IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
  Visto  il  decreto  legislativo  26 gennaio 1948, n. 98, ratificato
dalla  legge  17  aprile  1956,  n.  561,  che  disciplina  le  casse
conguaglio prezzi;
  Visto  l'art. 11 del citato decreto legislativo n. 48/1998 il quale
dispone  che  nel  caso  di  soppressione delle casse se le attivita'
residue  non  consentono  la  soddisfazione  degli aventi diritto, si
osservano  le  disposizioni vigenti in materia di liquidazione coatta
amministrativa;
  Visto  il  decreto  n.  3999  del  16 ottobre  1990  del  Ministero
dell'agricoltura   e  delle  foreste  di  concerto  con  il  Ministro
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato col quale la Cassa
conguaglio  zucchero  - Gestione nazionale e' stata soppressa e posta
in liquidazione;
  Considerato   che,   ai  sensi  del  citato  art.  11  del  decreto
legislativo n. 98/1948, il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  ha  provveduto  a  nominare il liquidatore
dapprima  con  decreto  del  10  novembre  1990 e poi con decreto del
22 aprile 1991;
  Considerato  che ormai la liquidazione di detta Cassa conguaglio e'
in  fase  di avanzata definizione per cui risulta evidente l'esigenza
di   un   contenimento   delle   spese   di   funzionamento  mediante
l'affidamento  della  gestione  liquidatoria all'Ispettorato generale
per la liquidazione degli enti disciolti;
  Vista   la   legge   4 dicembre   1956,   n.   1404,  e  successive
modificazioni, che disciplina la soppressione e messa in liquidazione
degli  enti  di  diritto  pubblico e degli altri enti sotto qualsiasi
forma  costituiti,  soggetti  a  vigilanza  dello  Stato  e  comunque
interessanti la finanza statale;
  Visto l'art. 2 della citata legge n. 1404/1956 il quale dispone che
il   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica puo', con decreto che deve essere pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica, avocare a se ed affidare all'Ispettorato
generale  per  la  liquidazione degli enti disciolti le operazioni di
liquidazione  degli  enti  sopra indicati che siano stati soppressi o
comunque si trovino in liquidazione;
  Visto l'art. 15 della citata legge n. 1404/1956 il quale stabilisce
che  la  liquidazione coatta amministrativa di detti enti puo' essere
fatta  cessare  anche  durante  il  corso  della liquidazione qualora
vengano a modificarsi le condizioni che l'hanno determinata;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3 febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
in  ordine  alla  delimitazione  dell'ambito  di  responsabilita' del
vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  in  data
12 maggio 1999;
  Ritenuto  pertanto  di  affidare  all'Ispettorato  generale  per la
liquidazione   degli   enti   disciolti   le  residue  operazioni  di
liquidazione della Cassa conguaglio zucchero - Gestione nazionale;
                              Decreta:
  A far data dal 1o aprile 2000 sono avocate al Ministero del tesoro,
del   bilancio   e   della   programmazione   economica  ed  affidate
all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, di
cui  all'art.  1  della  legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive
modificazioni,   le   residue  operazioni  liquidatorie  della  Cassa
conguagli  zucchero - Gestione nazionale, nonche' le residue funzioni
della  "Gestione  stralcio per i rapporti comunitari pregressi" della
predetta Cassa.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 febbraio 2000
                        Il Ragioniere generale dello Stato: Monorchio