IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600,  concernente  disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
  Visto  l'art.  62-bis  del  decreto-legge  30 agosto  1993, n. 331,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del
Ministero  delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore
in relazione ai vari settori economici;
  Visto l'art. 3, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in
base  al  quale  i  soggetti  che  hanno  dichiarato ricavi derivanti
dall'esercizio  di  attivita' di impresa di cui all'art. 53, comma 1,
ad  esclusione  di  quelli  indicati alla lettera c), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica   22 dicembre   1986,   n.   917,   o  compensi  derivanti
dall'esercizio  di  arti  e  professioni di ammontare non superiore a
lire   dieci  miliardi  sono  tenuti  a  fornire  all'Amministrazione
finanziaria   i   dati  contabili  ed  extracontabili  necessari  per
l'elaborazione degli studi di settore;
  Visti  i  propri  decreti 18 aprile 1997, 3 luglio 1997, 5 dicembre
1997  e  10 febbraio  1998, concernenti l'approvazione di questionari
per  gli  studi  di settore relativi ad attivita' imprenditoriali nel
settore  delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attivita'
professionali;
  Visti  i  propri  decreti concernenti l'approvazione degli studi di
settore  relativi  ad  attivita'  imprenditoriali  nel  settore delle
manifatture, dei servizi e del commercio;
  Visto    il    proprio    decreto    30 marzo   1999,   concernente
l'individuazione  delle  aree territoriali omogenee in relazione alle
quali  differenziare  le  modalita'  di  applicazione  degli studi di
settore;
  Visto  il  proprio  decreto  concernente l'aggiornamento delle aree
territoriali  omogenee  individuate  dall'art. 1, comma 1, del citato
decreto 30 marzo 1999;
  Visto  l'art.  10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua
le  modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di settore in sede di
accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
  Considerata   la   necessita'   di   individuare   le  peculiarita'
determinate dal luogo di svolgimento di talune attivita' economiche;
  Visto  il  proprio  decreto  10 novembre  1998, che ha istituito la
Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n.
146 del 1998;
  Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti;
  Ritenuto di dover provvedere al riguardo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
              Individuazione di nuove aree territoriali
  1.  Sono  individuate nuove aree territoriali omogenee in relazione
alle  quali differenziare le modalita' di applicazione degli studi di
settore  al  fine  di  tenere conto del luogo in cui l'impresa svolge
l'attivita'  economica.  La  metodologia  seguita  per individuare le
predette nuove aree territoriali omogenee e' indicata:
    nell'allegato    1    per   la   territorialita'   del   comparto
manifatturiero della fabbricazione di prodotti in ceramica;
    nell'allegato    2    per   la   territorialita'   del   comparto
manifatturiero   della   fabbricazione   di  strumenti  ottici  e  di
attrezzature fotografiche;
    nell'allegato  3 per la territorialita' delle attivita' turistico
- alberghiere.
  2. Nei decreti di approvazione degli studi di settore sono indicate
le modalita' con cui effettuare le predette differenziazioni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 febbraio 2000
                                                   Il Ministro: Visco