IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarieta' nazionale in agricoltura; Viste le leggi 15 ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n. 185, concernenti modifiche ed integrazioni della disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, che ha approvato il nuovo regolamento sull'assicurazione agricola agevolata; Visto l'art. 1, comma 3, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 324/96 che prevede, con riferimento a territori agricoli omogenei, la determinazione annuale degli eventi, delle colture, delle fitopatie e delle garanzie ammissibili all'assicurazione agevolata; Viste le proposte delle regioni e delle province autonome e dell'Associazione nazionale dei consorzi di difesa, per la copertura assicurativa delle produzioni agricole con ciclo produttivo avente inizio nel 2000; Ritenuto di provvedere agli adempimenti di propria competenza per consentire ai produttori agricoli di stipulare nell'anno 2000 polizze assicurative agevolate; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, di conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia agricola e di riorganizzazione dell'amministrazione centrale; Decreta: Art. 1. Per la copertura assicurativa dei rischi agricoli nell'anno 2000, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, art. 1, comma 3, si stabilisce quanto segue: 1) colture assicurabili al mercato agevolato nelle rispettive aree omogenee di cui al successivo art. 2: actinidia, albicocche, mais da granella, mele, nettarine, nettarine precoci, pere, pere precoci, pesche, pesche precoci, piante di viti porta innesto, pomodoro concentrato, pomodoro da tavola, pomodoro pelato, riso, susine, susine precoci, tabacco, uva da tavola, uva da vino, vivai di viti, peperoni, arance, limoni, mandarance, mandarini, carciofi, frumento, orzo, sorgo, soia, colza, cocomeri, meloni, patate, cachi, ciliegie, fragole, mais da seme, olive da tavola, olive da olio, fichi d'india, avena, fagioli, piselli, fagiolini, girasole, triticale, zucchine, mirtillo, lampone, vivai di piante da frutto, vivai di piante di olivo, spinaci, pistacchio, melanzane, nocciole, mandorle, ribes, bergamotto, cedro, more, vivai di pioppi, cipolle; 2) avversita': grandine, grandine e vento, brina e gelo, siccita'; 3) garanzie: risarcimento dei danni in base alle condizioni di polizza contrattate.