IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici; Visto l'art. 3, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che stabilisce che i soggetti che hanno dichiarato ricavi derivanti dall'esercizio di attivita' di impresa di cui all'art. 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati alla lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi sono tenuti a fornire all'Amministrazione finanziaria i dati contabili ed extra-contabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore; Visti i propri decreti 18 aprile 1997, 5 dicembre 1997 e 10 febbraio 1998, concernenti l'approvazione di questionari per gli studi di settore relativi ad attivita' imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attivita' professionali; Visto l'art. 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi; Considerato che a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate, allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore; Visto il proprio decreto 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; Visto il decreto direttoriale 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore; Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 3 febbraio 2000; Ritenuto di dover provvedere al riguardo; Decreta: Art. 1. Approvazione degli studi di settore 1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, gli studi di settore relativi alle seguenti attivita' economiche nel settore delle manifatture: a) Studio di settore SD 04 C - Estrazione di ghiaia e sabbia, codice di attivita' 14.21.0; b) Studio di settore SD 13 U - Finissaggio dei tessili, codice di attivita' 17.30.0; c) Studio di settore SD 14 U - Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura, codice attivita' 17.12.1; filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero, codice attivita' 17.12.2; pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate, codice attivita' 17.13.1; filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate; preparazioni in gomitoli e matasse, codice attivita' 17.13.2; attivita' di preparazione e di filatura di altre fibre tessili, codice attivita' 17.17.0; tessitura di filati tipo lana cardata, codice attivita' 17.22.0; tessitura di filati tipo lana pettinata, codice attivita' 17.23.0; tessitura di altre materie tessili, codice attivita' 17.25.0; fabbricazione di maglierie, codice attivita' 17.60.0; d) Studio di settore SD 16 U - Confezione su misura di vestiario, codice di attivita' 18.22.2; e) Studio di settore SD 18 U - Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali, codice attivita' 26.21.0; fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti, codice attivita' 26.30.0; fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta, codice attivita' 26.40.0; f) Studio di settore SD 21 U - Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni, codice attivita' 33.40.1; confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto, codice attivita' 33.40.2. 2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e dei corrispettivi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio, di cui agli allegati: - 1, per lo studio di settore SD 04 C; - 2, per lo studio di settore SD 13 U; - 3, per lo studio di settore SD 14 U; - 4, per lo studio di settore SD 16 U; - 5, per lo studio di settore SD 18 U; - 6, per lo studio di settore SD 21 U. 3. Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore. 4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, nonche' ai contribuenti che svolgono la predetta attivita' in maniera secondaria per la quale abbiano tenuto contabilita' separata, fenno restando il disposto dell'art. 2. In caso di esercizio di piu' attivita' d'impresa, per le quali non e' stata tenuta la contabilita' separata, per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entita' dei ricavi. 5. Gli studi di settore approvati con il presente decreto sono utilizzabili a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta 1999.