IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   l'art.  2  del  decreto-legge  2  dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Vista  la  sentenza  n.  64540  del  10 giugno 1999 pronunciata dal
tribunale  di  Milano  che  ha  dichiarato il fallimento della S.r.l.
Elital Elettromeccanica italiana;
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata
societa'  con  la qule viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della
legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 10 giugno 1999;
  Viste   le   risultanze   dell'istruttoria,  effettuata  a  livello
periferico;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In   favore   dei   lavoratori   dipendenti   dalla  S.r.l.  Elital
Elettromeccanica  italiana, con sede in Milano, unita' di Milano (NID
9903MI0107),  per un massimo di 9 unita' lavorative e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 10 giugno 1999 al 9 dicembre 1999.