai contributi risultino dalla medesima scissione societaria e
che tra le stesse sussista un rapporto di controllo o collegamento ai
sensi  dell'art.  2359  del codice civile, ovvero tali societa' siano
controllate dalla medesima societa' controllante, per la gestione del
periodo  transitorio  fino  alla  soppressione  della  parte  B della
tariffa  elettrica,  alla  cessione  dei diritti e delle obbligazioni
relativi  all'acquisto  dell'energia  elettrica  comunque prodotta da
altri  operatori  nazionali,  ai  sensi  dell'art. 3, comma 12, primo
periodo,  del  decreto  legislativo n. 79/1999, ed alla stipula delle
convenzioni  per  la  cessione  al Gestore della rete di trasmissione
nazionale  S.p.a.  dell'energia  elettrica  e dei relativi diritti ai
sensi dell'art. 3, comma 12, ultimo periodo, del medesimo decreto;
    negli  ultimi due casi di cui al precedente alinea sia necessario
prevedere  che  il  periodo  transitorio  non  si  protragga oltre il
30 giugno  2000  al  fine  di evitare il consolidamento di condizioni
ostative   alla  piena  attuazione  del  nuovo  assetto  del  mercato
dell'energia elettrica cosi' come definito nel decreto legislativo n.
79/1999;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.  Ai  fini  della presente deliberazione si applicano le seguenti
definizioni:
    a) per Autorita' si intende l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
    b) per  decreto  legislativo  n.  79/1999  si  intende il decreto
legislativo  16 marzo  1999,  n.  79,  di  attuazione della direttiva
96/92/CE recante norme comuni per il mercato elettrico;
    c) per  provvedimento CIP n. 6/92 si intende il provvedimento del
Comitato  interministeriale  dei  prezzi  29 aprile  1992,  n.  6/92,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - n. 109 serie generale - del
12 maggio 1992;
    d) per   deliberazione  n.  70/97  si  intende  la  deliberazione
dell'Autorita'  26 giugno  1997, n. 70/97, recante "Razionalizzazione
ed  inglobamento  nella  tariffa elettrica dei sovrapprezzi destinati
alle  entrate  dello  Stato",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  n.  150  del 30 giugno 1997, come successivamente
modificata e integrata;
    e) per  imprese produttrici-distributrici si intendono le imprese
che  al  1o aprile  1999  svolgevano  l'attivita' di distribuzione di
energia  elettrica,  producendo,  in  tutto  o  in  parte,  l'energia
elettrica distribuita.