IL RETTORE
  Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n.  168,  ed  in particolare gli
articoli 6 e 16;
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 69 dello statuto, il senato
accademico, sentito il consiglio di amministrazione in data 27 luglio
1999,  ha  deliberato, nella seduta dell'11 ottobre 1999, la modifica
dell'art. 59 dello statuto;
  Considerato   che   la   suddetta  modifica  e'  stata  inviata  al
M.U.R.S.T.,  per  i controlli di competenza, con nota rettorale prot.
n.  40719  del  15 ottobre  1999,  ricevuta  dal  Ministero  in  data
27 ottobre 1999, come risulta dall'avviso di ricevimento;
  Vista  la  nota  prot.  n. 2172 del 27 dicembre 1999, pervenuta via
telefax  in pari data, con cui il M.U.R.S.T. ha comunicato l'esigenza
di riformulare la variante proposta;
  Considerato che il senato accademico, nella riunione del 31 gennaio
2000,   dopo   ampia   discussione   in   merito   alle  osservazioni
ministeriali,  peraltro  formulate  senza  la  prescritta  forma  del
decreto  e  carenti  di uno specifico riferimento alle norme di legge
che sarebbero state violate, e dopo aver altresi' esaminato i pareri,
favorevoli  all'Ateneo,  del  collegio  dei  revisori dei conti e del
prof. Riccardo Guastini, ordinario di teoria generale del diritto, ha
approvato  con  votazione unanime la proposta di variante all'art. 59
dello  statuto,  come  gia' deliberato nella riunione dell'11 ottobre
1999;
  Ritenuto  che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo
previsto per l'emanazione delle modifiche di statuto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' emanata la seguente modifica allo statuto dell'Universita' degli
studi  di Genova. L'articolo, nella stesurarisultante dal recepimento
della suddetta modifica, e' di seguito integralmente riportato:
  Art.  59.  (Incarichi  dirigenziali). - 1. Le funzioni di dirigente
possono  essere attribuite a tempo determinato, e con possibilita' di
rinnovo,  previo  parere  del  senato  accademico,  dal  consiglio di
amministrazione,   su   proposta   del  direttore  amministrativo,  a
dipendenti  di  ruolo  in  possesso  di adeguata qualifica funzionale
secondo  le  norme  vigenti  per  il personale tecnico amministrativo
universitario.
  2. Le  funzioni  di  dirigente  possono  essere ricoperte, mediante
contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato, con personale che abbia
svolto mansioni dirigenziali nella pubblica amministrazione o in enti
privati   conseguendo  riconosciuti  ed  apprezzabili  risultati.  Le
funzioni  di  dirigente  possono  altresi'  essere attribuite, previo
parere  del  senato  accademico,  dal consiglio di amministrazione su
proposta motivata del direttore amministrativo a dipendenti di questa
o di altra universita', in possesso di adeguata qualifica e specifica
preparazione    professionale,    culturale   o   tecnico-scientifica
desumibile  dal  curriculum  formativo o da esperienze lavorative. La
scelta  del  titolare  e'  effettuata  in relazione alla specificita'
della   funzione   da  ricoprire  e  non  e'  limitata  al  personale
appartenente   a   profili  amministrativo-contabili.  L'attribuzione
avviene  con  contratto di lavoro a tempo determinato rinnovabile con
verifica  annuale dei risultati ottenuti. Per la durata del contratto
il  dipendente  di questa amministrazione e' collocato in aspettativa
senza  assegni  con  riconoscimento  dell'anzianita'  di servizio. Il
contratto  di  lavoro  a tempo determinato con cui sono attribuite le
funzioni di dirigente determina, con carattere di omnicomprensivita',
il compenso relativo alle funzioni svolte.
  3. Le  funzioni di dirigente comportano l'adozione degli atti e dei
provvedimenti   amministrativi,   compresi  gli  atti  che  impegnano
l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche' la gestione finanziaria
tecnica  e  amministrativa  mediante  autonomi  poteri  di  spesa, di
organizzazione  delle risorse umane strumentali e di controllo, salvi
gli  atti  che  lo  statuto  e  i  regolamenti  riservano agli organi
accademici  e  al  direttore  amministrativo.  Essi sono responsabili
dell'attivita'   amministrativa,   della   gestione  e  dei  relativi
risultati.
  4. L'assunzione  di dirigenti a tempo indeterminato avviene secondo
le norme vigenti in materia.