IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 109, che ha
aggiunto  dopo  il comma 5 del citato art. 3 della legge n. 223/1991,
l'ulteriore  comma  5-bis  che  dispone  l'applicazione  dei benefici
previsti  dal  citato  art.  3  anche  ai  lavoratori  delle  aziende
sottoposte  a  sequestro  o  confisca  ai sensi della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni;
  Visto  il provvedimento n. 8 del 29 marzo 1999 emesso dal tribunale
di  Reggio  Calabria,  che  ha  disposto, ai sensi della citata legge
31 maggio 1965, n. 575, il sequestro della Mariba S.c. a r.l.;
  Vista  l'istanza  presentata  dall'amministratore giudiziario della
citata  societa'  con  la  quale  viene  richiesta la concessione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  ai sensi del
citato  art.  3,  comma  5-bis della legge n. 223/1991, in favore dei
lavoratori  sospesi  dal  lavoro  o  lavoratori  ad  orario ridotto a
decorrere dal 18 novembre 1999;
  Viste   le   risultanze   dell'istruttoria,  effettuata  a  livello
periferico  ed  in  particolare  il parere favorevole del prefetto di
Reggio  Calabria,  fondato  su  ragioni  di  sicurezza  e  di  ordine
pubblico,  cosi'  come  previsto  dall'art.  2, comma 1, della citata
legge   n.   109/1996,   che   fa   parte   integrante  del  presente
provvedimento;
  Vista la direttiva ministeriale n. 91 del 19 luglio 1975, in merito
alla  individuzione del quinquennio di cui all'art. 1, comma 9, della
citata legge n. 223/1991;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  favore  di  un  numero  complessivo di 67 lavoratori dipendenti
dalla Mariba Societa' cooperativa a r.l., sede in Gioia Tauro (Reggio
Calabria), unita' di Gioia Tauro (Reggio Calabria), e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento   di  integrazione  salariale  dal
18 novembre 1999 al 17 maggio 2000.