IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 53, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che
dispone  che dalla data di trasformazione dell'Ente Poste Italiane in
societa'  per  azioni  i  lavoratori dipendenti dell'Ente stesso sono
assicurati  all'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro gli
infortuni  sul  lavoro  (INAIL) secondo la normativa vigente e che, a
decorrere  dalla  medesima data, sono poste a carico dell'INAIL tutte
le  rendite  e  tutte  le altre prestazioni in essere alla data della
trasformazione,   nonche'   le   prestazioni   relative  agli  eventi
infortunistici   e  alle  manifestazioni  di  malattie  professionali
verificatisi prima di tale ultima data e non ancora definiti;
  Visto l'art. 40, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che
ha   spostato  il  termine  di  decorrenza  del  passaggio  all'INAIL
dell'assicurazione  contro  gli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali  dei  dipendenti della Poste Italiane S.p.a. dalla data
di   trasformazione   dell'Ente  Poste  in  societa'  per  azioni  al
1o gennaio 1999;
  Visto  il  terzo  periodo  del  medesimo  art.  53,  com-ma 7,  che
stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, bilancio e della
programmazione economica, sentiti l'INAIL e le Poste Italiane S.p.a.,
vengono  definiti  oneri  e  modalita'  per  il  trasferimento  delle
competenze in materia infortunistica;
  Sentiti l'INAIL e le Poste Italiane S.p.a.;
  Vista  la  delibera  del consiglio di amministrazione dell'INAIL n.
315  del  16 settembre  1999,  concernente  "Assicurazione contro gli
infortuni  sul lavoro e le malattie professionali del personale delle
Poste Italiane S.p.a.";
  Vista  la  convenzione  tra  le Poste Italiane S.p.a. e l'INAIL per
disciplinare  modalita'  di trasferimento delle competenze in materia
infortunistica  sottoscritta  in  data  11 ottobre  1999,  nonche' il
relativo piano di ammortamento;
                              Decreta:
  1. L'ammontare  della somma da versarsi dalle Poste Italiane S.p.a.
all'INAIL  per gli oneri delle rendite per inabilita' permanente gia'
costituite  dalla  Societa'  Poste Italiane relativamente agli eventi
lesivi  verificatisi  al 31 dicembre 1998, gia' in pagamento, nonche'
per  gli  oneri  delle  ulteriori rendite eventualmente da costituire
relativamente  agli infortuni sul lavoro verificatesi e alle malattie
professionali   manifestatesi  entro  tale  data  nei  confronti  dei
dipendenti  delle  Poste  Italiane  S.p.a.  medesima  e'  determinato
complessivamente in lire 160 miliardi.
  2.  La  somma  di  cui  al  comma  1  viene corrisposta al tasso di
interesse annuo del 2,5 per cento, con rata annuale costante, secondo
il  piano  di  ammortamento  trentennale, concordato tra l'INAIL e la
Societa'  Poste  Italiane,  che  forma  parte integrante del presente
decreto.
  3.  Al fine della disciplina delle modalita' di trasferimento delle
competenze  in  materia  infortunistica  e'  approvata la convenzione
stipulata  tra  l'INAIL e le Poste Italiane S.p.a. in data 11 ottobre
1999, che forma parte integrante del presente decreto.
    Roma, 21 marzo 2000
                                           Il Ministro del lavoro
                                         e della previdenza sociale
                                                    Salvi

p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
   e della programmazione economica
              Solaroli