IL DIRIGENTE GENERALE
                 del Dipartimento della prevenzione
  Vista  la  domanda  in data 18 maggio 1992 con la quale la societa'
Tavina  S.p.a.  con  sede in Salo' (Brescia), via S. Francesco, 6, ha
chiesto  la  revisione  ai  fini  della  conferma  del riconoscimento
dell'acqua  minerale  naturale  denominata  "Fonte Tavina" che sgorga
nell'ambito  della  concessione  mineraria  "Fonti  di Salo'" sita in
comune di Salo' (Brescia);
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
  Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
  Visto   il  decreto  ministeriale  13 gennaio  1993  relativo  alle
modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
  Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;
  Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
  Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
  Visti gli atti d'ufficio;
  Visto  il  parere  della  terza  sezione del Consiglio superiore di
sanita' espresso nella seduta del 27 ottobre 1999;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Fonte
Tavina"  che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Fonti di
Salo'" sita in comune di Salo' (Brescia).