IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale e' stato emanato il regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA; Visto l'art. 1, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal predetto decreto n. 542 del 1999, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, contenente disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale; Visto il decreto 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, che ha istituito l'imposta regionale sulle attivita' produttive esercitate nel territorio delle regioni; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, concernente disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie; Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443; Visto il decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni; Vista la legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, concernente disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472; Visto il decreto 20 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 231 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1999, di approvazione del modello 770/2000 concernente la dichiarazione agli effetti delle ritenute, dei contributi e dei premi assicurativi e relative istruzioni; Visto il decreto 30 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 7 alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2000, di approvazione dei modelli di dichiarazione IVA concernenti l'anno 1999 e relative istruzioni; Vista, in particolare, la normativa contenente agevolazioni agli effetti delle imposte sui redditi a seguito di calamita' naturali o di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti d'imposta per determinate categorie di contribuenti; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visti gli articoli 3, comma 2, e 16, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali; Considerato che sono state recepite le osservazioni formulate, con nota n. 9764 del 2 febbraio 1999, dal Garante per la protezione dei dati personali in ordine alla informativa da rendere agli interessati ed alla manifestazione del consenso per il trattamento dei dati sensibili; Considerato che occorre stabilire le modalita' di predisposizione dei dati delle dichiarazioni da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica; Considerato che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni e per l'utilizzo di sistemi di lettura ottica automatica ai fini di una piu' celere acquisizione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria; Considerata l'opportunita' di modificare la struttura e il contenuto della dichiarazione in materia di imposte sui redditi, compresa quella unificata, al fine di adeguarla alla vigente normativa e di semplificarne la compilazione; Decreta: Art. 1. Modelli di dichiarazione unificata delle societa' di capitali, enti commerciali ed equiparati 1. E' approvato, con le relative istruzioni, integrate da istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA/2000, il modello "Unico 2000 - Societa' di capitali, enti commerciali ed equiparati" da presentare nell'anno 2000 da parte delle societa' ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggeti non residenti equiparati. 2. Il modello e' composto da: a) il frontespizio ed i quadri RC, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RU, RV, RX, RY, RZ, costituenti il modello relativo alla dichiarazione da presentare agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, oggetto di approvazione del presente decreto; b) i quadri costituenti il modello IVA/2000, concernente la dichiarazione annuale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto - con esclusione del frontespizio e del quadro VX - approvato con il decreto 30 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 7 alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2000; c) i quadri costituenti il modello 770/2000, con esclusione del frontespizio, concernente la dichiarazione agli effetti delle ritenute, dei contributi e dei premi assicurativi, la comunicazione degli amministratori dei condomini nonche' i moduli per la consegna alle banche convenzionate, alle agenzie postali e agli intermediari abilitati, dei modelli 730 e delle scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, approvati con il decreto 20 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento n. 231 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1999; d) il modello concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno 1999, da approvare con successivo decreto; e) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati di natura extra contabile rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, che verranno approvati con successivo decreto. Con il medesimo decreto verranno individuati gli elementi contabili ed extra contabili rilevanti agli stessi fini, oggetto dell'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490.