IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  la  legge 1o aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti;
  Vista  la  propria ordinanza del 1o giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale
n.  150  del  29 giugno  1999) con la quale e' stato disposto che, in
attesa dell'emanazione del decreto di cui all'art. 16, comma 1, della
predetta legge n. 91 del 1999, che definira' i criteri e le modalita'
per  l'individuazione, tra le strutture accreditate, di quelle idonee
ad effettuare i trapianti di organi e tessuti, nonche' del decreto di
cui  all'art.  19,  comma  1,  della  stessa  legge, che definira' le
modalita' dell'importazione e dell'esportazione di organi e tessuti a
scopo  di trapianto, il Ministero della sanita' provvede in ordine al
rinnovo   delle   autorizzazioni  scadute  ed  alle  eventuali  nuove
autorizzazioni  che  si  rendessero  necessarie,  nonche' al rilascio
delle  autorizzazioni alle importazioni e alle esportazioni di organi
e  tessuti in applicazione al decreto del Presidente della Repubblica
16 giugno 1977, n. 409, atteso che la legge non disciplina il periodo
transitorio  tra  l'entrata  in vigore della legge e l'emanazione dei
suddetti decreti;
  Considerato che sono in via di costituzione il Centro nazionale per
i  trapianti  di  cui  all'art.  8  della  legge  n. 91 del 1999 e la
consulta  tecnica  permanente  per  i  trapianti  di all'art. 9 della
stessa legge;
  Considerato,   altresi',   che  i  predetti  organi,  per  espressa
previsione  della  legge  n.  91  del 1999, debbono esprimere il loro
parere  sul provvedimento inerente le caratteristiche delle strutture
per  i  trapianti,  di cui all'art. 16, comma 1, della legge, nonche'
sul   provvedimento   inerente  i  criteri  e  le  modalita'  per  la
certificazione  dell'idoneita'  al  trapianto  degli organi e tessuti
prelevati, di cui all'art. 14, comma 5, della legge stessa; idoneita'
alla  quale anche gli organi e tessuti importati ed esportati debbono
corrispondere  ai fini della qualita' e della sicurezza del trapianto
stesso;
  Ritenuto,  pertanto,  opportuno  e  necessario prorogare la propria
ordinanza del 1o giugno 1999;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Per  i  motivi riportati in premessa l'efficacia dell'ordinanza
1o giugno   1999,  recante  disposizioni  in  materia  di  trapianti,
importazioni  ed  esportazioni di organi e tessuti, e' prorogata fino
al 30 giugno 2000.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 31 gennaio 2000
                                                   Il Ministro: Bindi