Ai laboratori ufficiali
                                  Al magistrato alle acque
                                  Al magistrato per il Po
                                  Ai provveditori alle OO.PP.
                                    e, per conoscenza:
                                  Al   Ministero   degli   interni  -
                                  Gabinetto
                                  Al   Ministero  della  giustizia  -
                                  Gabinetto
  Il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 246 del 21 aprile
1993  di  attuazione  della  direttiva  n. 89/106/CEE sui prodotti da
costruzione,  al  comma 6, dell'art. 8, che tratta degli organismi di
certificazione,  ispezione  e  prova  e  del loro accreditamento, nel
precisare  che  "Restano ferme le competenze del Ministero dei lavori
pubblici   e   del   consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  per
l'applicazione dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086", ha
prescritto   che   "L'autorizzazione   prevista   da  detto  articolo
riguardera' altresi' le prove geotecniche sui terreni e sulle rocce".
  Per il settore delle prove geotecniche l'attivita' di esecuzione di
prove  in  sito e/o in laboratorio e' stata finora svolta al di fuori
di  qualsiasi  controllo,  da  parte  di  questo Ministero o di altri
organismi   dello   Stato,  che  potesse  garantire  una  sufficiente
affidabilita' ai risultati forniti.
  Il  progresso  delle  conoscenze maturate sia in ambito scientifico
nazionale  ed  internazionale  che durante l'esecuzione di importanti
opere  di  ingegneria,  ha  sempre  piu' evidenziato l'importanza che
riveste  la  corretta  esecuzione  delle prove geotecniche al fine di
garantire  la  necessaria  affidabilita'  alla  caratterizzazione del
comportamento meccanico dei terreni, sia per la sicurezza delle opere
che   per  le  relative  valutazioni  di  carattere  economico.  Tali
esigenze,  atteso  anche  il  moltiplicarsi  di strutture operanti in
questo  settore,  alcune  delle  quali  prive di qualsiasi sistema di
controllo   di   qualita',   hanno   reso   sempre   piu'  necessaria
l'introduzione  di  una regolamentazione tecnico-amministrativa anche
per i laboratori geotecnica.
  Nell'ambito del nuovo quadro normativo si rende pertanto necessaria
la  definizione  di  una  apposita  circolare che indichi i requisiti
richiesti  nonche'  le  modalita' istruttorie finalizzate al rilascio
della  concessione  ai  laboratori che svolgono prove geotecniche sui
terreni e sulle rocce.
  Per  quanto  attiene  i  contenuti della suddetta circolare, il cui
testo  e'  qui  allegato,  si  precisa  che  la  concessione e' stata
articolata  in  tre  settori:  quello  delle prove di laboratorio sui
terreni,  quello  delle  prove  di  laboratorio sulle rocce ed infine
quello  delle  prove  geotecniche  in  sito. L'istanza di concessione
potra' riferirsi ad uno o piu' settori di prove.
  Sono  state  elencate,  per  ciascun  settore  le  prove  che  ogni
laboratorio deve essere in grado di eseguire. In particolare per quel
che riguarda le terre, sono state inserite le prove di riconoscimento
e determinazione delle proprieta' indice per la classificazione delle
stesse,  le  principali  prove di caratterizzazione del comportamento
meccanico dei terreni, le prove di permeabilita', nonche' le prove di
compattazione.  Non  sono  state  contemplate  le  prove di carattere
dinamico sui terreni.
  Per   le   rocce   sono  state  inserite  le  principali  prove  di
riconoscimento  e  classificazione,  nonche'  le piu' comuni prove di
tipo meccanico.
  Per  quanto  riguarda  le  prove in sito, trattandosi di un settore
articolato  e  complesso,  sono  state previste soltanto alcune delle
prove  geotecniche  in  sito  piu'  diffuse  e per le quali esiste un
consolidato bagaglio di conoscenze tecniche.
  I requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per il rilascio delle
concessioni,  sono stati specificati in dettaglio, precisando anche i
casi  di  incompatibilita'  con  l'attivita' del soggetto gestore del
laboratorio.
  In  particolare,  per  i casi in cui nel capitale sociale o fra gli
amministratori   vi   siano   soggetti   in  qualche  modo  coinvolti
nell'industria  delle  costruzioni, e' stata introdotta la figura del
"Garante", il quale certifica, attraverso la sua azione di controllo,
la   correttezza   dell'operato   del  laboratorio,  contribuendo  ad
assicurare   il   rispetto   delle   condizioni   di   imparzialita',
indipendenza  ed  integrita'  del  laboratorio stesso. Il Garante, di
provata  esperienza  e riconosciuta autorevolezza, viene proposto dal
laboratorio ed e' soggetto al gradimento dell'amministrazione.
  Sono   stati  definiti  i  requisiti  richiesti  al  direttore  del
laboratorio  ed al personale, nonche' le caratteristiche di idoneita'
dei locali.
  Sono   state,   infine,   specificate  in  dettaglio  le  procedure
tecnico-amministrative   da   seguire   nell'attivita'   di  prova  e
certificazione.
  Alla circolare sulle prove geotecniche e' allegato infine un elenco
delle  norme  di  riferimento.  In  particolare per quanto attiene le
prove   geotecniche   sui   terreni,   sono   state   richiamate   le
"Raccomandazioni    sulle    prove   geotecniche   di   laboratorio",
recentemente   (1994)   messe   a   punto  dall'A.G.I.  (Associazione
geotecnica  italiana), una serie di norme C.N.R./UNI che sono tuttora
ritenute  valide,  nonche'  le  raccomandazioni  dell'A.G.I.  per  lo
svolgimento   delle   prove   in   sito   che,  seppur  datate  1977,
rappresentano a tutt'oggi un valido riferimento.
  Per  tutto  cio' che riguarda le prove sulle rocce, nella circolare
si  e'  scelto di fare riferimento alle raccomandazioni messe a punto
dalla  I.S.R.M.  (International  Society  of  Rock Mechanics), alcune
delle quali sono state recentemente pubblicate in traduzione italiana
sulla Rivista italiana di geotecnica.
  Infine,  per  tutte  le  altre  prove,  per  le  quali non esistono
documenti  di normalizzazione italiani, si e' ritenuto di consigliare
come  riferimento le norme British Standard e A.S.T.M. che provengono
da  paesi in cui l'attivita' relativa al settore geotecnico, e quindi
la normativa relativa, sono certamente ben aggiornate.
                                                 Il Ministro: Micheli
Registrata alla Corte dei conti il 27 gennaio 2000
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 36