IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 53, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che dispone che dalla data di trasformazione dell'Ente Poste Italiane in societa' per azioni i lavoratori dipendenti dell'Ente stesso sono assicurati all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) secondo la normativa vigente e che, a decorrere dalla medesima data, sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte le altre prestazioni in essere alla data della trasformazione, nonche' le prestazioni relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi prima di tale ultima data e non ancora definiti; Visto l'art. 40, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha spostato il termine di decorrenza del passaggio all'INAIL dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dei dipendenti della Poste Italiane S.p.a. dalla data di trasformazione dell'Ente Poste in societa' per azioni al 1o gennaio 1999; Visto il terzo periodo del medesimo art. 53, com-ma 7, che stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica, sentiti l'INAIL e le Poste Italiane S.p.a., vengono definiti oneri e modalita' per il trasferimento delle competenze in materia infortunistica; Sentiti l'INAIL e le Poste Italiane S.p.a.; Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 315 del 16 settembre 1999, concernente "Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale delle Poste Italiane S.p.a."; Vista la convenzione tra le Poste Italiane S.p.a. e l'INAIL per disciplinare modalita' di trasferimento delle competenze in materia infortunistica sottoscritta in data 11 ottobre 1999, nonche' il relativo piano di ammortamento; Decreta: 1. L'ammontare della somma da versarsi dalle Poste Italiane S.p.a. all'INAIL per gli oneri delle rendite per inabilita' permanente gia' costituite dalla Societa' Poste Italiane relativamente agli eventi lesivi verificatisi al 31 dicembre 1998, gia' in pagamento, nonche' per gli oneri delle ulteriori rendite eventualmente da costituire relativamente agli infortuni sul lavoro verificatesi e alle malattie professionali manifestatesi entro tale data nei confronti dei dipendenti delle Poste Italiane S.p.a. medesima e' determinato complessivamente in lire 160 miliardi. 2. La somma di cui al comma 1 viene corrisposta al tasso di interesse annuo del 2,5 per cento, con rata annuale costante, secondo il piano di ammortamento trentennale, concordato tra l'INAIL e la Societa' Poste Italiane, che forma parte integrante del presente decreto. 3. Al fine della disciplina delle modalita' di trasferimento delle competenze in materia infortunistica e' approvata la convenzione stipulata tra l'INAIL e le Poste Italiane S.p.a. in data 11 ottobre 1999, che forma parte integrante del presente decreto. Roma, 21 marzo 2000 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Solaroli