IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 3 della legge 7 agosto 1973, n. 519; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, ed in particolare l'art. 14; Visto il proprio decreto in data 6 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 1992, concernente la fissazione delle tariffe per i controlli e le analisi rese a terzi, in appresso denominato "tariffario dei servizi effettuati dall'Istituto superiore di sanita'", e successive modifiche ed integrazioni; Visto il proprio decreto 1o giugno 1998, relativo alle modificazioni ed integrazioni alle tariffe per i controlli e le analisi resi a pagamento dall'Istituto superiore di sanita'; Considerata la necessita' di aggiornare il tariffario dei servizi resi dall'Istituto superiore di sanita', e di integrarlo in ragione delle attivita' e dei compiti svolti; Accertata la rispondenza degli importi tariffari di cui al presente decreto al criterio della copertura del costo del singolo servizio, come richiesto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267; Decreta: Art. 1. Il tariffario dei servizi effettuati dall'Istituto superiore di sanita' resta esclusivamente determinato dalla tabella A allegata al presente decreto.