IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600,  concernente  disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
  Visto  l'art.  62-bis  del  decreto-legge  30 agosto  1993, n. 331,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del
Ministero  delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore
in relazione ai vari settori economici;
  Visto  l'art.  3,  comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
che  stabilisce  che i soggetti che hanno dichiarato ricavi derivanti
dall'esercizio  di  attivita' di impresa di cui all'art. 53, comma 1,
ad  esclusione  di  quelli  indicati alla lettera c), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica   22 dicembre   1986,   n.   917,   o  compensi  derivanti
dall'esercizio  di  arti  e  professioni di ammontare non superiore a
lire   dieci  miliardi  sono  tenuti  a  fornire  all'Amministrazione
finanziaria   i  dati  contabili  ed  extra-contabili  necessari  per
l'elaborazione degli studi di settore;
  Visti   i   propri   decreti  18 aprile  1997,  5 dicembre  1997  e
10 febbraio  1998,  concernenti l'approvazione di questionari per gli
studi  di  settore  relativi ad attivita' imprenditoriali nel settore
delle   manifatture,  dei  servizi,  del  commercio  e  ad  attivita'
professionali;
  Visto  l'art.  10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua
le  modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di settore in sede di
accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
  Considerato  che  a  seguito  delle  analisi  e  delle  valutazioni
effettuate,   allo   stato,   sulla   base   dei   dati  in  possesso
dell'Amministrazione   finanziaria   sono   emerse   cause   di   non
applicabilita' degli studi di settore;
  Visto  il  proprio  decreto  10 novembre  1998, che ha istituito la
Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n.
146 del 1998;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195,  recante  disposizioni  concernenti  i  tempi  e le modalita' di
applicazione degli studi di settore;
  Visto  il  decreto  direttoriale  24 dicembre  1999, concernente le
modalita'  di  annotazione  separata dei componenti rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore;
  Acquisito  il  parere della predetta Commissione di esperti in data
3 febbraio 2000;
  Ritenuto di dover provvedere al riguardo;
        Decreta: Art. 1. Approvazione degli studi di settore
  1.  Sono  approvati,  in  base all'art. 62-bis del decreto legge 30
agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
29 ottobre  1993  n. 427, gli studi di settore relativi alle seguenti
attivita' economiche nel settore delle manifatture:
    a) Studio  di  settore  SD  04 C - Estrazione di ghiaia e sabbia,
codice di attivita' 14.21.0;
    b) Studio di settore SD 13 U - Finissaggio dei tessili, codice di
attivita' 17.30.0;
    c) Studio di settore SD 14 U - Preparazione delle fibre di lana e
assimilate,  cardatura, codice attivita' 17.12.1; filatura della lana
cardata  e  di altre fibre tessili a taglio laniero, codice attivita'
17.12.2;   pettinatura   e   ripettinatura  delle  fibre  di  lana  e
assimilate, codice attivita' 17.13.1; filatura della lana pettinata e
delle  fibre  assimilate;  preparazioni in gomitoli e matasse, codice
attivita'  17.13.2;  attivita' di preparazione e di filatura di altre
fibre  tessili,  codice  attivita'  17.17.0; tessitura di filati tipo
lana cardata, codice attivita' 17.22.0; tessitura di filati tipo lana
pettinata,  codice  attivita'  17.23.0;  tessitura  di  altre materie
tessili, codice attivita' 17.25.0; fabbricazione di maglierie, codice
attivita' 17.60.0;
    d) Studio di settore SD 16 U - Confezione su misura di vestiario,
codice di attivita' 18.22.2;
    e) Studio  di  settore  SD  18  U  - Fabbricazione di prodotti in
ceramica  per  usi domestici e ornamentali, codice attivita' 26.21.0;
fabbricazione  di  piastrelle  e  lastre  in ceramica per pavimenti e
rivestimenti,  codice  attivita'  26.30.0;  fabbricazione di mattoni,
tegole  ed  altri  prodotti  per  l'edilizia  in  terracotta,  codice
attivita' 26.40.0;
    f) Studio  di  settore  SD  21  U - Fabbricazione di armature per
occhiali  di  qualsiasi  tipo; montatura in serie di occhiali comuni,
codice   attivita'   33.40.1;  confezionamento  ed  apprestamento  di
occhiali  da vista e lenti a contatto, codice attivita' 33.40.2.   2.
Gli  elementi  necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e dei
corrispettivi  relativi  agli  studi  di settore indicati nel comma 1
sono  determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle
tabelle  dei  coefficienti  nonche'  della  lista delle variabili per
l'applicazione dello studio, di cui agli allegati:
    - 1, per lo studio di settore SD 04 C;
    - 2, per lo studio di settore SD 13 U;
    - 3, per lo studio di settore SD 14 U;
    - 4, per lo studio di settore SD 16 U;
    - 5, per lo studio di settore SD 18 U;
    - 6, per lo studio di settore SD 21 U.
  3.  Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala
anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica
rispetto  ai  valori  minimi  e  massimi assumibili con riferimento a
comportamenti normali degli operatori del settore.
  4.  Gli  studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono
in  maniera  prevalente le attivita' indicate nel comma 1, nonche' ai
contribuenti che svolgono la predetta attivita' in maniera secondaria
per  la quale abbiano tenuto contabilita' separata, fenno restando il
disposto  dell'art.  2.  In  caso  di  esercizio  di  piu'  attivita'
d'impresa, per le quali non e' stata tenuta la contabilita' separata,
per  attivita' prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo
d'imposta la maggiore entita' dei ricavi.
  5.  Gli  studi  di  settore  approvati con il presente decreto sono
utilizzabili  a  partire  dagli  accertamenti  relativi al periodo di
imposta 1999.