IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
                 per i beni e le attivita' culturali

  Vista  la  legge  29 giugno  1939,  n. 1497, sulla protezione delle
bellezze naturali;
  Visto  il  regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione
della legge predetta;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, art. 82;
  Vista  la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale
ha  riconosciuto  a  questo  Ministero  la potesta' concorrenziale di
imporre  vincoli  secondo  la  procedura  prevista  dall'art.  82 del
sopradetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;
  Visto  il  decreto  legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  250  del  26 ottobre  1998  e recante
"Istituzione  del  Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali",
Ministero  al  quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al
Ministero per i beni culturali e ambientali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  10 novembre 1998 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1999, con il quale sono state
delegate  all'on.le  Sottosegretario  di  Stato Giampaolo D'Andrea le
funzioni  ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n.
1497;
  Vista  la notifica di notevole interesse pubblico del 18 marzo 1927
con  cui  veniva  comunicato  ai  sigg.  Doria Orsola, Biagio, Mario,
Virginia,  Giulio  e  Gioacchino  fu  Edoardo il decreto ministeriale
29 settembre  1926  emanato  ai  sensi della legge 11 giugno 1922, n.
778,  trascritto  nell'allora  ufficio  delle ipoteche di Napoli, ora
ufficio   della   conservatoria  dei  R.R.I.I.  di  Napoli,  in  data
18 ottobre 1926, con il quale veniva sottoposto a vincolo di notevole
interesse pubblico la Villa Doria situata nel rione Vomero nel comune
di Napoli;
  Visto  il decreto ministeriale 13 settembre 1946 di revoca parziale
del  vincolo  imposto  con decreto ministeriale 29 settembre 1926 per
quanto  concerne  "la  zona  completamente  priva  di alberi" e cosi'
perimetrata:  "detta  area rientra nel lato nord dell'immobile per 51
metri  di  profondita'  e  18 di lunghezza ad est e' delimitata da un
orizzonte segnata a 31 metri dalla proprieta' Orfeo e Ficca fino a 18
metri da via Solimene";
  Considerato   che   la  Soprintendenza  per  i  beni  ambientali  e
architettonici  di  Napoli  e  provincia  con nota prot. n. 44455 del
24 dicembre   1997   comunicava   all'Ufficio  centrale  per  i  beni
ambientali  e  paesaggistici  di  aver provveduto alla verifica della
situazione  vincolistica  della  Villa  Doria,  tra la via Annella di
Massimo  e  via Solimene nel comune di Napoli, a seguito di richiesta
avanzata  dal  sig.  Miano  Salvatore  intesa ad ottenere la parziale
revoca  del  vincolo  relativo  alla  zona alberata di cui al decreto
ministeriale 13 settembre 1946;
  Considerato  che  nella  medesima  nota  la predetta Soprintendenza
rilevava  di  aver  constatato, a seguito di sopralluogo, che solo la
porzione  di giardino posta ad angolo tra la via Annella di Massimo e
via  Solimene,  risultante  al  catasto  al foglio n. 130, part. 889,
presentava  ancora  vegetazioni  arboree  e pertanto esprimeva parere
favorevole  alla  parziale  revoca  del  vincolo  di  cui  al decreto
ministeriale 13 settembre 1946;
  Considerato  che  il  comitato  di  settore per i beni ambientali e
architettonici  del  Consiglio  nazionale  per  i  beni  culturali  e
ambientali  nella  seduta  del  23 giugno 1998, pur esprimendo parere
favorevole  alla  proposta  di  revoca parziale di vincolo presentata
dalla  Soprintendenza  competente,  invitava nel contempo la stessa a
chiarire  l'attuale  estensione  del  vincolo di cui si richiedeva la
revoca parziale;
  Considerato   che  l'Ufficio  centrale  per  i  beni  ambientali  e
paesaggistici  con  nota  n.  ST/701/24021/98  del  25 settembre 1998
inviava  alla Soprintendenza il parere del citato comitato di settore
rimanendo   in   attesa   del  chiarimento  idoneo  alla  definizione
istruttoria del procedimento;
  Considerato  che  con nota n. 37456 dell'11 novembre 1998 l'ufficio
periferico  forniva  i  dovuti  chiarimenti  comunicando  all'Ufficio
centrale  per  i beni ambientali e paesaggistici che l'estensione del
vincolo  vigente  corrispondeva  alle aree individuate nel foglio del
catasto terreni n. 130, particelle numeri 888, 889, 364, 871 e che la
porzione  del  giardino  contenente ancora vegetazioni arboree, quali
tre  querce nella particella n. 889, e un leccio e una magnolia nella
