Ai laboratori ufficiali Al magistrato alle acque Al magistrato per il Po Ai provveditori alle OO.PP. e, per conoscenza: Al Ministero degli interni - Gabinetto Al Ministero della giustizia - Gabinetto Il decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 di attuazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, al comma 6, dell'art. 8, che tratta degli organismi di certificazione, ispezione e prova e del loro accreditamento, nel precisare che "Restano ferme le competenze del Ministero dei lavori pubblici e del consiglio superiore dei lavori pubblici per l'applicazione dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086", ha prescritto che "L'autorizzazione prevista da detto articolo riguardera' altresi' le prove geotecniche sui terreni e sulle rocce". Per il settore delle prove geotecniche l'attivita' di esecuzione di prove in sito e/o in laboratorio e' stata finora svolta al di fuori di qualsiasi controllo, da parte di questo Ministero o di altri organismi dello Stato, che potesse garantire una sufficiente affidabilita' ai risultati forniti. Il progresso delle conoscenze maturate sia in ambito scientifico nazionale ed internazionale che durante l'esecuzione di importanti opere di ingegneria, ha sempre piu' evidenziato l'importanza che riveste la corretta esecuzione delle prove geotecniche al fine di garantire la necessaria affidabilita' alla caratterizzazione del comportamento meccanico dei terreni, sia per la sicurezza delle opere che per le relative valutazioni di carattere economico. Tali esigenze, atteso anche il moltiplicarsi di strutture operanti in questo settore, alcune delle quali prive di qualsiasi sistema di controllo di qualita', hanno reso sempre piu' necessaria l'introduzione di una regolamentazione tecnico-amministrativa anche per i laboratori geotecnica. Nell'ambito del nuovo quadro normativo si rende pertanto necessaria la definizione di una apposita circolare che indichi i requisiti richiesti nonche' le modalita' istruttorie finalizzate al rilascio della concessione ai laboratori che svolgono prove geotecniche sui terreni e sulle rocce. Per quanto attiene i contenuti della suddetta circolare, il cui testo e' qui allegato, si precisa che la concessione e' stata articolata in tre settori: quello delle prove di laboratorio sui terreni, quello delle prove di laboratorio sulle rocce ed infine quello delle prove geotecniche in sito. L'istanza di concessione potra' riferirsi ad uno o piu' settori di prove. Sono state elencate, per ciascun settore le prove che ogni laboratorio deve essere in grado di eseguire. In particolare per quel che riguarda le terre, sono state inserite le prove di riconoscimento e determinazione delle proprieta' indice per la classificazione delle stesse, le principali prove di caratterizzazione del comportamento meccanico dei terreni, le prove di permeabilita', nonche' le prove di compattazione. Non sono state contemplate le prove di carattere dinamico sui terreni. Per le rocce sono state inserite le principali prove di riconoscimento e classificazione, nonche' le piu' comuni prove di tipo meccanico. Per quanto riguarda le prove in sito, trattandosi di un settore articolato e complesso, sono state previste soltanto alcune delle prove geotecniche in sito piu' diffuse e per le quali esiste un consolidato bagaglio di conoscenze tecniche. I requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per il rilascio delle concessioni, sono stati specificati in dettaglio, precisando anche i casi di incompatibilita' con l'attivita' del soggetto gestore del laboratorio. In particolare, per i casi in cui nel capitale sociale o fra gli amministratori vi siano soggetti in qualche modo coinvolti nell'industria delle costruzioni, e' stata introdotta la figura del "Garante", il quale certifica, attraverso la sua azione di controllo, la correttezza dell'operato del laboratorio, contribuendo ad assicurare il rispetto delle condizioni di imparzialita', indipendenza ed integrita' del laboratorio stesso. Il Garante, di provata esperienza e riconosciuta autorevolezza, viene proposto dal laboratorio ed e' soggetto al gradimento dell'amministrazione. Sono stati definiti i requisiti richiesti al direttore del laboratorio ed al personale, nonche' le caratteristiche di idoneita' dei locali. Sono state, infine, specificate in dettaglio le procedure tecnico-amministrative da seguire nell'attivita' di prova e certificazione. Alla circolare sulle prove geotecniche e' allegato infine un elenco delle norme di riferimento. In particolare per quanto attiene le prove geotecniche sui terreni, sono state richiamate le "Raccomandazioni sulle prove geotecniche di laboratorio", recentemente (1994) messe a punto dall'A.G.I. (Associazione geotecnica italiana), una serie di norme C.N.R./UNI che sono tuttora ritenute valide, nonche' le raccomandazioni dell'A.G.I. per lo svolgimento delle prove in sito che, seppur datate 1977, rappresentano a tutt'oggi un valido riferimento. Per tutto cio' che riguarda le prove sulle rocce, nella circolare si e' scelto di fare riferimento alle raccomandazioni messe a punto dalla I.S.R.M. (International Society of Rock Mechanics), alcune delle quali sono state recentemente pubblicate in traduzione italiana sulla Rivista italiana di geotecnica. Infine, per tutte le altre prove, per le quali non esistono documenti di normalizzazione italiani, si e' ritenuto di consigliare come riferimento le norme British Standard e A.S.T.M. che provengono da paesi in cui l'attivita' relativa al settore geotecnico, e quindi la normativa relativa, sono certamente ben aggiornate. Il Ministro: Micheli Registrata alla Corte dei conti il 27 gennaio 2000 Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 36