IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 3 della legge 7 agosto 1973, n. 519;
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
267;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994,
n. 754, ed in particolare l'art. 14;
  Visto  il  proprio  decreto  in data 6 marzo 1992, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  13 aprile  1992,  concernente la fissazione
delle  tariffe per i controlli e le analisi rese a terzi, in appresso
denominato "tariffario dei servizi effettuati dall'Istituto superiore
di sanita'", e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto   il   proprio   decreto   1o giugno   1998,   relativo  alle
modificazioni  ed  integrazioni  alle  tariffe  per  i controlli e le
analisi resi a pagamento dall'Istituto superiore di sanita';
  Considerata  la  necessita' di aggiornare il tariffario dei servizi
resi  dall'Istituto  superiore di sanita', e di integrarlo in ragione
delle attivita' e dei compiti svolti;
  Accertata la rispondenza degli importi tariffari di cui al presente
decreto  al  criterio della copertura del costo del singolo servizio,
come  richiesto  dall'art.  2,  comma  2,  del decreto legislativo 30
giugno 1993, n. 267;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  tariffario  dei  servizi  effettuati dall'Istituto superiore di
sanita'  resta esclusivamente determinato dalla tabella A allegata al
presente decreto.