IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi; Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee-legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 27; Visto il decreto del Ministro della sanita' 12 agosto 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 18 gennaio 1999 concernente l'attuazione delle direttive 94/69/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE recanti modifiche alla direttiva 76/769/CEE; Vista la direttiva 1999/43/CE del Consiglio del 25 maggio 1999, recante diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE; Vista la direttiva 1999/51/CE della Commissione del 26 maggio 1999, che adegua per la quinta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE; Decreta: Art. 1. 1. Le sostanze riportate nell'allegato I del presente decreto sono aggiunte a quelle di cui ai punti 27, 28 e 29 dell'appendice all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come sostituito dal decreto del Ministro della sanita' del 12 agosto 1998. 2. Le sostanze riportate nell'allegato II del presente decreto sono soppresse dalla lista delle sostanze riportate al punto 27 dell'appendice all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come sostituito dal decreto del Ministro della sanita' del 12 agosto 1998. 3. I punti 18 e 20 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come sostituito dal decreto del Ministro della sanita' del 12 agosto 1998 sono sostituiti dai punti 1 e 2 dell'allegato I al presente decreto. 4. Al punto 21 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come sostituito dal decreto del Ministro della sanita' del 12 agosto 1998, e' aggiunta la "sezione 4" cosi' come indicato al punto 3 dell'allegato I al presente decreto.