IL DIRIGENTE GENERALE
del  Dipartimento  delle professioni sanitarie, delle risorse umane e
tecnologiche  in  sanita'  e  dell'assistenza sanitaria di competenza
                               statale

  Vista  l'istanza  dell'11  gennaio  1999  presentata  dal direttore
generale dell'azienda ospedaliera di Parma, successivamente integrata
in   data   4   febbraio   2000,   intesa   ad  ottenere  il  rinnovo
dell'autorizzazione  all'espletamento delle attivita' di trapianto di
rene  e  combinato  rene-pancreas  da  cadavere, a scopo terapeutico,
presso l'azienda medesima;
  Vista  la  relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita',
in  data  28  febbraio  2000,  in  esito  agli  accertamenti  tecnici
effettuati;
  Considerato  che  in  base  agli  atti  istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994,
n.   694,   che   approva   il   regolamento   recante   norme  sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
  Vista  la  legge 1o aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
  Vista l'ordinanza 1o giugno 1999 del Ministro della sanita', che ha
disposto   in   via   provvisoria,   in   ordine   al  rinnovo  delle
autorizzazioni  ed  alle  nuove  autorizzazioni  alle strutture per i
trapianti;
  Vista  l'ordinanza  31 gennaio 2000 del Ministro della sanita', che
proroga l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;
  Ritenuto  in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1o
giugno  1999,  convalidate  dalla precitata ordinanza ministeriale in
data   31   gennaio   2000,   di   limitare  la  validita'  temporale
dell'autorizzazione   fino   alle   determinazioni   che  la  regione
Emilia-Romagna  adottera' ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge
1o aprile 1999, n. 91;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'azienda   ospedaliera   di  Parma  e'  autorizzata  ad  espletare
attivita' di trapianto di rene e combinato rene-pancreas da cadavere,
a  scopo  terapeutico,  prelevati in Italia o importati gratuitamente
dall'estero.