Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri - Segretariato generale
                                  Alle    amministrazioni,   centrali
                                  dello   Stato   ed  amministrazioni
                                  autonome dello Stato
                                  Agli  uffici centrali di bilancio e
                                  ai  servizi  e uffici di ragioneria
                                  delle    amministrazioni   autonome
                                  dello Stato
                                  Al    Consiglio    di    Stato    -
                                  Segretariato generale
                                  Alla Corte dei Conti - Segretariato
                                  generale
                                  Ai   Dipartimenti  provinciali  del
                                  Ministero  del  tesoro,  bilancio e
                                  programmazione     economica    (ex
                                  Ragionerie regionali, ex Ragionerie
                                  provinciali del tesoro)
                                  Alle Universita' degli studi
                                  Agli    Osservatori    astronomici.
                                  astrofisici e vesuviano
                                  All'Azienda   nazionale  assistenza
                                  volo
                                  Alla Cassa depositi e prestiti
                                  All'ente  nazionale  per  le strade
                                  statali
                                  All'Ente per gli interventi mercato
                                  agricolo
                                  All'Inps
  Com'e'  noto  l'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
ha  istituito  presso  l'INPDAP,  a decorrere dal 1o gennaio 1996, la
gestione   separata  dei  trattamenti  pensionistici  dei  dipendenti
statali e delle altre categorie di personale aventi titolo ad analogo
trattamento  pensionistico. Sotto il profilo contabile quest'istituto
fino  ad  oggi  ha  curato l'acquisizione dei versamenti contributivi
ordinari  gravanti  sulle retribuzioni dei dipendenti. Dal 1o gennaio
2000 debbono invece affluire all'INPDAP anche i contributi dovuti per
i  riscatti  e  le  ricongiunzioni  versati  dai  dipendenti  e dalle
amministrazioni.  Inoltre  l'INPDAP  dovra'  provvedere, sempre dalla
stessa  data,  al  pagamento  delle indennita' in luogo di pensione e
della costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS nonche'
alle regolarizzazioni finanziarie con altre gestioni previdenziali.
  Per  quanto  riguarda,  invece,  la  competenza  per l'adozione dei
provvedimenti,  che  danno  luogo  sia al pagamento delle prestazioni
pensionistiche  che  all'acquisizione  dei  versamenti  contributivi,
rimarra' a carico delle singole amministrazioni statali fino a quando
l'INPDAP non sia in grado di provvedervi direttamente contestualmente
al conferimento dei trattamenti di quiescenza.
  Conseguentemente,  in  tale situazione di transitorieta', per tutte
le  amministrazioni  rimangono in essere le modalita' di controllo di
tali   provvedimenti.  In  particolare  rimane  ferma  la  competenza
all'esame preventivo da parte degli Uffici centrali del bilancio, per
quelli  emessi  dalle  amministrazioni  statali  centrali, e da parte
delle  Ragionerie provinciali dello Stato, per i provvedimenti emessi
dalle amministrazioni statali periferiche.
  Le  predette amministrazioni statali continueranno ad inviare detti
provvedimenti  ai competenti uffici di ragioneria, i quali, espletati
gli  adempimenti  previsti,  invieranno  copia  dei decreti alle sedi
territoriali INPDAP.
  E'  necessario,  inoltre,  porre  in  evidenza  che  i  decreti  di
liquidazione  di indennita' una tantum e di costituzione di posizione
assicurativa   sono   soggetti  anche  al  controllo  successivo  dei
competenti uffici della Corte dei conti.
  Sara' cura degli stessi uffici di ragioneria inviare alla Corte dei
conti i decreti in parola unitamente alla relativa documentazione.
  Pertanto tutti i contributi relativi a provvedimenti adottati dalle
singole   amministrazioni   statali   dopo   il   31  dicembre  1999,
indipendentemente  dalla collocazione temporale dei periodi ammessi a
riscatto od a ricongiunzione, dovranno affluire a quest'Istituto.
  Ugualmente  dovranno  essere  versate  all'INPDAP le somme relative
alle rate maturate dopo il 31 dicembre 1999, nel caso di pagamenti in
forma  rateale ovvero di pagamenti del contributo in unica soluzione,
derivanti da provvedimenti adottati prima di tale data.
  Le  attivita', quindi, in entrata per l'acquisizione dei contributi
sopra  descritti  (riscatti  e  ricongiunzioni)  e  quelle  in uscita
(pagamento  indennita'  una  tantum,  ricongiunzioni  e  costituzione
posizione   assicurativa)  saranno  curate  dalle  sedi  territoriali
INPDAP.
  Pertanto  i  versamenti  rateali  da  parte  delle  amministrazioni
dovranno  continuare ad essere effettuati sulle contabilita' speciali
delle  sezioni  di  tesoreria  provinciale  della  Banca d'Italia. In
particolare  nella  contabilita'  speciale  n.  1095  (contributi per
dipendenti).
  Per  quanto  riguarda, invece, il pagamento del contributo in unica
soluzione,  saranno  le  sedi  periferiche dell'INPDAP a fornire alle
amministrazioni  richiedenti  ed  agli interessati il numero di conto
corrente  postale  sul  quale  i  dipendenti  dovranno  effettuare il
versamento.
  Le  Sedi,  con  ulteriori  disposizioni  interne,  saranno messe in
condizione  di  provvedere  ai  pagamenti  dei provvedimenti adottati
dalle amministrazioni dello Stato.