particella  n.  364, corrispondeva non solo alla particella n. 889 ma
anche ad una parte della particella n. 364;
  Considerato  che  nella medesima nota la Soprintendenza, verificato
che  la planimetria catastale risultava non aggiornata, comunicava di
aver  ritenuto  opportuno  integrare  la  documentazione  inoltrata a
corredo  della  proposta di riduzione del vincolo, di cui alla citata
nota  n.  44455 del 24 dicembre 1997, mediante un rilievo dello stato
dei  luoghi  nel  quale  si  evidenziava  la porzione di giardino che
presenta ancora vegetazioni arboree;
  Considerato  che  con  nota  n.  ST/702/2113/99 del 20 gennaio 1999
l'Ufficio  centrale  trasmetteva  la  documentazione  fatta pervenire
dalla   Soprintendenza,  ad  integrazione  di  quella  relativa  alla
proposta  di  revoca  parziale  del  vincolo, al predetto comitato di
settore come richiesto nella seduta del 23 giugno 1998;
  Considerato   che  l'Ufficio  centrale  per  i  beni  ambientali  e
paesaggistici  esaminati gli atti ha rilevato che l'area per la quale
si  richiede la revoca del vincolo risulta completamente urbanizzata,
essendo  del  tutto priva delle originarie caratteristiche ambientali
che hanno suscitato l'imposizione dei citati decreti di vincolo e non
presenta piu' alcun particolare interesse pubblico;
  Considerato  che  il  comitato  di  settore per i beni ambientali e
architettonici  nella  seduta  del  22 luglio 1999 ha espresso parere
favorevole  alla  revoca  parziale del vincolo "sull'area individuata
dalle  particelle numeri 888, 871 e parte della particella n. 364 del
foglio  n.  130  - Nuovo catasto terreni, che non presenta piu' alcun
particolare  interesse  pubblico" specificando inoltre che il vincolo
stesso  "rimane  sulla  porzione  di  giar-dino  che  presenta ancora
vegetazioni arboree pregevoli corrispondente alla particella n. 889 e
parte  della  particella  n.  364  del  foglio n. 130 - Nuovo catasto
terreni,  cosi' come evidenziato nella allegata planimetria elaborata
dalla stessa Soprintendenza";
                              Decreta:
  Le  particelle  numeri 888, 871 e parte della particella n. 364 del
foglio  n.  130  -  Nuovo  catasto  terreni, sono escluse dal vincolo
imposto  ai  sensi  della  legge n. 778/1922 con decreto ministeriale
29 settembre  1926 sulla Villa Doria sita nel comune di Napoli, cosi'
come  indicato nella planimetria che costituisce parte integrante del
presente decreto.
  Il  vincolo  di  notevole  interesse  pubblico  imposto con decreto
ministeriale  29 settembre  1926 emanato ex lege n. 778/1922, decreto
rettificato con decreto ministeriale 13 settembre 1946, rimane ancora
vigente  sulla  zona alberata corrispondente alla particella n. 889 e
parte  della  particella  n.  364  del  foglio n. 130 - Nuovo catasto
terreni.
  Ai  sensi  dell'art.  6  della  legge  29 giugno  1939,  n. 1497, e
dell'art.  11  del  relativo  regolamento  d'esecuzione regio decreto
3 giugno  1940,  n.  1357,  il  presente decreto e copia dello stesso
saranno  trasmessi  ai  sindaci  competenti affinche' provvedano alla
notifica  in  via amministrativa del presente decreto ai proprietari,
possessori   o   detentori  a  qualsiasi  titolo  del  bene  medesimo
sottoposto a vincolo con i provvedimenti sopracitati.
  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  richiamato art. 6 della legge
29 giugno  1939,  n.  1497,  e  del  richiamato  art. 11 del relativo
regolamento  d'esecuzione  regio  decreto  3 giugno 1940, n. 1357, la
Soprintendenza  per  i  beni  ambientali e architettonici di Napoli e
provincia  provvedera' a che il presente decreto venga trascritto nei
registri della conservatoria delle ipoteche.
  Avverso  il  presente  atto  e'  ammessa  proposizione  di  ricorso
giurisdizionale   avanti   al   tribunale   amministrativo  regionale
competente  per  territorio  o,  a scelta dell'interessato, avanti al
tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di
cui  alla  legge  6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero e' ammesso ricorso
straordinario   al  Capo  dello  Stato,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente    della    Repubblica    24 novembre   1971,   n.   1199,
rispettivamente  entro  sessanta  e  centoventi  giorni dalla data di
avvenuta notificazione del presente atto.
    Roma, 21 dicembre 1999
                                Il Sottosegretario di Stato: D'Andrea
Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2000
Registro n. 1 Beni e attivita' culturali, foglio n. 41