IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n.  904,  concernente  attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa
all'immissione  sul  mercato e all'uso di talune sostanze e preparati
pericolosi;
  Vista  la  legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee-legge  comunitaria  1993,  ed in particolare
l'art. 27;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  12  agosto 1998,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 13
del   18   gennaio  1999  concernente  l'attuazione  delle  direttive
94/69/CE,  96/55/CE,  97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE recanti
modifiche alla direttiva 76/769/CEE;
  Vista  la  direttiva  1999/43/CE  del Consiglio del 25 maggio 1999,
recante diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
  Vista la direttiva 1999/51/CE della Commissione del 26 maggio 1999,
che  adegua  per  la  quinta  volta al progresso tecnico l'allegato I
della direttiva 76/769/CEE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le  sostanze riportate nell'allegato I del presente decreto sono
aggiunte  a  quelle  di  cui  ai  punti  27,  28  e 29 dell'appendice
all'allegato  I  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
settembre  1982,  n.  904,  come  sostituito dal decreto del Ministro
della sanita' del 12 agosto 1998.
  2. Le sostanze riportate nell'allegato II del presente decreto sono
soppresse   dalla   lista   delle  sostanze  riportate  al  punto  27
dell'appendice  all'allegato  I  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come sostituito dal decreto del
Ministro della sanita' del 12 agosto 1998.
  3.  I  punti  18 e 20 dell'allegato al decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come sostituito dal decreto del
Ministro della sanita' del 12 agosto 1998 sono sostituiti dai punti 1
e 2 dell'allegato I al presente decreto.
  4. Al  punto  21  dell'allegato  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come sostituito dal decreto del
Ministro della sanita' del 12 agosto 1998, e' aggiunta la "sezione 4"
cosi' come indicato al punto 3 dell'allegato I al presente decreto.