  Dal momento che i provvedimenti, che danno luogo al pagamento delle
prestazioni   pensionistiche   ed   all'acquisizione  dei  versamenti
contributivi,  sono  ancora a carico delle amministrazioni statali e'
necessario  che  queste  ultime  trasmettano  alle  sedi  periferiche
dell'INPDAP  competenti  per  territorio  i  documenti amministrativi
sottoelencati distinti per tipologia:
    1)  liquidazione  indennita' una tantum, o costituzione posizione
assicurativa ovvero ricongiunzione verso altre gestioni previdenziali
(es. legge n. 29/79, legge n. 45/1990 ecc.):
      determinazione;
    2)  ricongiunzione  da  altre  gestioni previdenziali dei periodi
assicurativi  dei  lavoratori  ai fini del trattamento di quiescenza,
iscritti,  ai  sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, alla gestione separata istituita presso l'INPDAP:
      determinazione;
      comunicazione  alla  competente  sede  provinciale INPDAP delle
modalita'  gia'  scelte  da  parte  dell'interessato  per il recupero
dell'onere;
      copia   della   richiesta   all'INPS   o   ad   altre  gestioni
previdenziali di rimborso contributi;
      comunicazione  all'INPS  o  ad  altre  gestioni  che  tutte  le
richieste   di   trasferimento   di  contributi  non  soddisfatte  al
31 dicembre  1999 si devono intendere come richieste di trasferimento
all'INPDAP   con   le  modalita'  gia'  in  essere  per  altre  casse
amministrate;
    3)   riscatto   periodo  corso  legale  di  laurea  ai  fini  del
trattamento di quiescenza:
      determinazione;
      comunicazione  alla  competente  sede  provinciale INPDAP delle
modalita' gia' scelte dall'interessato per il recupero dell'onere;
    4)  servizi  computabili  o  riscattabili, a domanda, ai fini del
trattamento  di  quiescenza  (art. 11 e 14 del decreto del Presidente
della Repubblica del 29 dicembre 1973, n. 1092):
      determinazione;
      richiesta all'INPS rimborso contributi dei periodi computati;
      comunicazione alla Sede provinciale INPDAP delle modalita' gia'
scelte  da  parte  dell'interessato per il recupero del contributo di
riscatto;
      comunicazione  all'INPS che tutte le richieste di trasferimento
di contributi non soddisfatte al 31 dicembre 1999 si devono intendere
come  richieste  di trasferimento all'INPDAP con le modalita' gia' in
essere per le altre casse amministrate da questo Istituto.
  Giova  inoltre  precisare che per coloro che hanno gia' in corso il
pagamento  dell'onere  rateizzato della ricongiunzione e del riscatto
del   corso   di  laurea  o  di  periodi  comunque  riscattabili,  la
documentazione  indicata ai sopra richiamati punti 2), 3) e 4) dovra'
essere  trasmessa  in  copia  alla  competente  sede  INPDAP,  avendo
altresi'  cura  di  comunicare se il trasferimento da parte dell'INPS
sia o meno avvenuto.
  Si  precisa  inoltre  che le amministrazioni, in caso di versamenti
cumulativi,  dovranno  fornire  alle  sedi periferiche dell'INPDAP un
elenco  dei  dipendenti  e  dei relativi importi cui il versamento si
riferisce  per  consentire  un riscontro con le quietanze della Banca
d'Italia.
  Per quanto riguarda i provvedimenti di riscatto e di ricongiunzione
adottati   dalle   amministrazioni   statali   per   dipendenti   che
successivamente  all'accettazione  dell'onere  siano  transitati alle
dipendenze  di  un'amministrazione  non  statale, le somme trattenute
dovranno  essere  versate  con  le modalita' predette alle sezioni di
tesoreria provinciale della Banca d'Italia.
  Per   i  rapporti  finanziari  connessi  agli  oneri  per  pensioni
ripartite  ex  legge  n.  523/1954 e del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  1092/1973  tra  le  gestioni  pensionistiche ex casse
C.P.D.E.L.,  C.P.S,  C.P.I.  e  C.P.U.G. e lo Stato, si precisa che a
quest'ultimo  subentra  la gestione separata Stato anche in relazione
alle  partite pensionistiche pregresse, ancora insolute alla data del
1o gennaio 2000.
  Invece  agli  eventuali  rimborsi di contributi, a qualsiasi titolo
versati  da  dipendenti  a  da  amministrazioni,  dovra' farvi fronte
l'INPDAP.
  Si  evidenzia  infine,  con  riguardo  alle gestioni pensionistiche
diverse  dalla  gestione  separata  Stato,  che nulla e' innovato per
quanto concerne i rapporti finanziari con lo Stato.
  Pertanto rimangono di competenza delle singole amministrazioni gia'
tenute   a  tali  adempimenti  i  rimborsi  degli  oneri  relativi  a
particolari  benefici  attribuiti in pensione ed il cui finanziamento
e'  posto  a  carico  del bilancio dello Stato dalle rispettive leggi
concessive,  nonche'  quelli  dovuti  da  singole  amministrazioni in
qualita'  di  enti  datori  di lavoro a titolo di rivalsa da parte di
questo Istituto.
  La  presente circolare viene diramata d'intesa con il Ministero del
tesoro, ragioneria generale dello Stato.
                                          Il direttore generale: Simi